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Obbligo di Formazione dei Pontisti
Pochi dati essenziali per chiarire i dubbi e gli obblighi
Finalmente a conclusione la complicata e travagliata questione riferita ai corsi di formazione per pontisti. Entro il 23 febbraio 2008 tutti gli operai e i tecnici che, all'interno dei cantieri temporanei e mobili civili, industriali e impiantistici ecc., si occupano di montaggio, di smontaggio e di trasformazione dei ponteggi, dovranno essere iscritti al corso di formazione della durata di 28 ore, con conseguente esame di verifica dell'apprendimento teorico e pratico, che dovrà poi essere completato entro il 23 Febbraio 2009.
- Come è successo circa 15 anni fa per la rimozione dell'amianto, anche per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi, occorre essere formati e possedere una specifica abilitazione.
Per i lavori più pericolosi, quindi, occorre un'attestazione di qualificazione del lavoratore, rilasciata da parte di un ente preposto, che attesti:
- la partecipazione a un corso che abbia una specifica durata e un determinato programma;
- il superamento della prova teorica;
- il superamento della prova pratica.
Affidare in futuro le attività pericolose solo a chi ha un'adeguata e specifica preparazione dovrebbe portare a una riduzione degli infortuni. Nel settore delle costruzioni, la caduta dall'alto è uno dei rischi maggiori. Spesso porta a infortuni gravi o mortali. Da qui nasce, quindi, l'obbligo per tutti di operare solo se debitamente addestrati e formati. Da questo obbligo sono derogati (secondo la circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2006) esclusivamente coloro i quali montano i trabattelli su ruote e i ponti su cavalletti ad altezza inferiore di m 2,00. Tutte le imprese che montano, smontano, trasformano ponteggi, castelli di carico ecc., ad altezza superiore di m 2,00 hanno l'obbligo formativo. I corsi riguardano sia operai sia tecnici e hanno una durata di 28 ore più gli esami, uno intermedio teorico e uno finale pratico. Il 23 febbraio 2008, è la data entro la quale bisogna iscriversi al corso, che dovrà poi essere completato, superando gli esami, entro il 23 Febbraio 2009. Il percorso che ha portato a queste date è stato lungo e travagliato. Esso è iniziato nel lontano 2003 con il Decreto Legislativo n° 235. Quest'ultimo decreto di modifica del D.Lgs. n. 626/1994, ha introdotto l'art. 36-quater, il quale ha previsto l'obbligo di formazione per tutti i pontisti, la redazione del PIMUS ecc.
- L'iter legislativo ha comunque concesso da subito due proroghe:
- l'entrata in vigore, per la parte relativa alle opere provvisionali, solo due anni dopo la sua pubblicazione;
- la deroga degli obblighi di formazione, per ulteriori 2 anni, per gli "operai esperti" nel montaggio dei ponteggi.
Un ulteriore deroga è arrivata, poi, grazie alla circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2006, che ha chiarito che il termine dei due anni per la formazione, decorrente in un primo tempo dall'entrata in vigore del decreto, dovesse decorrere, invece, dalla pubblicazione dell'accordo della Conferenza Stato-Regioni, datato 23 febbraio 2006, da qui la definizione della data entro la quale adempiere: il 23 febbraio 2008. L'ultima deroga, giunta a mezzo di circolare del Ministero del Lavoro, del 25 Gennaio 2008 n° 3, ha concesso un ulteriore anno di dilazione dei termini, a patto di iscriversi entro il precedente termine, il 23 Febbraio 2008. Tale deroga nasce, come indicato anche dalla circolare, dalla difficoltà di effettuazione della parte pratica del percorso formativo. Ciò in quanto gli Enti paretici e gli altri organismi riconosciuti, non riescono a soddisfare le molte richieste, che tra l'altro, come purtroppo spesso capita, sono giunte all'ultimo minuto, creando un vero e proprio ingorgo. L'accordo della Conferenza Stato-Regioni ha anche indicato le modalità e i tempi per eseguire la formazione, gli obblighi quindi sono bene individuati; è specifico compito delle imprese rispondere a questi obblighi e organizzarsi per tempo, per non vedersi chiudere il cantiere dagli organi di vigilanza. Se fino a oggi questi ultimi, anche a causa delle deficienze burocratiche, sono stati prudenti nell'applicare le norme, dopo il prossimo 24 febbraio 2008, e soprattutto dopo il 23 Febbraio 2009, non ci saranno più scusanti; chi non avrà frequentato il corso ,o non si sarà iscritto per tempo, non potrà svolgere la mansione di "montatore di opere provvisionali". È auspicabile che i CSE all'interno dei cantieri, nelle loro attività di coordinamento e di controllo, si assicurino dell'avvenuta formazione, in caso contrario dovranno prescrivere l'obbligo di affidare ad altra mansione i lavoratori non formati. Nel caso di assenza di lavoratori formati, dovrebbero sospendere la lavorazione e, conseguentemente, verrebbero sospese tutte le lavorazioni che comportano l'utilizzo del ponteggio, con il blocco completo del cantiere. 
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Nuove modalità trasmissione notifica preliminare cantieri Regione Lombardia Novembre 2009
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 16 APRILE 2010
Attenzione alla scadenza dei corsi pontisti
Aggiornamento quadriennale per gli addetti al montaggio/smontaggio e trasformazione dei ponteggi

 07 OTTOBRE 2009
Pubblicata la ''versione codificata'' relativa ai requisiti minimi per uso attrezzature di lavoro
Pubblicata sulla GUUE L 260/5 del 3.10.2009 la "versione codificata" della DIRETTIVA 2009/104/CE del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (

 8 GENNAIO 2009
Prorogati i termini per aggiornare la valutazione dei rischi
Modifica delle scadenze della valutazione dei rischi di cui al TESTO UNICO

 10 GENNAIO 2008
LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Bilancio a oltre 13 anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 626/1994

 19 SETTEMBRE 2001
Attrezzature per lavori in quota
Attrezzature per lavori in quota la CE chiede modifiche entro il 2004 al D. Lgs. 626/94

 09 APRILE 2001
Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici
Determina n° 11 del 29 Marzo 2001 "Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili"

 2009, GIUGNO
La difficile procedura di verifica dei documenti dei subappaltatori da parte dell'affidataria
Come orientarsi nel mare dei documenti

 2005, GIUGNO
Il D.Lgs. 8 Luglio 2003, n. 235 riguardante modifiche al titolo III del D.Lgs. 626/94 ''USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (LAVORI IN QUOTA)'' novita' riguardanti l'utilizzo delle scale a pioli

 2005, MARZO
Lavori in quota. A pochi mesi dall'entrata in vigore ancora dubbi

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