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Safety News
Notizia del 21 Dicembre 2009

Ascensori: adeguamenti obbligatori degli impianti messi in esercizio prima del 24/06/1999

Informativa riguardante gli adempimenti a carico dei Proprietari degli impianti ascensori

Generalità

Il 1° settembre 2009 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/07/2009 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2009), riguardante la modernizzazione e l'adeguamento agli standard di sicurezza anche per gli ascensori entrati in funzione prima del 1999.

Lo scopo del Decreto è quello di adeguare al medesimo livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio Italiano, tenuto conto dell'oggettiva vetustà di una parte rilevante degli stessi, superando, finalmente, il preoccupante "gap" esistente tra gli ascensori entrati in funzione dopo il 24 giugno 1999 e quelli già in esercizio, superando il regime di differente normativa cui erano sottoposti gli ascensori appartenenti ai due periodi storici.

Per i primi si applicava (e continua ad applicarsi) il D.P.R. 162/1999, norma di recepimento della Direttiva Europea 95/16/CE del 29 giugno 1995 "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.", nota come Direttiva Europea di prodotto sugli ascensori, che prevede una serie di livelli minimi di sicurezza che gli impianti messi in esercizio successivamente al 24 giugno 1999 (data della sua entrata in vigore) devono possedere.

Per i secondi, quelli più vecchi, invece, valeva la normativa fino ad allora vigente, che richiedeva standard di sicurezza inferiori rispetto agli attuali, non più confacenti alle moderne conoscenze tecniche.

Adempimenti a carico dei proprietari

Con l'entrata in vigore del D.M. 23/07/2009 si punta ad uniformare gli standard di sicurezza con l'adeguamento degli impianti alle norme di buona tecnica rappresentate dalle norme UNI e UNI EN vigenti ad oggi (nello specifico, la UNI EN 81-80, che rappresenta la più recente).

Dal 1° settembre 2009 e per i prossimi 15 anni tutto il parco ascensori presente sul territorio nazionale dovrà essere conforme ai dettami di sicurezza prescritti dall'analisi dei rischi effettuata in base alle prescrizioni contenute nel succitato Decreto e nei suoi Allegati (acclusi alla presente informativa).

Naturalmente, visti i numeri in gioco, è previsto un graduale e progressivo schema di attuazione delle delle verifiche e dell'effettuazione degli interventi d'adeguamento in base alla vetustà del singolo impianto ascensore.

Il Proprietario o il suo Legale Rappresentante (ad esempio l'Amministratore Condominiale, se trattasi di condomìnio), a partire dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero il 1° settembre 2009, in occasione della prima verifica periodica sull'impianto gia' programmata dall'Organismo notificato/dalla ASL/dall'Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l'ascensore, contestualmente deve richiedere e concordare l'effettuazione di una verifica straordinaria finalizzata all'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto in riferimento alla norma UNI EN 81-80.

I soggetti responsabili affidatari (Organismo notificato/dalla ASL/dall'Ispettorato del lavoro) dell'impianto devono programmare che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro termini perentori.

Scadenziario degli adempimenti

I primi ad essere verificati dovranno essere gli impianti entrati in funzione nel 1964. Gli ultimi da sottoporre a modifica dovranno essere i più recenti, installati cioè prima del 25 giugno 1999. Il tutto entro il termine, variabile a seconda della vetustà dell'impianto, che va da 2 a 5 anni.

Si evidenzia come, in caso di mancata esecuzione degli interventi di verifica e di successivo adeguamento, l'impianto ascensore non potrà essere tenuto in esercizio.

formato PDF D.M. 23/07/2009 - Miglioramento sicurezza ascensori

Autore: Arch. Luca Lucchini, esperto in campo di sicurezza sul lavoro

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