Prorogati i termini per aggiornare la valutazione dei rischi
Modifica delle scadenze della valutazione dei rischi di cui al TESTO UNICO
Il Decreto Legge 207 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 31/12/2008 all'art. 32, ha prorogato alcuni termini di scadenza in merito alla valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, in particolare si riportano le principali modifiche:
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): (già oggetto di modifica mediante l'articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 129/2008) - per il DVR, viene confermata la scadenza del 31 dicembre 2008 per i rischi delle mansioni e rischi specifici (es. rumore, vibrazioni, rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi, ecc.). Per i rischi (introdotti di recente dal testo unico) dati da stress, differenza di genere, lavoratori stranieri, ecc. e relative sanzioni vi è una proroga al 16 Maggio 2009. Di fatto le imprese ed aziende avranno ancora alcuni mesi di tempo per adeguarsi.
Data certa (DVR): proroga al 16 Maggio 2009 della data certa che dovrà contenere il Documento di Valutazione dei Rischi, rimangono i dubbi su che cosa si intende per data certa, allo stato la scelta più funzionale risulta quella della PEC (Posta Elettronica Certificata) che permette di dimostrare di aver adempiuto nei termini di legge.
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti): viene confermata la scadenza del 31 dicembre 2008, i contratti entro tale data devono indicare gli oneri della sicurezza dei rischi interferenzizali che possono essere anche pari a zero.
Visite mediche: viene prorogata al 16 maggio 2009 (vi era già stato un differimento mediante l'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129) la data entro la quale il datore di lavoro non potrà sottoporre a visita medica il lavoratore se non dopo aver formalizzato l'assunzione. Ancora non chiarita in modo definitivo la questione tra visite preventive e visite preassuntive, le prime da effettuare prima di adibire il lavoratore alle mansioni per cui è stato assunto, le seconde vietate perché potenzialmente discriminatorie.
Denuncia di infortunio (art. 18, c. 1, lett. r): viene prorogata (anche in questo caso vi era già stato un differimento mediante l'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129) al 16 maggio 2009 la data entro la quale il datore di lavoro dovrà denunciare tutti gli infortuni sul lavoro di durata superiore a giorni 1 (uno) escluso il giorno dell'evento.
Segue stralcio del disposto legislativo.
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
(GU n. 304 del 31-12-2008)
omissis
CAPO XI
LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Art. 32.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
omissis