Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq
Decreto 27 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12/8/2010
La Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12/8/2010 pubblica il DECRETO 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
Il decreto entra in vigore il giorno 11 settembre 2010, cioè trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Segue estratto dal decreto 27 luglio 2010:
Omissis Art. 1 - Campo di applicazione1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.
Art. 2 - Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività commerciali, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Omissis
Decreto 27 luglio 2010 (G.U. n. 187 del 12/8/2010)
