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DPI Dispositivi di Protezione Individuale
Requisiti Essenziali dei DPI (art. 76 D.Lgs 81/08)

Per i DPI appartenenti alla prima categoria è necessario che essi siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano il marchio CE seguito dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione.

Per quelli appartenenti alla seconda categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di prima categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco del marchio CE.

Per quelli di terza categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la prima e la seconda, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.

L'elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza, indispensabili per l'ottenimento della marcatura CE, sono riportati nell'allegato II del Decreto legislativo n. 475, suddivisi in tre parti:

  • Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI;
  • Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI;
  • Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire.
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