15 Maggio 2008 entra in vigore il testo di legge D.Lgs. 81/08 ad esclusione della predisposizione del documento di valutazione dei rischi.
1 Gennaio 2009 entrano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, (Valutazione dei Rischi, relativo ed aggiornamento, POS) nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal D. Lgs. 81/08, fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previdenti.
Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici) entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE.
3 agosto 2009 viene emanato il Decreto Legislativo n. 106/09: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
20 agosto 2009 entrano in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo n. 106/09.
26 aprile 2010 entrano in vigore le disposizioni di cui al capo V del titolo VIII (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali).
6 luglio 2010 entra in vigore l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 in caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto.
1 agosto 2010 scadenza ultima entro la quale effettuare la valutazione stress lavoro correlato sulla base delle indicazioni che dovranno essere fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. Tale data si ritiene improrogabile anche in difetto di tale elaborazione da parte della Commissione.
15 febbraio 2011 per il settore della navigazione aerea e marittima entra in vigore l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 in caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto.
30 giugno 2012. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi fino al 30/06/12. successivamente non potranno più redigere la sola autocertificazione.
6 luglio 2014 per il settore agricolo e forestale entra in vigore l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 in caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto.
ogni cinque anni a far data dal 15 Maggio 2008 vengono rivalutate le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività: obbligo di valutare i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale dei lavoratori e predisporre il Documento di valutazione dei rischi
Immediatamente: il datore di lavoro deve rielaborare il documento di valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati dellasorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
