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La Valutazione dei Rischi per Attività Interferenti (D. Lgs. 81/2008)
Nuovi obblighi per Appalti, Subappalti e Somministrazione
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Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una modifica sostanziale del rapporto tra chi commissiona il lavoro, il servizio o la fornitura (Datore di Lavoro Committente - di seguito chiamato DLC) e chi lo esegue, l'Appaltatore, il Subappaltatore, il Somministratore di manodopera ed il Lavoratore Autonomo (di seguito chiamato APP). La normativa che tratta gli argomenti inerenti gli appalti è la seguente:
Oltre ai rischi dati dalle attività pertinenti le proprie mansioni, spesso, sui luoghi di lavoro, sussistono dei pericoli dati dalle interferenza di diverse attività e/o lavorazioni. Un'attenta lettura dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 cosi come modificato dalla L. 123/07 ci porta ad individuare una serie di obblighi, in particolare:
L'art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza stabilisce che il DLC deve selezionare, verificare, coordinare, cooperare, informare il fornitore rafforzando la responsabilità solidale del committente nei confronti delle imprese alle quali affidano l'appalto. In particolare per meglio valutare i vari aspetti, possiamo operare per parole chiave. Interferenza: lavori, servizi, forniture svolti per conto del datore di lavoro committente, da parte di un’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolte contemporaneamente altre attività di pertinenza del datore di lavoro committente. Verifica dei requisiti: nell’affidamento di un appalto il DLC verifica in via preliminare che l'appaltatore possa svolgere in piena autonomia e con diligenza l'appalto conferitogli. La verifica avviene tramite l’acquisizione dell’iscrizione alla CCIAA e di un’autocertificazione dell’APP del possesso dei requisiti tecnico professionali. Informazione: il committente che riceve presso la propria realtà produttiva un appaltatore, deve renderlo edotto sui rischi presenti nel sito dove l'impresa esterna andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Cooperazione e coordinamento: durante le attività lavorative, la compresenza di attività , alcune di competenza del DLC e altre svolte dall'appaltatore (o da più appaltatori), comporta che le due o più entità si informino reciprocamente, coordinandosi e cooperando al fine di prevenire il manifestarsi di situazioni di rischio, all’occorrenza dovranno essere effettuate apposite riunioni di coordinamento. Documento Unico di Valutazione Rischi dati dalle Interferenze (DUVRI): il DLC, in relazione all'esperienza maturata, ai tipi di contratto di appalto che stipula con imprese esterne (o con lavoratori autonomi) ed alle attività svolte in seno alla propria unità produttiva, valutando i rischi dati dalle interferenze, predispone un documento indicando come eliminareo, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo detti rischi. Il documento è allegato al contratto d’appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Il DUVRI, infine, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, a meno che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari (vedi all. XI D.Lgs. 81/08). Trasmissione del DUVRI all'appaltatore: il documento di valutazione dei rischi dato dalle interferenze (DUVRI) è consigliabile, anche al fine di movimentare e fotocopiare meno carta possibile (il volume dei documenti prodotti non è direttamente proporzionale alla maggiore sicurezza in azienda, anzi spesso pochi documenti, corredati da disegni, schemi, foto sono molto più efficaci di pacchi di carta ridondanti e ripetitivi), che sia predisposto in modo separato dalla valutazione dei rischi aziendale in modo da dare tutte le informazioni necessarie al singolo appaltatore. Questo documento deve essere allegato al contratto di appalto, (ciò vale anche per i lavoratori autonomi) in modo che l'APP (o il lavoratore autonomo) sia informato sui rischi presenti. E' consigliabile che l'appaltatore possa verificare tale documento in via preliminare, condividendolo e sottoscrivendolo, ciò al fine di evitare contenziosi inutili in caso di infortunio. Oneri della sicurezza: a pena di nullità del contratto devono essere indicati i costi per la sicurezza. Ritornando all' esempio iniziale, affidare ad un'impresa esterna la manutenzione di un impianto elettrico e la sostituzione delle lampade significa che l'appaltatore deve acquistare le lampade da sostituire, possedere strumenti di verifica (tester, ecc.) ma deve anche fare formazione sulla sicurezza al personale, dotare questi di scale doppie o trabattelli dotati dei dispositivi di sicurezza, devono essere messi a disposizione dei lavoratori i DPI (guanti dielettrici, ecc.). Vi è poi una seconda, ma non meno importante, tipologia di costi da considerare; quella cioè relativa ai pericoli che non fanno parte dei propri rischi aziendali ma che sono presenti nell'unità dove si va ad operare. Responsabilità solidale per assicurazione INAIL: nel caso il fornitore utilizzi lavoratori in nero o comunque non assicurati all'INAIL, la responsabilità in caso di infortunio o malattia professionale resta in prima battuta dell'appaltatore ma se questi non è in grado di assolvere, detta responsabilità (per via solidale) può essere trasferita al DLC, il quale dovrà rispondere per conto dell'inadempiente appaltatore o subappaltatore. Si consiglia di verificare periodicamente la regolarità contributiva chiedendo con cadenza trimestrale il DURC all'APP. |
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