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Safety News
Notizia del 04 Giugno 2010

D.M. 8 marzo 2010, n. 65

Sciolto il nodo dello snellimento degli adempimenti amministrativi.

A quasi cinque anni di distanza dall'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2005, che impone ai commercianti di elettrodomestici e di apparecchi elettrici ed elettronici di ritirare gratuitamente il vecchio prodotto quando vendono il nuovo, è stato finalmente sciolto il nodo dello snellimento degli adempimenti amministrativi.

Sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2010 è pubblicato il D.M. 8 marzo 2010, n. 65:

Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Il decreto è entrato in vigore il 19 maggio 2010.

Le aziende hanno tempo 30 giorni per gli adempimenti richiesti e il meccanismo dell'uno contro uno sarà pienamente operativo dal 18 giugno 2010. Cosa significa? Tutte le aziende che vendono, forniscono, installano o riparano apparecchiature elettriche ed elettroniche, saranno tenute, obbligatoriamente, a ritirare le apparecchiature obsolete in sostituzione di quanto fornito al cliente. Gli oneri relativi allo smaltimento sono a carico del fornitore.

Il D.M. 65/2010 adempie al disposto di cui all'art. 6, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 151/2005, che prevede l'obbligo, per i distributori di AEE, di assicurare a partire dal prossimo 18 giugno 2010 - il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, e alla previsione di cui al c. 1-bis, secondo il quale con decreto del Ministro dell'ambiente sono individuate, nel rispetto delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori.

Il D.M. 65/2010 è suddiviso in 3 capi (capo I – modalità semplificate per la gestione dei RAEE domestici; capo II – modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali; capo III - disposizioni finali), consta di 11 articoli e di 3 allegati (all. I - schedario di carico e scarico dei RAEE conferiti ai distributori, installatori, gestori dei centri di assistenza tecnica; all. II - documento semplificato di trasporto dei RAEE; all. III - documento attestante la provenienza domestica dei RAEE consegnati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta).

Il provvedimento considera il ritiro dei RAEE da parte del distributore come una "fase della raccolta" e lo definisce come "raggruppamento dei RAEE", stabilendo che la possibilità di effettuare il raggruppamento sia condizionata alla preventiva iscrizione a una nuova sezione dell'Albo gestori ambientali.

Il "raggruppamento" può avvenire nel negozio o in "altro luogo" (anche di terzi) risultante dalla comunicazione all'Albo gestori ambientali; l'asportazione dei rifiuti deve essere almeno mensile e, comunque, quando si raggiungono le 3,5 tonnellate.
Il provvedimento definisce, inoltre, i requisiti dei locali e le modalità di stoccaggio e prescrive la separazione dei RAEE pericolosi da quelli non pericolosi.

Per il commerciante, il raggruppamento dei RAEE dismessi dagli utilizzatori non comporta la tenuta del registro di carico e scarico, perché questo adempimento viene sostituito da uno schedario contenente i dati anagrafici dei clienti.

Il raggruppamento e il trasporto dei RAEE potranno essere effettuati anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica.

Si evidenzia in particolare la necessità di iscriversi all'Albo dei gestori ambientali per tutte le aziende coinvolte. Si rammenta, infine, che sotto il profilo sanzionatorio l'art. 10 dispone che i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RAEE in violazione delle disposizioni di cui al D.M. 65/2010 sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 256 (relativamente all'attività di raccolta e trasporto non autorizzata) e all'art. 258 (relativamente alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri e dei formulari) del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i..

La disposizione, inoltre, prevede anche un nuovo documento per il trasporto di RAEE, che sostituirà il formulario in fase di trasporto del rifiuto. Il documento di trasporto dovrà essere predisposto in tre copie, non richiederà preventiva vidimazione e dovrà essere conservato per tre anni. Questo documento consente al trasportatore terzo di adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Il D.M. 65/2010, stabilisce che il trasporto di RAEE effettuato da soggetti diversi dai distributori, ma da questi ultimi incaricati, possa avvenire a seguito d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali secondo una nuova procedura semplificata e che i trasportatori di RAEE conto terzi possano adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la conservazione quinquennale degli specifici documenti di trasporto.

Sebbene il D.Lgs. 151/2005, non preveda per i distributori nessun obbligo di ritiro dei RAEE professionali (l'obbligo esiste per i produttori), la nuova norma introduce la possibilità che i distributori di AEE vengano «formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro».

Le nuove disposizioni si configurano come norme speciali che disciplinano compiutamente la gestione di una particolare tipologia di rifiuti e, per questo motivo, non saranno sostituite dalle nuove modalità telematiche di documentazione previste dal SISTRI.

Si segnala infine il Comunicato del Ministero dell'Ambiente del 6 maggio 2010:

Dal 18 giugno gli acquirenti di elettrodomestici e materiale elettrico ed elettronico (dalla tv al phon, dal frigo al forno, dal telefonino al computer) potranno consegnare gratuitamente le loro apparecchiature usate o non più funzionanti al negozio in cui effettuano il nuovo acquisto. In pratica sarà possibile uno scambio "uno contro uno" con i negozianti, che si assumeranno l'onere del corretto smaltimento dei vecchi elettrodomestici senza costi aggiuntivi per i cittadini.
Infatti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, è stato disciplinato il conferimento gratuito ai rivenditori nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

Con il provvedimento è stato compiuto un ulteriore passo verso il pieno recepimento della normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il decreto entrerà in vigore il 19 maggio prossimo, e diventerà operativo 30 giorni dopo, cioè il 18 giugno. Per lo svolgimento di tali attività è prevista, un'iscrizione semplificata all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Inoltre al fine di garantire l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni del decreto, è prevista a breve l'emanazione di un'apposita Delibera dell'Albo nazionale che definirà la modulistica per l'iscrizione.

Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, è disponibile alla pagina Leggi e Modulistica sezione Ambiente del sito.

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