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Safety News
Notizia del 22 Agosto 2007

Legge 3 Agosto 2007 n. 123 - ''MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA''

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 07 la Legge n. 123 del 3 Agosto 2007 - in vigore dal 25/08/2007 - recante le nuove misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Legge n. 123 del 3 Agosto 2007

Commento alla Legge n. 123/07 a cura di Nadia Brancaleone e Damiano Romeo
CONTRATTI D'APPALTO E D'OPERA (modifiche all'art. 7 del D.lgs. 626/94)
NORMATIVA CONTENUTO Note ENTRATA IN VIGORE
Documento di valutazione dei rischi derivanti dal contratto di appalto o d'opera (A)
  • In base all'art. 7 D.lgs. 626/94, il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, oltre a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi:
  • deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze
  • deve allegare tale documento al contratto di appalto o d'opera.
  • Nel contratto di appalto o d’opera devono essere indicati i costi inerenti la sicurezza.

Le disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

l nuovo adempimento trae la ragione nel fatto che chi dispone l’affidamento dei lavori (committente) deve valutare i rischi e coordinarne le attività

Ad esempio: un intervento di sostituzione di lampade di illuminazione in un capannone e/o ufficio effettuato in concomitanza delle lavorazioni del committente, potrebbe comportare il rischio di caduta dall’alto delle lampade o degli attrezzi con rischio di infortunio per i lavoratori presenti (dipendenti del committente). Da qui la necessità di un documento predisposto dal committente che indichi, rischi, misure di sicurezza e costi, tale documento è allegato al contratto.

Considerato che questa parte del documento deve essere allegata al contratto, è consigliabile predisporre un allegato alla VDR (valutazione dei rischi).

L’art 7 del D.lgs 626/94 ha subito altre modifiche (estensione della responsabilità solidale), per una migliore lettura si allega l’articolo coordinato.

15 giorni dopo la pubblicazione in GU (25 agosto 2007)

Costi della sicurezza

Sempre all'art. 7, viene introdotto un comma aggiuntivo 3-ter relativo ai costi della sicurezza. Esso prescrive che, ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, (articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Viene esteso il concetto (vedi D.lgs 494/96) secondo il quale l’importo dei lavori di un contratto è dato da materiali, manodopera, manufatti, lavorazioni,... e costi i sicurezza.

I nuovi contratti oltre a riportare in allegato la VDR (valutazione dei rischi) delle interferenze, dovrà indicare l’ammontare del costo delle opere dato dal materiali e manodopera ed il costo della sicurezza.

Ad esempio: costo opere € 100,00 di cui € 95,00 lavorazioni, materiale e manodopera e € 5,00 costi relativi alla sicurezza. È consigliabile che sia l’appaltatore nel formulare l’offerta ad indicare i due valori.

15 giorni dopo la pubblicazione in GU (25 agosto 2007)

APPALTI E SUBAPPALTI DI OPERE E SERVIZI
NORMATIVA CONTENUTO Note ENTRATA IN VIGORE

Tesserino di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Sono soggetti a tale obbligo anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Tutte le imprese che operano in appalto e/o forniture, ad esempio manutentori (elettricisti, idraulici, ascensoristi, ...), installatori, gestione del verde, imprese di pulizie, assistenza informatica, conduzione energetica, ecc dovranno dotare i propri lavoratori di tessera di riconoscimento.

La tessera dovrà indicare il nome e cognome del lavoratore, la data di nascita i dati del datore di lavoro, come previsto dalla Legge 248/06.

Dal 1° settembre 2007

Datori di lavoro con meno di 10 dipendenti

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a questo obbligo annotando gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro.

Per la definizione della soglia dei dieci dipendenti, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, compresi i lavoratori autonomi

Si ritiene che i lavoratori autonomi che si devono computare ai fini della predetta soglia, siano i lavoratori non subordinati che intrattengono comunque un rapporto continuativo con l'impresa (ad es. collaboratori coordinati e continuativi a progetto e associati in partecipazione).

Si sconsiglia l’uso del registro in quanto è un duplicato del libro presenze.

Dal 1° settembre 2007

Sanzioni

Per il datore di lavoro, che viola le norme relative al tesserino di riconoscimento o al registro, è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 500 €, per ciascun lavoratore.
Per il lavoratore munito della tessera di riconoscimento, che non provvede ad esporla, è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 300 €,.

Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004

Come da Legge 448/06 (legge Bersani).

Dal 1° settembre 2007

Valore economico appalti congruo con i costi della sicurezza (Modifiche all'articolo 86 del codice contratti pubblici - D.lgs. n. 163/2006).

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente sia rispetto al costo del lavoro sia rispetto al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato, risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture e non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

Questa disposizione, riguarda esclusivamente i lavori pubblici relativamente alle Pubbliche amministrazioni (Regioni, Province, Comuni ecc.). Il dettato di questo articolo non riguarda il comparto privato.

15 giorni dopo la pubblicazione in GU (25 agosto 2007)

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE
NORMATIVA CONTENUTO Note ENTRATA IN VIGORE

Sospensione delle attività imprenditoriali

È previsto che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle ASL (per quanto riguarda la sicurezza) anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale, qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, (articoli 4, 7 e 9 del 2003, D.lgs.n. 66/2003), ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

  • Si ritiene che:
  • ai fini del calcolo si debba prendere a riferimento il personale occupato da ciascuna azienda, nel giorno in cui si verifica l'accesso ispettivo. Il calcolo e, dunque, la conseguente sospensione debbano riferirsi singolarmente ad un'azienda, non a tutte le aziende presenti sul luogo di lavoro;
  • per personale occupato nel luogo di lavoro possano intendersi anche i titolari, soci e collaboratori familiari delle imprese artigiane nonché eventuali collaboratori coordinati continuativi a progetto;
  • il 20% debba essere calcolato sul totale del personale regolare, quindi al netto del personale irregolare.

L’orario settimanale medio oltre il quale scatta la sospensione è generalmente di 48 ore. Sulla sicurezza eventuali obblighi non soddisfatti, quali ad esempio il mancato allestimento di una protezione, in caso di reiterazione può essere causa di sospensione delle attività.
Mentre in un’azienda di 5 dipendenti in caso un lavoratore non sia assunto scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

15 giorni dopo la pubblicazione in GU (25 agosto 2007)

Provvedimento interdittivo

Il provvedimento di sospensione è comunicato alle competenti amministrazioni, che emaneranno un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. Il periodo di interdizione, di durata pari a quello della sospensione, può essere aumentato di un periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e non superiore a due anni.

Tale disposizione risulta particolarmente penalizzante per le imprese che operano per la pubblica amministrazione, infatti la sospensione dell’attività imprenditoriale ha come conseguenza anche l’interdizione con la pubblica amministrazione.

Il provvedimento segue l’iter di cui alla circolare ML 22 agosto 2007, n. 10797.

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Revoca provvedimento di sospensione

tag La revoca del provvedimento è condizionata

  • alla regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
  • all'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni.

Per la revoca del provvedimento occorre seguire un apposito iter come da circolare esplicativa del ML 22 agosto 2007 n. 10797.

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Sanzione amministrativa aggiuntiva

È prevista una sanzione amministrativa aggiuntiva a quelle penali, civili e amministrative vigenti in relazione alle norme violate, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

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Estensione poteri ASL

Il potere di sospendere le attività imprenditoriali è esteso alle Aziende sanitarie locali, limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che le ASL non hanno competenza in merito ad orario di lavoro e regolarità dei rapporti di lavoro, mentre la DPL ha piene competenze. Le ASL potranno sospendere esclusivamente per aspetti legati alla sicurezza sul lavoro.

15 giorni dopo la pubblicazione in GU (25 agosto 2007)

Sanzione amministrativa aggiuntiva in caso di sospensione di cantieri edili
(modifica art. 36bis, c. 2, L. n. 248/06: viene aggiunta la lettera b-bis)

In aggiunta alle sanzioni penali e amministrative vigenti, è previsto il pagamento di una ulteriore sanzione amministrativa pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

Tale disposizione riguarda le attività identificabili come cantieri edili, non riguarda le altre attività industriali e commerciali.

15 giorni dopo la pubblicazione in GU (25 agosto 2007)

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (Modifica del D.lgs. n. 231/2001)
NORMATIVA CONTENUTO Note ENTRATA IN VIGORE

Sanzione pecuniaria
(nuovo art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)

Al D.lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, viene aggiunto l'art. 25-septies, contenente una specifica sanzione pecuniaria per omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno, nel caso di condanna.

Si può notare un inasprimento sanzionatorio nei confronti dei datori di lavoro o suoi delegati.

15 giorni dopo la pubblicazione in GU (25 agosto 2007)

REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA (Modifica della L. n. 296/2006)
NORMATIVA CONTENUTO Note ENTRATA IN VIGORE

Revoca sospensione ispezioni in caso di regolarizzazione di lavoratori in nero
(Sostituzione dell'articolo 1, C. 1198, L. n. 296/2006)

La legge finanziaria prevedeva la sospensione per un anno di tutte le ispezioni in materia di lavoro, nei confronti delle imprese che avessero inoltrato all'INPS, territorialmente competente, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza di regolarizzazione dei rapporti di lavoro, non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Tale sospensione non si applica alle ispezioni concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

In altre parole questa specie di condoni si applica sulla parte amministrativa e non sulla parte inerente la sicurezza.

15 giorni dopo la pubblicazione in GU (25 agosto 2007)

Notizia all'inail in alcuni casi di esercizio dell'azione penale

In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

Tale disposizione può comportare che l’INAIL si costituisca parte civile contro il datore di lavoro per infortuni e malattie professionali, peggiorando cosi gli eventuali problemi giudiziari in caso di colpa o dolo.

15 giorni dopo la pubblicazione in GU (25 agosto 2007)

Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza

È previsto un DPCM che disciplini il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza, da parte di amministrazioni ed enti pubblici, affidato ai comitati regionali di coordinamento (di cui all'articolo 27 del d.lgs. n. 626/94). Fino alla sua emanazione l'attività di coordinamento è esercitata dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato. I Ministeri della salute, il Ministero del lavoro, le regioni, l'INAIL, l'ISPESL e le altre amministrazioni competenti in materia dovranno attivarsi per integrare i rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate.

Considerato che gli enti di controllo sono diversi (ASL, DPL, ISPESL) al fine di evitare controlli sulle stesse aziende si rende necessario un coordinamento delle attività.

15 giorni dopo la pubblicazione in GU (25 agosto 2007)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge

Assunzione di ispettori del lavoro

Il Ministero del lavoro è autorizzato all'immissione in servizio di 300 nuovi ispettori del lavoro, per fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali e rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso.

Conferma la volontà di proseguire nella lotta al lavoro sommerso.

Da gennaio 2008

Credito d'imposta per programmi certificati di carattere formativo

In via sperimentale per il biennio 2008-2009, i datori di lavoro possono beneficiare di un credito d'imposta fino al 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui.

I criteri e le modalità della certificazione della formazione, ai soli fini di questo beneficio, saranno definiti con DM. Il credito d'imposta può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina de minimi (di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006).

Vi è un timido tentativo di stimolare la formazione dei lavoratori, attraverso i crediti d’imposta. Il riconoscimento del 50% dei costi della formazione con un tetto di 20 milioni di Euro, visti i bisogni in materia sono da considerare positivi ma insufficienti. Si resta in attesa del D.M. che dovrà essere emanato a riguardo. Ad es. se aderiscono 20.000 imprese con 10 lavoratori medi per impresa avremmo un contributo per lavoratore di € 100,00, tale contributo è insufficiente a stimolare i datori di lavoro.

A decorrere dal 2008

Rappresentante dei lavoratori (modifiche all'art. 18 del d.lgs. 626/94)

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza territoriale, verrà "di norma" eletto dai lavoratori.

L'elezione degli RLS, salvo diversa previsione dei CCNL, verrà fatta in un'unica la giornata su tutto il territorio nazionale.

Il datore di lavoro sarà tenuto a consegnare al RLS, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni. Nell'attuale disposizione il RLS ha accesso a questi documenti ma senza il diritto di venire in possesso.

Gli RLST avranno più poteri, tra cui l’esercizio della funzione in tutte le aziende del territorio o del comparto di competenza.

Invece il comma 2 del art. 18, che viene in questo modo modificato, per le aziende con meno di 15 dipendenti prevedeva la designazione da parte sindacale o l'elezione da parte dei lavoratori, il che ha comportato come consuetudine, la prevalenza della prima opzione. Le modalità attuative della elezione del RLS saranno definite con apposito DM.

Trattasi di vera novità la consegna a cura del Datore di Lavoro del documento di valutazione dei rischi e del Registro Infortuni al RLS.

15 giorni dopo la pubblicazione in GU. (25 agosto 2007)

Poteri degli organismi paritetici

Gli organismi paritetici possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. La competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza è informata dell'esito dei sopralluoghi (si suppone da parte degli organismi medesimi).

Essi possono inoltre chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli mirati a specifiche situazioni.

Questa disposizione potrebbe progressivamente trasferire le attività di sopralluogo e verifica dalle ASL agli Enti paritetici, riducendo così i costi delle PPAA, lasciando alle ASL l’irrogazione di eventuali sanzioni.

15 giorni dopo la pubblicazione in GU.(25 agosto 2007)

DLgs. Governo n° 626 del 19/09/1994 Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.
(testo coordinato ad Agosto 2007)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell' azienda medesima:

a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

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