Modello di organizzazione e di gestione
(definizioni art. 2 lettera dd; articolo 30, articolo 300)
Il «Modello di organizzazione e di gestione» è definito dal D. lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Secondo tale disciplina, l'Ente non risponde per un reato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti che di fatto esercitano poteri dell’ente o dei soggetti che sono sottoposti alla vigilanza di quelli che sono in posizione apicale, se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, tale modello, idoneo a prevenire i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesione grave (art. 590, terzo comma, c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
Il modello di organizzazione e di gestione deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Il modello organizzativo e gestionale deve inoltre prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti detti per le parti corrispondenti. Sempre in sede di prima applicazione, la Commissione Consultiva Permanente, (art. 6), può indicare ulteriori modelli di organizzazione e gestione.
L'adozione di questi modelli nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività promozionali finanziabili (articolo 11).
Sanzioni
Responsabilità Amministrativa delle imprese, art. 300:
- Omicidio Colposo art. 589 CP in aziende a rischio e cantieri soprasoglia, (sanzione amministrativa da 258.000,00 a 1.549.000,00 € - pari a 1000 quote) con sanzioni interdittive ex art. 9 c. 2 Dlgs.231/01.
- Omicidio colposo ex art. 589 CP in tutte le altre realtà, sanzione pecuniaria da 250 quote a 500 quote (da min. € 64.500 a max € 774.500,) con sanzioni interdettive ex art. 9 c. D.Lgs. 231/01 con durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno.
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime art. 590 CP in tutte le aziende, (sanzione amministrativa max 64.500,00 € max 387.250,00) con sanzione interdittiva art. 9 c. 2 Dlgs.231/01 con durata non superiore a 6 mesi.
Risulta evidente come l'entità delle sanzioni, pecuniarie e interdittive, sia tale da mettere potenzialmente in crisi qualunque tipo di azienda o Ente e come l'adozione di un modello organizzativo conforme al D. Lgs. 231/2001 sia una tutela effettiva per tutti nel caso si verifichino violazioni delle norme sulla sicurezza che scaturiscano in omicidi colposi o lesioni gravi o gravissime.
Nei casi di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme che impongono al datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi (cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità) è, previsto oltre l'arresto da sei a 18 mesi (art.55 comma2) una sanzione pecuniaria pari a 1000 quote.
* La quota, come previsto dall'art. 10 del D.lgs 231/2001, varia da un valore minimo di € 258 a un massimo di € 1.549.
E', quindi, previsto un appesantimento delle sanzioni per i datori di lavoro che svolgono attività particolarmente rischiose per i lavoratori.
N.B. Il nuovo art 25 septies del D.lgs 231/2001 pone di fronte ad ipotesi di responsabilità dell'Ente in relazione a delitti colposi che vedono la possibilità di applicazione di tutte le sanzioni interdittive, a differenza di altre ipotesi di responsabilità da delitto doloso, che non la prevedono affatto (reati societari; abusi di mercato) o la prevedono ma non con riguardo a tutte le sanzioni interdittive (da 3 mesi a un anno in caso di omicidio colposo, non superiori a tre mesi in caso di lesioni colpose):
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca del reato;
- la pubblicazione della sentenza.
