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TESTO UNICO DELLA SICUREZZA - D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008 s.m.i.
La Valutazione dei Rischi

Obblighi del Datore di Lavoro - la Valutazione dei Rischi

Nulla di nuovo per gli obblighi del Datore di Lavoro che, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a), non può delegare: "la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dal l'art.28".
All'art. 28 del Testo Unico coordinato con l'entrata in vigore del correttivo D.Lgs. 106/06 troviamo l'oggetto della valutazione dei rischi, ovvero viene precisato che essa deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Fino a qui non troviamo nessuna differenza e/o novità rispetto al D.Lgs. 626/94, ma sicuramente viene meglio esplicitato di cosa deve essere oggetto la valutazione che deve avere inizio nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei posti di lavoro.
Si evince pertanto un'attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori già nella fase di allestimento del posto di lavoro, mentre fino ad oggi l'approccio era quello di valutare i rischi quando l'attività era ormai avviata.
Possiamo parlare di un approccio che porta ad una maggior attenzione nella fase "progettuale" dell'attività lavorativa. Questo è già un elemento caratterizzante la redazione dei piano di sicurezza coordinamento redatto in fase di progettazione all'interno dei cantieri edili.
Nella valutazione dei rischi dovranno inoltre essere ricompresi i rischi per lavoratori esposti a rischi particolari come quelli collegati allo stress lavoro-correlato (obbligo rinviato al 1 agosto 2010), i rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza, ed i rischi connessi alle differenze di genere, di età e di provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Contenuti della Valutazione dei Rischi

Gli articoli 28 e 29 rispettivamente indica l'oggetto della valutazione dei rischi e definisce le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, ad esempio si sottolinea che il documento deve riportare:

  • una relazione sulla valutazione dei rischi in cui dovranno essere esplicitati i criteri adottati per la valutazione stessa; è esplicitato che tali criteri sono scelti dal Datore di Lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità
  • l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l'individuazione delle procedure da adottare per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale;
  • l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS, del MC;
  • l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi per i quali è richiesta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il datore di Lavoro deve predisporlo con la collaborazione del RSPP e del Medico competente, previa consultazione del RLS. Viene dato risalto al fatto che all'interno delle attività lavorative il Datore di Lavoro non è solo nell'arduo compito della redazione del documento di valutazione, ma le figure che ha l'obbligo di nominare, devono essere parte attiva, si da' così risalto al ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione ed all'importanza della collaborazione e della consultazione dei diversi ruoli.
Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS non devono limitarsi a ritrovarsi una volta all'anno in sede di riunione periodica, ma devono lavorare con continuità ed in stretta collaborazione, ognuno per le proprie competenze, per garantire le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
E' stato reintrodotto l'obbligo, in caso di costituzione di nuova impresa, di effettuare la valutazione dei rischi entro novanta giorni dall'inizio dell'attività.

Aggiornamento della Valutazione dei Rischi

  • in occasione di:
  • modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavorativo significative ai fini della salute e della sicurezza on in relazione all'evoluzione tecnica delle misure di prevenzione e protezione;
  • a seguito di infortuni significativi;
  • a seguito di evidenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria.

A seguito di tale rielaborazione , le misure di prevenzione debbono essere aggiornate nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva a cui si riferisce.

Procedure standardizzate

Viene mantenuta una semplificazione che già il D.Lgs. 626/94 dava alle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, ovvero la possibilità di autocertificare l'effettuazione delle valutazione dei rischi. Questa disposizione scadrà il 30 giugno 2012, quando saranno introdotte in maniera definitiva le procedure standardizzate per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi.
Tali procedure, che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza, terranno conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore.
Anche le aziende che occupano fino a 50 lavoratori potranno utilizzare le procedure standardizzate a condizione che non rientrino tra quelle indicate all'art. 31, comma 6 lettere a), b), c), d), f) e g); che non siano aziende in cui i lavoratori sono esposti a rischio chimico, biologico, atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, esposizione all'amianto; introducendo anche per le imprese ricadenti del campo di applicazione del titolo IV del presente decreto, l'adozione delle procedure standardizzate (art 29 comma 6 bis).

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