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Safety News
Notizia del 21 Luglio 2006

Il decreto Bersani modifica l'obbligo solidale tra committente e appaltatore e tra appaltatore e subappaltatore

Il D.L. 223, del 4 luglio 2006, n. 223, G. U. n. 153 del 4-7-2006, modifica in modo sostanziale il rapporto "solidale" tra committente e appaltatore, e nel caso siano presenti subappaltatori tra questi ed il loro appaltatore.
Il decreto, unitamente alla precedente riforma Biagi, (D. Lgs. 276/03 s.m.i.) ridisegnano, nel mondo degli appalti, un nuovo rapporto solidale tra i soggetti contraenti. Retribuzioni, contributi INPS, INAIL, Cassa Edile, ritenute fiscali entrano a far parte della componente solidale per la quale ne risponde il committente in caso di omissione da parte dell'appaltatore (e/o subappaltatore).
Per l'IVA viene introdotto il cosiddetto meccanismo del "riverse charge" in base al quale il versamento dell'imposta non è più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente dall'appaltatore.
Le sanzioni per coloro che non rispettano tali disposizioni sono elevate, da Euro 5.000 ad Euro 200.000. Una vera rivoluzione, si potranno pagare i fornitori (appaltatori e subappaltatori) solo a seguito della verifica dei loro adempimenti.

In Decreto Legge "Bersani" DL 223/06 interviene pesantemente nel sistema, lo scopo è quello di ridurre l'evasione e l'elusione fiscale e contributiva. Negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad una modifica sostanziale inerente gli il rapporto solidale negli appalti, riepilogando attualmente la normativa che tratta tale argomento è la seguente:

1. Codice civile artt. 1655 - 1677;
2. D. Lgs. 276/03 art. 29, modificato dal D. Lgs. 251/2004, art. 6 (Legge Biagi);
3. Decreto Legge 223/06 art. 35 punti 28-35 (Decreto Bersani).

L'art. 29, c. 2 del D. Lgs. 276/03 modificato dall'art. 6 c. 2 D. Lgs. 251/2004, stabilisce l'obbligo "solidale" tra il committente (ad eccezione della persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale) e l'appaltatore, non solo per l'esecuzione di contratti di appalto di servizi ma anche di opere. Il legame "solidale" secondo questa disposizione è riferito agli obblighi retributivi e contributivi, per la durata di un anno dalla cessazione dell'appalto.

Il Decreto Legge 223/06, all'art. art. 35 punti 28-35, interviene, ampliando la responsabilità solidale:

P. 28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui é tenuto il subappaltatore.

P. 29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente (contributi INPS e INAIL, ritenute fiscali) concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

P. 31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali é comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

P. 32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente (contributi INPS e INAIL, ritenute fiscali) concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

P. 33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste per i contributi e ritenute é punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione é comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

P. 34. Le disposizioni in merito al mancato versamento dei contributi fiscali e previdenziali si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, 4 luglio 2006.

P. 35. L'Agenzia delle dogane, ha facoltà di procedere, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito.
Anche se non espressamente indicato nelle disposizioni legislative (D.lgs.276/03 e DL 223/06), nel settore dell'edilizia vanno considerati anche i versamenti inerenti la cassa edile in quanto, il versamento che le imprese effettuano c/o la cassa è costituito da retribuzione differita (ferie, tredicesima mensilità) e contributi assicurativo-previdenziali.
La lettura combinata della riforma "Biagi" e del decreto "Bersani" comportano la "piena responsabilità solidale" del committente nei confronti dell'appaltatore e di quest'ultimo nei confronti del subappaltatore, tale responsabilità riguarda la retribuzione (art. 29 Legge Biagi) le ritenute fiscali, i contributi INPS e INAIL (art. 35 decreto Bersani).
Il committente prima di procedere con il pagamento del corrispettivo deve verificare che l'appaltatore abbia provveduto a pagare: le retribuzioni, le imposte, i contributi assicurativi e previdenziali, per far ciò occorre che il committente verifichi:

1. la regolarità del rapporto di lavoro attraverso il libro matricola;
2. il libro presenze, dove sono registrate le presenze giornaliere dei lavoratori;
3. il versamento della retribuzione di competenza, effettuato preferibilmente mediante bonifico bancario o assegno circolare;
4. il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi attraverso il riscontro del pagamento di cui al modello F24;
5. il versamento delle quote spettanti alla Cassa Edile per salario differito e contribuzione.

Quale riscontro ulteriore del committente, al fine di verificare la regolarità dell'appaltatore, può essere preso in considerazione il DURC e/o la regolarità contributiva rilasciata da uno degli enti preposti (INPS, INAIL, Cassa Edile). Tale dichiarazione comunque non assolve a tutti gli obblighi previsti dalla nuova normativa, infatti tale documento non fornisce elementi in merito all'avvenuto pagamento della retribuzione, cosi come per le ritenute fiscali, elementi questi sui quali vi è l'obbligo di verifica da parte del committente (DL 223/06).
Anche il CCNL del settore edile interviene in modo dettagliato nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore, stabilendo una responsabilità solidale tra i due contraenti in merito alle retribuzioni ed ai contributivi previdenziali.

La responsabilità solidale, secondo la legge Biagi ha un'eccezione, questa riguarda il caso in cui il datore di lavoro committente sia una persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale. In questo caso la persona fisica non risponde in quanto non è una società. In altre parole se il singolo soggetto (persona fisica) chiama un'impresa ad eseguire delle lavorazioni c/o una sua proprietà non può essere chiamato a rispondere di un'eventuale inadempienza retributiva o contributiva del datore di lavoro, solo le imprese che subappaltano il lavoro ne rispondono in quanto soggetti giuridici con obblighi "solidali" di "giusta retribuzione" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti o dei lavoratori in collaborazione (subappaltatori).

Il DL 223/06, assegna all'appaltatore la responsabilità dei versamenti IVA dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di manodopera. In questo modo il decreto estende all'edilizia il cosiddetto meccanismo del "riverse charge" in base al quale il versamento IVA non è più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente dall'appaltatore, il quale quindi è tenuto non solo al pagamento, ma anche al versamento dell'imposta.
In pratica, se la norma diventerà operativa (l'entrata in vigore richiede infatti il via libera della commissione UE), il subappaltatore, all'emissione della fattura, non incasserà più l'IVA ma solo il corrispettivo pattuito. Spetterà invece all'appaltatore integrare la fattura con l'IVA e registrarla sia nel registro acquisti che in quello vendite.
Al fine di permettere la gestione corretta del rapporto tra committente appaltatore, o tra quest'ultimo ed il subappaltatore, occorre precedere con una revisione dei contratti in essere e modificare quelli futuri, si propone di seguito una bozza di articolo contrattuale integrativo che indica con chiarezza gli elementi da introdurre in sede contrattuale per regolamentare il rapporto solidale tra committente e appaltatore.
Art. XYZ Rapporto Solidale committente appaltatore

Il committente, visti le seguenti disposizioni di legge:

4. Codice civile artt. 1655 - 1677;
5. D. Lgs. 276/03 art. 29, modificato dal D. Lgs. 251/2004, art. 6 (Legge Biagi);
6. Decreto Legge 223/06 art. 35 punti 28-35 (Decreto Bersani).

Considerato che il committente risponde in solido con l'appaltatore in merito al:

a) pagamento della retribuzione ai lavoratori, ex art. 29 Decreto Legislativo 276/03 s.m.i.;
b) pagamento della contribuzione assicurativa e previdenziale (INPS, INAIL, Cassa Edile) nei confronti dei lavoratori, ex art. 29 Decreto Legislativo 276/03 s.m.i., ed art. 35 punti 28-35 Decreto Legge 223/06;
c) versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente art. 35 punti 28-35 Decreto Legge 223/06.

Si conviene che: il pagamento del corrispettivo da parte del committente all'appaltatore alle normali scadenze contrattuali è subordinato all'acquisizione dei seguenti documenti che restano quale onere esclusivo a carico dell'appaltatore:

1. regolarità del rapporto di lavoro attraverso copia del libro matricola;
2. regolarità del libro presenze, dove sono registrate le presenze giornaliera dei lavoratori;
3. regolare versamento della retribuzione di competenza ai singoli lavoratori, mediante bonifico bancario, assegno circolare o altro elemento che attesti in modo oggettivo l'avvenuta erogazione della retribuzione, sono da escludere in ogni caso dichiarazioni attestanti il pagamento per denaro contantie;
4. regolare versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi attraverso il riscontro del pagamento del modello fiscale F24;
5. regolare versamento della retribuzione differita e dei contributi assicurativi previdenziale nei confronti della cassa edile.

La documentazione sopra indicata, alle scadenze contrattuali di cui ai singoli SAL, dovrà essere fornita in copia dall'appaltatore al committente, in assenza di tale documentazione, e/o in caso che la stessa risulti incompleta, insufficiente, parziale o non congrua rispetto all'onorosità dell'appalto, il committente, ai sensi dell'art. 35 p. 29 Dl 223/2006, è fin d'ora autorizzato a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla trasmissione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione. Nessuna azione di rivalsa può essere assunta dall'appaltatore inadempiente nei confronti del committente. Il mancato pagamento di retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile) ritenute fiscali, ecc.., rappresenta grave violazione contrattuale per la quale, a insindacabile giudizio del committente, si può procedere con la risoluzione del contratto.
G. U. 235 del 09 ottobre 2003.
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276, modificato dal D. Lgs. 6/10/2004, n.251
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
omissis


Art. 29 - Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

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