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DURC
Lettura schematica del D.M. 24/10/2007

Definizioni

DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva, in documento rilasciato degli enti competenti che attesta le regolarità contributiva e assicurativa dell’azienda richiedente.

Legislazione di riferimento

  • art. 2 legge 22.11.02, n. 266 modificata dal d.l. 25.09.02, n. 210;
  • art. 2, e art. 86, c.10, del d. lgs. 10.09.03, n. 276 e s.m.i. (legge Biagi);
  • art. 38 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti);
  • art. 2, d.l. 25.09.02, n. 210, convertito dalla L. 22.11. 2002, n. 266;
  • art. 3, comma 8, del d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Direttiva Cantieri);
  • art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2006);
  • la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005;
  • la circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005.

Soggetti obbligati a possedere il DURC, Art. 1

  • Datori di lavoro al fine della fruizione di benefici normativi, sovvenzioni e contributivi;
  • Datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici;
  • Imprese e nei lavori privati dell'edilizia.

Soggetti tenuti al rilascio del DURC Art. 2

DURC é rilasciato da:

  • INPS, Istituto nazionale di previdenza sociale;
  • INAIL, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
  • Altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
  • Casse edili, per i datori di lavoro dell'edilizia;
  • Enti bilaterali, n via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi.

Soggetto richiedente e modalità di rilascio Art. 3

Il DURC é richiesto dalle aziende di norma, attraverso strumenti informatici.
Nell'ambito delle procedure di appalto (D. Lgs. 163/06 Codice Appalti) il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle SOA.

Contenuto del documento Art. 4

  • Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.
  • Il DURC deve contenere:
    • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
    • l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
    • la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
    • la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
    • la data di rilascio del documento;
    • il nominativo del responsabile del procedimento.

Requisiti di regolarità contributiva Art. 5

  • La regolarità contributiva é attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    • correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
    • corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
    • inesistenza di inadempienze in atto.
  • La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
    • richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
    • sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
    • istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
  • La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
    • versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale é scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
    • dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
    • richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Emissione del DURC Art. 6

Gli Istituti previdenziali (INPS e INAIL) rilasciano il DURC in trenta giorni;
Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC in trenta giorni;
In mancanza dei requisiti gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Validità del DURC e verifica dei requisiti Art. 7

Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile.
Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, c. 8, del d. lgs. 494/96 s.m.i., il DURC ha validità trimestrale.

Cause non ostative al rilascio del DURC Art. 8

  • Il DURC é rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
  • Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
    • in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
    • in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 26.02.99, n. 46.
  • Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.
    Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque uno scostamento inferiore ad €100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.
  • Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel DPCM emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC Art. 9

  • La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del decreto (vedi tabella A), accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, é causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dell’allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
  • La causa ostativa non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del d. lgs. n. 758/1994 e dell'art. 15 del d. lgs. n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
  • Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato è tenuto ad autocertificare (Vedi allegato B) l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
  • Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative.
    Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
  • Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.

Entrata in Vigore Art. 10

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nella G. U., 30 dicembre 2007.

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