Gennaio 2008: il DURC non verrà rilasciato a chi ha subito condanno in materia di sicurezza
Non sono poche le novità introdotte dal D.M. 24/10/2007, l’individuazione della prevenzione sui luoghi di lavoro è elemento determinante per continuare ad operare nel mercato, anche la lotta al lavoro nero ed irregolare prende sempre più forma.
Il DURC documento necessario per avere agevolazioni, contribuzioni, partecipare a gare di appalto, qualificarsi verso i committenti (art. 7 D. Ls. 626/94 modificato dalla legge 123/07) non verrà rilasciato a partire da gennaio 2008 alle società che abbiano avuto condanne in materia di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (vedasi tabella A allegata).
Nel settore dell’edilizia tale disposizione ha un impatto ancora maggiore in quanto, la lettura congiunta dell’art. 2 del D. Lgs. 494/96 s.m.i. con il nuovo DM; che prevede che in assenza di DURC la DIA (Dichiarazione di inizio Attività) o il PaC (Permesso a Costruire) siano sospesi comporta seri rischi per i committenti.
In altre parole se un committente affida i lavori ad un’impresa che ha subito una condanna (allegato A) le opere non potrebbero essere eseguite in quanto verrebbe perso il titolo abilitativo.
Per le imprese condannate un vero calvario, con ripercussioni societarie ed occupazionali.
Con questo decreto vi sono cause ostative come indicate nella tabella A, per le quali il DURC non viene rilasciato, il richiedente deve autocertificare (vedi modello B) l’assenza degli elemento ostativi, poiché la richiesta del DURC avviene per canale informatico bisognerà verificare come è possibile, sempre per via informatica autocerificare l’assenza degli elementi ostativi.
Nei casi in cui siano le stazioni appaltanti a chiedere il DURC, le stesse dovranno richiedere al legale rappresentante della società/impresa la relativa autocertificazione come da modello B.
Con questa nuova disposizione un infortunio può costare caro. Se colleghiamo ciò a quanto previsto dalla legge 123/07 che ha modificato il D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle imprese possiamo dire che una società che abbia subito una condanna penale per un infortunio superiore a 40 giorni (lesione grave) potrebbe trovarsi nella seguente situazione:
- subire una sanzione amministrativa (D. Lgs. 231/01) da € 258.000 a € 1.549.000;
- subire l’interdizione dell’attività legge 123/07;
- non vedersi rilasciato il DURC per 18 mesi, conseguentemente non potendo operare all’interno dei cantieri temporanei e mobili.
In altre parole ciò comporterebbe in via indiretta la chiusura dell’attività.
In merito al DM 24.10.07 vedasi, sempre su questo sito Internet:
La tabella con gli esempi delle cause ostative;
Il modello di "autocertificazione per assenza di condizioni ostative al rilascio del DURC" scaricabile alla pagina Leggi e Modulistica DURC. Alla stessa pagina è disponibile il Decreto Ministeriale.
