Definite le modalità per la comunicazione annuale del RLS all'INAIL da effettuare entro il 16 maggio 2009
Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009
L'INAIL, con la Circolare n. 11 del 12 marzo 2009 "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi" (allegata alla presente informativa), ha definito che per l'assolvimento all'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/2008 (comunicazione annuale del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale all'INAIL), occorre seguire un'apposita procedura on-line accessibile dal sito dell'Istituto www.inail.it.
La comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno: in sede di prima applicazione, la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.
Le Aziende interessate (sia quelle assicurate all'Inail sia quelle non assicurate), devono andare sul sito dell'INAIL, selezionare - previa registrazione - l'area "Punto Cliente" e, successivamente, cliccare sul modello "Dichiarazione RLS": i consulenti del lavoro, potranno sostituirsi ai datori nella comunicazione, secondo una procedura semplificata per i clienti già inseriti nella "delega" INAIL del professionista. Per chi avesse difficoltà ad effettuare la comunicazione on-line, può rivolgersi a qualsiasi sede dell'istituto per potere essere assistito da un operatore.
I dati richiesti permetteranno, così, di individuare l'unità produttiva interessata, il nome del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la data a partire dalla quale è operativo l'incarico. Nel caso insorgessero inconvenienti durante l'inserimento on-line delle informazioni, si può chiedere direttamente il modello RLS presso le Sedi dell'Istituto o scaricarlo dal sito www.inail.it, e successivamente inviarlo al numero di fax 800.657.657 (procedura da seguire solo in casi eccezionali).
Si informa, che chi avesse già provveduto spontaneamente alla comunicazione tramite posta o fax, è tenuto comunque a rieffettuare la comunicazione secondo le nuove procedure stabilite dalla succitata Circolare.
In caso di inadempienza è prevista, secondo quanto stabilito dall'articolo 55 del D.Lgs. 81/08, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 per ogni singola violazione. Inoltre le aziende che hanno un proprio RLS e non ne comunicano all'INAIL il nominativo, partecipano al fondo costituito presso l'INAIL, di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità ai sensi dell'Art. 52 del D.lgs 81/08.
Tale partecipazione, prevede un contributo delle aziende, pari a due lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
Diventa quindi duplice l'importanza di effettuare la comunicazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'INAIL.
E' possibile scaricare la Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi" dalla pagina Leggi e Modulistica della sezione Sicurezza sul Lavoro di questo sito.
