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Safety News
Notizia del 04 Giugno 2010

Modello unico di dichiarazione ambientale - MUD 2010

Entro il 30 giugno 2010 le imprese sono chiamate a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti o gestiti nel 2009.

Chi deve effettuare la denuncia

  • Ai sensi dell'art. 189, comma 3, del decreto legislativo n.152/06 s.m.i., l'obbligo di comunicazione interessa:
  • le Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le Imprese e gli enti che hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo, n.152/2006 s.m.i., art. 184, comma 3, lettere:
    c) rifiuti da lavorazioni industriali,
    d) rifiuti da lavorazioni artigianali,
    g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • le Imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Esclusioni

  • Sono esonerati dalla presentazione del MUD:
  • le Imprese che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b, decreto legislativo, n.152/2006 s.m.i.,);
  • le Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, (art. 212, comma 8, del decreto legislativo, n. 152/2006 s.m.i.);
  • gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume d'affari annuo non superiore ad ottomila euro;
  • le Imprese e gli enti che non hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo, n. 152/2006 s.m.i., art. 184, comma 3, lettere:
    c) rifiuti da lavorazioni industriali,
    d) rifiuti da lavorazioni artigianali,
    g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Dalle esclusioni si evince, pertanto, che non sono soggette all'obbligo di presentazione del MUD (né a quello della tenuta dei registri di carico e scarico) le imprese di costruzione che producono rifiuti non pericolosi del gruppo 17 del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come, ad esempio, terre e rocce da scavo, materiali da costruzione e demolizione.

Resta fermo l'obbligo del MUD a carico delle imprese edili che svolgono un'attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc..

Termine di scadenza e destinatario della denuncia

Il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione entro il 30 giugno 2010.

Il MUD deve essere presentato o spedito a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento allegando l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria, conto corrente intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio - - indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "diritti di segreteria MUD - Anno 2010".

Si ricorda che è possibile anche presentare il MUD per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, con utilizzo della firma elettronica (smart card).
Per l'invio telematico è richiesto il pagamento con carta di credito o tramite il servizio Telemaco Pay.

Modalità di compilazione della denuncia

La modulistica approvata recentemente (DPCM del 27/4/2010) da utilizzare per la denuncia è sostanzialmente invariata rispetto a quella degli anni precedenti.

La modulistica per la compilazione su supporto cartaceo e il software per la compilazione su supporto informatico (non è possibile utilizzare il medesimo software dello scorso anno) possono essere scaricati dal sito internet della Camera di Commercio o all'indirizzo www.ecocerved.it.

Sanzioni

La mancata presentazione del MUD ovvero la presentazione incompleta o inesatta sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 (art. 258, comma 1, D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

Se il MUD viene presentato entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine è prevista una sanzione pecuniaria da euro 26,00 a euro 160,00.

Se i dati contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00.

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