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  Corsi di Formazione
     
             
 
Obbligo di Formazione dei Pontisti
Pochi dati essenziali per chiarire i dubbi e gli obblighi

Finalmente a conclusione la complicata e travagliata questione riferita ai corsi di formazione per pontisti.
Entro il 23 febbraio 2008 tutti gli operai e i tecnici che, all'interno dei cantieri temporanei e mobili civili, industriali e impiantistici ecc., si occupano di montaggio, di smontaggio e di trasformazione dei ponteggi, dovranno essere iscritti al corso di formazione della durata di 28 ore, con conseguente esame di verifica dell'apprendimento teorico e pratico, che dovrà poi essere completato entro il 23 Febbraio 2009.

Affidare in futuro le attività pericolose solo a chi ha un'adeguata e specifica preparazione dovrebbe portare a una riduzione degli infortuni.
Nel settore delle costruzioni, la caduta dall'alto è uno dei rischi maggiori. Spesso porta a infortuni gravi o mortali. Da qui nasce, quindi, l'obbligo per tutti di operare solo se debitamente addestrati e formati. Da questo obbligo sono derogati (secondo la circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2006) esclusivamente coloro i quali montano i trabattelli su ruote e i ponti su cavalletti ad altezza inferiore di m 2,00.
Tutte le imprese che montano, smontano, trasformano ponteggi, castelli di carico ecc., ad altezza superiore di m 2,00 hanno l'obbligo formativo.
I corsi riguardano sia operai sia tecnici e hanno una durata di 28 ore più gli esami, uno intermedio teorico e uno finale pratico.
Il 23 febbraio 2008, è la data entro la quale bisogna iscriversi al corso, che dovrà poi essere completato, superando gli esami, entro il 23 Febbraio 2009.
Il percorso che ha portato a queste date è stato lungo e travagliato. Esso è iniziato nel lontano 2003 con il Decreto Legislativo n° 235.
Quest'ultimo decreto di modifica del D.Lgs. n. 626/1994, ha introdotto l'art. 36-quater, il quale ha previsto l'obbligo di formazione per tutti i pontisti, la redazione del PIMUS ecc.

  • L'iter legislativo ha comunque concesso da subito due proroghe:
  • l'entrata in vigore, per la parte relativa alle opere provvisionali, solo due anni dopo la sua pubblicazione;
  • la deroga degli obblighi di formazione, per ulteriori 2 anni, per gli "operai esperti" nel montaggio dei ponteggi.

Un ulteriore deroga è arrivata, poi, grazie alla circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2006, che ha chiarito che il termine dei due anni per la formazione, decorrente in un primo tempo dall'entrata in vigore del decreto, dovesse decorrere, invece, dalla pubblicazione dell'accordo della Conferenza Stato-Regioni, datato 23 febbraio 2006, da qui la definizione della data entro la quale adempiere: il 23 febbraio 2008.
L'ultima deroga, giunta a mezzo di circolare del Ministero del Lavoro, del 25 Gennaio 2008 n° 3, ha concesso un ulteriore anno di dilazione dei termini, a patto di iscriversi entro il precedente termine, il 23 Febbraio 2008.
Tale deroga nasce, come indicato anche dalla circolare, dalla difficoltà di effettuazione della parte pratica del percorso formativo. Ciò in quanto gli Enti paretici e gli altri organismi riconosciuti, non riescono a soddisfare le molte richieste, che tra l'altro, come purtroppo spesso capita, sono giunte all'ultimo minuto, creando un vero e proprio ingorgo.
L'accordo della Conferenza Stato-Regioni ha anche indicato le modalità e i tempi per eseguire la formazione, gli obblighi quindi sono bene individuati; è specifico compito delle imprese rispondere a questi obblighi e organizzarsi per tempo, per non vedersi chiudere il cantiere dagli organi di vigilanza.
Se fino a oggi questi ultimi, anche a causa delle deficienze burocratiche, sono stati prudenti nell'applicare le norme, dopo il prossimo 24 febbraio 2008, e soprattutto dopo il 23 Febbraio 2009, non ci saranno più scusanti; chi non avrà frequentato il corso ,o non si sarà iscritto per tempo, non potrà svolgere la mansione di "montatore di opere provvisionali". È auspicabile che i CSE all'interno dei cantieri, nelle loro attività di coordinamento e di controllo, si assicurino dell'avvenuta formazione, in caso contrario dovranno prescrivere l'obbligo di affidare ad altra mansione i lavoratori non formati. Nel caso di assenza di lavoratori formati, dovrebbero sospendere la lavorazione e, conseguentemente, verrebbero sospese tutte le lavorazioni che comportano l'utilizzo del ponteggio, con il blocco completo del cantiere.

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AUTODIAGNOSI ADEMPIMENTI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO


TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 s.m.i.  aggiornato D.Lgs. 106/09


LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ATTIVITÀ INTERFERENTI - ART. 26 D. LGS. 81/2008


TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI NEI CANTIERI




Aggiornamenti Legislativi
Nuove modalità trasmissione notifica preliminare cantieri Regione Lombardia
Novembre 2009
Nuove modalità trasmissione notifica preliminare cantieri Regione Lombardia


Safety News16 APRILE 2010

Attenzione alla scadenza dei corsi pontisti

Aggiornamento quadriennale per gli addetti al montaggio/smontaggio e trasformazione dei ponteggi



Safety News07 OTTOBRE 2009

Pubblicata la ''versione codificata'' relativa ai requisiti minimi per uso attrezzature di lavoro

Pubblicata sulla GUUE L 260/5 del 3.10.2009 la "versione codificata" della DIRETTIVA 2009/104/CE del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (



Safety News8 GENNAIO 2009

Prorogati i termini per aggiornare la valutazione dei rischi

Modifica delle scadenze della valutazione dei rischi di cui al TESTO UNICO



Safety News10 GENNAIO 2008

LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Bilancio a oltre 13 anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 626/1994



Safety News19 SETTEMBRE 2001

Attrezzature per lavori in quota

Attrezzature per lavori in quota la CE chiede modifiche entro il 2004 al D. Lgs. 626/94



Safety News09 APRILE 2001

Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici

Determina n° 11 del 29 Marzo 2001 "Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili"



Spazio Esperti2009, GIUGNO

La difficile procedura di verifica dei documenti dei subappaltatori da parte dell'affidataria

Come orientarsi nel mare dei documenti



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Il D.Lgs. 8 Luglio 2003, n. 235 riguardante modifiche al titolo III del D.Lgs. 626/94 ''USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (LAVORI IN QUOTA)'' novita' riguardanti l'utilizzo delle scale a pioli



Spazio Esperti2005, MARZO

Lavori in quota. A pochi mesi dall'entrata in vigore ancora dubbi




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