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TESTO UNICO DELLA SICUREZZA - D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008 s.m.i.
Il TUS in Pillole

Articolo 2 - Definizioni

Viene ampliata la definizione di lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, deve svolgere un attività lavorativa in un organizzazione sia pubblica che privata. Mantenuta l'esclusione degli addetti servizi domestici e familiari.
Rafforzato il concetto che il documento di valutazione dei rischi debba essere globale e documentato di tutti i rischi, con misure atte a garantire il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza. Ampliamento del campo di applicazione ai lavoratori autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

I componenti dell'impresa familiare di cui all'art 230 bis CC hanno l'obbligo di:

  • utilizzare attrezzature in conformità al Titolo III
  • munirsi di DPI in conformità al Titolo III
  • munirsi di tessere di riconoscimento corredata di fotografia per attività svolte in regime di appalto e subappalto.

Articolo 4 - Computo dei lavoratori

Ai fini della determinazione del numero dei lavoratori, sono stati aggiunti tra i lavoratori da non computare i lavoratori in prova.

Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Tra i compiti della Commissione consultiva permanente, sono stati aggiunti:

m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Potere discrezionale degli organi di vigilanza circa la sospensione dell'attività imprenditoriale (anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche) in presenza di impiego di personale non risultante da scrittura o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
In attesa della emanazione del decreto che individui gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a cura del Ministero, sentita la Conferenza Stato Regioni, le violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono quelle indicate nell'allegato I- (es. mancata fornitura al lavoratore di cinture anticaduta in caso di rischio di caduta dall'alto, mancata formazione, mancata predisposizione del POS, ecc.).
Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi ad una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza, o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.
L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di interdire la contrattazione con le pubbliche amministrazioni e la partecipazione a gare pubbliche.
Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa.

Articolo 18 - Obblighi del DL e del dirigente

Il DL deve consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del documento di valutazione dei rischi (anche su supporto informatico); il documento è consultato esclusivamente in azienda.
Il DL e dirigenti devono comunicare (a fini statistici e informativi) all'INAIL e all'IPSEMA (entro 48 ore dall'accadimento) i dati relativi agli infortuni che comportino un assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento.
A fini assicurativi il DL deve invece comunicare gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti è fatto d'obbligo indire la riunione periodica di cui all'art 35.
Il DL e dirigenti devono comunicare all'INAIL o all'IPSEMA i nominativi del RLS, in caso di nuova elezione o designazione. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati. Nel caso di imprese che abbiano aderito al sistema degli organismi paritetici nominando un RLS Territoriale, la comunicazione all'INAIL dei nominativi di dette imprese e dei rispettivi RLST è a carico dell'organismo paritetico (art. 51, comma 8-bis)

Articolo 19 - Obblighi del preposto

I preposti devono frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art 37.

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

Estensione dell'obbligo di esporre apposita tessera di riconoscimento per i lavoratori autonomi e per coloro che svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti d'impresa familiare di cui all'art 230 bis del C.C. e ai lavoratori autonomi

Estensione dell'obbligo di utilizzo attrezzature e DPI conformi al Titolo III e tessera di riconoscimento per i componenti delle imprese familiari e lavoratori autonomi che effettuino l'attività in regime di appalto o subappalto.
Estensione opzionale per la sorveglianza sanitaria e la formazione per le imprese familiari e lavoratori autonomi.

Articolo 25 - Obblighi del MC

A cura del MC la redazione su apposito modello della cartella sanitaria e di rischio, la cartella deve essere conservata presso il luogo concordato con il DL al momento della nomina del Medico Competente.
Il MC, consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni.

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

tag P antecedente un elenco puntato di tipo numerico o alfabetico INTERNO ALLA PAGINA. Prima di un elenco UL numerico o alfabetico.

  • Il Datore di Lavoro Committente, provvede alla Qualificazione degli appaltatori di lavori, servizi e forniture, (sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto), mediante:
  • 1.L'acquisizione di copia della CCIAA;
  • 1.Richiede un Atto sostitutivo di notorietà sugli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;

Vige l'obbligo del DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti) da allegare al contratto d'appalto o d'opera.
L'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
L'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
L'impresa committente risponde in solido con l'appaltante, nonché con i subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall'INAIL Per i contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto.
I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non sono soggetti a ribasso.
Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26);

Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Con riferimento all'edilizia, verrà realizzato un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi attraverso la adozione e diffusione, (nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza.
Tale strumento opererà per mezzo dell'attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, che verrà decurtato a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determinerà l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Inserito il rischio stress lavoro-correlato da inserire nella valutazione dei rischi, vi è tempo fino al 01 Agosto 2010 per aggiornare la valutazione dei rischi.
Inserito inoltre l'obbligo di valutare i rischi in relazione al genere, all'età anagrafica ed alla tipologia contrattuale del lavoratore.
Il documento di valutazione dei rischi deve essere munito (anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici), di data certa attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

Articolo 30 - Modello di organizzazione e di gestione

Il SGSL deve essere adottato ed efficacemente attuato.
Gli obblighi non solo vanno attuati occorre tenerne una registrazione.
Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel SGSL.
Il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del SGSL attraverso il riesame e l'eventuale modifica del sistema organizzativo.
I modelli di organizzazione aziendale definiti in conformità alle Linee Guida UNI-INAIL 2001 od OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti richiesti.
Alla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro spetta l'onere di elaborare procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

E' abrogato l'obbligo di comunicazione agli enti preposti della nomina del RSPP.

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Salvo che nei casi di attività a rischio rilevante (art. 31, comma 6), nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.
Per lo svolgimento di detti compiti il datore di lavoro deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli art. 45 e 46.
Il datore di lavoro che vuole svolgere direttamente i compiti di RSPP, primo soccorso e/o prevenzione incendi, deve informarne preventivamente il RLS.
Vengono stabilite durata minima e massima del corso di formazione per datori di lavoro ovvero 16 ore e 48 ore. Detti corsi dovranno essere frequentati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Testo Unico.
Anche per il datore di lavoro sono previsti i corsi di aggiornamento, come indicato nel comma 3. Non sussiste più l'obbligo di cui all'art. 10, comma 2, lett. a), b), c), d), D. Lgs. 626/94.

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

Viene inserito, l'obbligo del datore di lavoro di informare ciascun lavoratore sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

Viene indicato che la informazione ai lavoratori debba essere fornita sui seguenti punti:

  • sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Viene specificato che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile oltre a consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze.
Soprattutto in caso di lavoratori immigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione linguistica.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sottolineando nuovamente l'importanza della verifica, da parte del datore di lavoro della comprensione linguistica dei lavoratori, vengono specificati i concetti da trasferire all'atto della formazione.
Ulteriore novità: la durata, i contenuti e le modalità della formazione verranno definiti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico, in sede di Conferenza Stato, regioni.
Viene inoltre specificato che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio.
Viene affiancato alla formazione, il concetto di "addestramento specifico" che deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Viene specificato in maniera chiara che la formazione deve avvenire in primo luogo, alla costituzione del rapporto di lavoro o "all'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione del lavoro".

Vengono indicati i contenuti della formazione destinata ai preposti, ovvero:

  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

E' introdotto l'obbligo della frequenza di corsi di aggiornamento periodici, oltre che per gli addetti al primo soccorso, anche per gli addetti alla lotta antincendio, all'evacuazione ed in generale alla gestione delle emergenze.

Vengono indicate le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione per RLS, oltre all'obbligo di aggiornamento periodico della formazione anche per questa figura, ovvero:

  • principi giuridici comunitari e nazionali;
  • legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Articolo 41 - Sorveglianza Sanitaria

La Sorveglianza Sanitaria è ora effettuata, oltre che nei casi previsti dalla normativa Italiana vigente, anche nei casi previsti dalle direttive europee nonché qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Il termine "accertamenti" che all'art. 16 del D.Lgs. 626/94 erano previsti come preventivi e periodici, è modificato in "visita medica". La periodicità di dette visite, ove non prevista dalla norma, viene modificata da biennale ad annuale.
Anche all'organo di vigilanza viene attribuita la possibilità (dietro provvedimento motivato) di disporre contenuti e periodicità della Sorveglianza.

Al comma 3 viene inoltre sancito il divieto di effettuazione di dette visite nei seguenti casi:

  • per accertare stati di gravidanza;
  • negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche preventive possono essere effettuate anche in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Con il comma 4 vengono inoltre inserite nuove finalità della Sorveglianza Sanitaria: ovvero di verificare l'assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Entro il 31 dicembre 2009 con accordo in Conferenza Stato – Regioni, verranno rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Il comma 6 stabilisce integrandoli, i giudizi che devono essere espressi dal medico competente, per iscritto e dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro, i giudizi sono:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente

Articolo 43 - Disposizioni generali

Il termine "pronto soccorso" è modificato in "primo soccorso".

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo.
L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale. Il termine "dipendenti" anche in questo caso viene sostituito dal termine "lavoratori".
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

Articolo 53 - Tenuta della documentazione

È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.

Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

  • l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
  • la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
  • le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
  • le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
  • sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
  • le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
  • sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

Articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60 - Sanzioni

Sono stati totalmente rivisti gli articoli concernenti le sanzioni sia civili che penali.

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Articolo 89 - Definizioni

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

  • verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri in cui l'entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
  • chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri in cui l'entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  • trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, é sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, le disposizioni di cui:

articolo 17 comma 1, lettera a): la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

articolo 26, comma 1, lettera b): fornisce agli appaltatori e subappaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

articolo 26, comma 2: Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

  • cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  • coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

articolo 26, comma 3: Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento tra gli appaltatori, elaborando il DUVRI che indichi le misure adottate ......

articolo 26, comma 5: Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.

articolo 29, comma 3: La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Si conferma che per il singolo cantiere il Documento di Valutazione dei Rischi è rappresentato dal PSC e dal POS.

Articolo 98 - Requisiti dei coordinatori

Aggiornamento formativo obbligatorio, Allegato XIV, formazione per 40 ore in un quinquennio.

Articolo 99 - Notifica preliminare

Vedere allegato XII cambiano alcuni contenuti, per committente, RL, CSP e CSE va indicato il codice fiscale.

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Rinvio decreto effettuazione verifiche sulle attrezzature di lavoro e abilitazione soggetti abilitati



Safety News01 SETTEMBRE 2011

Proroga per i nuovi obblighi per la verifica delle attrezzature



Safety News31 LUGLIO 2010

Rischi Stress, proroga Vdr al 31/12/2010

Sarà legge: la Camera approva la fiducia al DL 78/2010



Safety News01 GIUGNO 2010

Pubblicato il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 sulla ''manovra economica''

Gazzetta Ufficiale del 31 maggio, n. 125 (S.O. n. 114)



Safety News16 APRILE 2010

Attenzione alla scadenza dei corsi pontisti

Aggiornamento quadriennale per gli addetti al montaggio/smontaggio e trasformazione dei ponteggi



Safety News17 FEBBRAIO 2010

Modifiche al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

In vigore dal 20 febbraio 2010 il D.Lgs. n. 5 del 25/01/2010, modifica il D.Lgs. 151/2001



Safety News07 OTTOBRE 2009

Pubblicata la ''versione codificata'' relativa ai requisiti minimi per uso attrezzature di lavoro

Pubblicata sulla GUUE L 260/5 del 3.10.2009 la "versione codificata" della DIRETTIVA 2009/104/CE del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (



Safety News10 SETTEMBRE 2009

Modifiche al D.Lgs. 81/2008 con D.Lgs. 106/2009 correttivo TU salute e sicurezza



Safety News2 SETTEMBRE 2009

Nuove istruzioni per la trasmissione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Circolare INAIL n. 43 del 25 Agosto 2009 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 106/09, correttivo del D.Lgs 81/08, il c.d. Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro



Safety News10 AGOSTO 2009

Il Decreto correttivo n. 106 del 3 agosto, al D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - è in vigore dal 20 agosto 2009

Pubblicato Supplemento Ordinario n. 142/L della Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009.



Safety News27 LUGLIO 2009

Modificati gli artt. 90 e 91 del Testo Unico della Sicurezza D. Lgs. 81/2008



Safety News18 MAGGIO 2009

Nessun decreto-legge di proroga delle scadenze al 16 maggio 2009



Safety News23 MARZO 2009

Definite le modalità per la comunicazione annuale del RLS all'INAIL da effettuare entro il 16 maggio 2009

Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009



Safety News8 GENNAIO 2009

Prorogati i termini per aggiornare la valutazione dei rischi

Modifica delle scadenze della valutazione dei rischi di cui al TESTO UNICO



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Radiazioni ottiche artificiali

Il 26 aprile 2010 entra definitivamente in vigore l'obbligo di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro



Spazio Esperti2010 GENNAIO

Macchine: il 29 dicembre 2009 è entrata definitivamente in vigore la ''nuova'' DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Informativa riguardante le implicanze per le Aziende derivanti dall'abrogazione della ''vecchia'' DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE




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