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TESTO UNICO DELLA SICUREZZA - D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008 s.m.i.
La Sospensione dell'Attività Imprenditoriale

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Il D.Lgs 81/08 interviene sul lavoro irregolare con la sospensione della parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni (la sospensione in un cantiere o in una unità produttiva riguarda esclusivamente quel cantiere o quella unità produttiva).

Il provvedimento viene applicato nei casi del cosiddetto lavoro "in nero" ossia per l'utilizzo di manodopera non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria, pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Perseguibili, allo stesso modo, sono le reiterate violazioni in materia della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, (lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali, ecc.) per le quali verrà considerate le gravità di esposizione al rischio che ne derivano.
La sospensione dell'attività viene, infine, applicata nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
A stabilire la gravità di tali violazioni sarà un apposito decreto ministeriale, in attesa della sua emanazione si fa riferimento all'allegato 1 del Il D.lgs 81/08, che riportiamo in calce al presente articolo.
L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, affinché venga interdetta la partecipazione dell’impresa o dell’azienda alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.
E' possibile impugnare il provvedimento di sospensione entro 30 giorni, tramite un ricorso amministrativo da presentarsi alla direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale.
Una volta constati la sanatoria dell'illecito e il pagamento di una ammenda aggiuntiva unica di € 1.500 per il lavoro irregolare e di € 2.500 per le gravi e reiterate violazioni, l'organo di vigilanza che ha emesso il provvedimento di sospensione può procedere alla revoca.
Il datore di lavoro che non osservi il provvedimento di sospensione è punibile con l'arresto fino a sei mesi per gravi e reiterate violazioni, o con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 in caso di lavoro irregolare.

Per facilitare la lettura riportiamo alcune delle principali situazioni che potrebbero portare alla sospensione dell'attività imprenditoriale:

  • presenza di lavoro nero pari o superiore al 20%;
  • superamento delle 48 ore di lavoro settimanali;
  • mancanza di protezioni a prevenzione della caduta nel vuoto;
  • mancata formazione dei lavoratori;
  • mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  • mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
  • ecc.

Emerge la necessità per le imprese e le aziende di darsi un'organizzazione delle sicurezza più efficiente, in questo modo si riducono i rischi di infortuni e si evitano sospensioni delle attività che possono causare danni economici di notevole entità.

formato pdf Allegato I - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

formato pdf Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 - modifiche appotate dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009

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