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La Valutazione dei Rischi per Attività Interferenti (D. Lgs. 81/2008)
Nuovi obblighi per Appalti, Subappalti e Somministrazione

Art. 26 del D. Lgs. 81/2008

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una modifica sostanziale del rapporto tra chi commissiona il lavoro, il servizio o la fornitura (Datore di Lavoro Committente - di seguito chiamato DLC) e chi lo esegue, l'Appaltatore, il Subappaltatore, il Somministratore di manodopera ed il Lavoratore Autonomo (di seguito chiamato APP).

La normativa che tratta gli argomenti inerenti gli appalti è la seguente:

  • Codice civile artt. 1655 - 1677;
  • D. Lgs. 276/03 art. 29, modificato dal D. Lgs. 251/2004, art. 6 (Legge Biagi);
  • Legge 248/06 art. 35 punti 28-35 (Decreto Bersani);
  • Legge 296/06 (legge finanziaria) modifica art. 7 D. Lgs. 626/94 s.m.i.;
  • D. Lgs. 163/06 (Codice Appalti) come modificato dal D. Lgs. 113/07 (solo per appalti pubblici);
  • D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza

Oltre ai rischi dati dalle attività pertinenti le proprie mansioni, spesso, sui luoghi di lavoro, sussistono dei pericoli dati dalle interferenza di diverse attività e/o lavorazioni.
Se, per esempio, in un ufficio vi sono lavori di manutenzione per i quali si procede alla rimozione e sostituzione dei corpi illuminanti (lampade, plafoniere, ecc.) si creano sia per gli occupanti l'ufficio (lavoratori dipendenti dal DLC) che per i dipendenti l'impresa esterna che effettua i lavoro (APP) situazioni di disagio e di potenziale pericolo. Infatti, potrebbe cadere una lampada dall'alto mentre la si installa e colpire un lavoratore dipendente del DLC, e viceversa un ostacolo (serramento a ribalta, un pavimento deteriorato, ecc.) potrebbe essere causa di infortunio per i dipendenti dell'appaltatore.
Nascono, a questo proposito degli interrogativi: Di chi è la responsabilità ? Come gestire l'interferenza? Come coordinare le lavorazioni? Come qualificare l'appaltatore? Quali documenti chiedere per la verifica tecnico professionale? Dove arriva la responsabilità solidale?

Un'attenta lettura dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 cosi come modificato dalla L. 123/07 ci porta ad individuare una serie di obblighi, in particolare:

  • verifica dei requisiti dei fornitori (appaltatori e lavoratori autonomi);
  • informazione dell'appaltatore sui rischi presenti nel luogo dove andrà ad operare;
  • cooperazione, coordinamento reciproca informazione tra DLC e APP;
  • predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi data dalle attività Interferenti (di seguito chiamato DUVRI), eliminazione degli stessi;
  • eliminazione o almeno riduzione al minimo dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività;
  • consegna della valutazione rischi dati dalle interferenze alla stipula del contratto;
  • indicazione nel contratto degli oneri della sicurezza e dell'avvenuta consegna del DUVRI;
  • responsabilità solidale del DLC in caso l'appaltatore o il subappaltatore non abbia assicurato i lavoratori all'INAIL;
  • diritto degli RLS (e delle organizzazioni sindacali) di poter accedere alle informazioni sugli oneri della sicurezza.

L'art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza stabilisce che il DLC deve selezionare, verificare, coordinare, cooperare, informare il fornitore rafforzando la responsabilità solidale del committente nei confronti delle imprese alle quali affidano l'appalto.
Vediamo di rispondere ai vari quesiti in modo pratico evitando da una parte una sottovalutazione dei problemi, ma dall'altra non costruendo procedure infinite che producono solo carta e poca sostanza.

In particolare per meglio valutare i vari aspetti, possiamo operare per parole chiave.

Interferenza: lavori, servizi, forniture svolti per conto del datore di lavoro committente, da parte di un’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolte contemporaneamente altre attività di pertinenza del datore di lavoro committente.

Verifica dei requisiti: nell’affidamento di un appalto il DLC verifica in via preliminare che l'appaltatore possa svolgere in piena autonomia e con diligenza l'appalto conferitogli. La verifica avviene tramite l’acquisizione dell’iscrizione alla CCIAA e di un’autocertificazione dell’APP del possesso dei requisiti tecnico professionali.

Informazione: il committente che riceve presso la propria realtà produttiva un appaltatore, deve renderlo edotto sui rischi presenti nel sito dove l'impresa esterna andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Cooperazione e coordinamento: durante le attività lavorative, la compresenza di attività , alcune di competenza del DLC e altre svolte dall'appaltatore (o da più appaltatori), comporta che le due o più entità si informino reciprocamente, coordinandosi e cooperando al fine di prevenire il manifestarsi di situazioni di rischio, all’occorrenza dovranno essere effettuate apposite riunioni di coordinamento.

Documento Unico di Valutazione Rischi dati dalle Interferenze (DUVRI): il DLC, in relazione all'esperienza maturata, ai tipi di contratto di appalto che stipula con imprese esterne (o con lavoratori autonomi) ed alle attività svolte in seno alla propria unità produttiva, valutando i rischi dati dalle interferenze, predispone un documento indicando come eliminareo, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo detti rischi. Il documento è allegato al contratto d’appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Il DUVRI, infine, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, a meno che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari (vedi all. XI D.Lgs. 81/08).

Trasmissione del DUVRI all'appaltatore: il documento di valutazione dei rischi dato dalle interferenze (DUVRI) è consigliabile, anche al fine di movimentare e fotocopiare meno carta possibile (il volume dei documenti prodotti non è direttamente proporzionale alla maggiore sicurezza in azienda, anzi spesso pochi documenti, corredati da disegni, schemi, foto sono molto più efficaci di pacchi di carta ridondanti e ripetitivi), che sia predisposto in modo separato dalla valutazione dei rischi aziendale in modo da dare tutte le informazioni necessarie al singolo appaltatore. Questo documento deve essere allegato al contratto di appalto, (ciò vale anche per i lavoratori autonomi) in modo che l'APP (o il lavoratore autonomo) sia informato sui rischi presenti. E' consigliabile che l'appaltatore possa verificare tale documento in via preliminare, condividendolo e sottoscrivendolo, ciò al fine di evitare contenziosi inutili in caso di infortunio.

Oneri della sicurezza: a pena di nullità del contratto devono essere indicati i costi per la sicurezza. Ritornando all' esempio iniziale, affidare ad un'impresa esterna la manutenzione di un impianto elettrico e la sostituzione delle lampade significa che l'appaltatore deve acquistare le lampade da sostituire, possedere strumenti di verifica (tester, ecc.) ma deve anche fare formazione sulla sicurezza al personale, dotare questi di scale doppie o trabattelli dotati dei dispositivi di sicurezza, devono essere messi a disposizione dei lavoratori i DPI (guanti dielettrici, ecc.). Vi è poi una seconda, ma non meno importante, tipologia di costi da considerare; quella cioè relativa ai pericoli che non fanno parte dei propri rischi aziendali ma che sono presenti nell'unità dove si va ad operare.
Considerando il caso di un'impresa di verniciatura (imbianchini) che va a lavorare in uno stabilimento rumoroso, si deve valutare il rumore presente nell' ambiente in cui opera. Ne consegue che nell'individuare gli oneri della sicurezza necessariamente si dovrà tenere conto anche dei costi che ciò comporta: informazione, formazione, uso dei DPI, modalità di lavoro, ecc. In definitiva, i costi o oneri della sicurezza da individuare sono quelli relativi alla gestione delle interferenze e non ai costi propri per la sicurezza delle lavorazioni. I costi in questione non sono inoltre soggetti a ribasso.

Responsabilità solidale per assicurazione INAIL: nel caso il fornitore utilizzi lavoratori in nero o comunque non assicurati all'INAIL, la responsabilità in caso di infortunio o malattia professionale resta in prima battuta dell'appaltatore ma se questi non è in grado di assolvere, detta responsabilità (per via solidale) può essere trasferita al DLC, il quale dovrà rispondere per conto dell'inadempiente appaltatore o subappaltatore. Si consiglia di verificare periodicamente la regolarità contributiva chiedendo con cadenza trimestrale il DURC all'APP.
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. responsabilizza molto i committenti nella corretta gestione dell'appalto sotto il profilo della sicurezza e della regolarità, dovranno infatti essere attenti nell'individuare, selezionare e controllare i fornitori. In altre parole nell'affidare la commessa ad un'impresa bisognerebbe utilizzare il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" e non quella, utilizzata quasi da tutti, dell'offerta "al massimo ribasso"; spesso il risparmio è illusorio, un'impresa di appalto seria, organizzata, rispettosa delle norme di sicurezza con personale dipendente assunto è meno costosa in termini generali e di gestione rispetto ad un'impresa che pratica il dumping imprenditoriale.

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TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 s.m.i.  aggiornato D.Lgs. 106/09


OBBLIGO DI FORMAZIONE PONTISTI


TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI NEI CANTIERI


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Codice Appalti Coordinato (con disposizioni correttive ed integrative)
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Modifica delle scadenze della valutazione dei rischi di cui al TESTO UNICO



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Autore: Ing. Pierluigi Colacino



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