La sicurezza e la prevenzione incendi negli uffici
DECRETO MINISTERIALE 22 Febbraio 2006 - Gazzetta Ufficiale n. 2 marzo 2006
Il decreto contiene la Nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi che si applica a edifici e a locali destinati a UFFICI, pubblici e privati con oltre 25 persone.
Il decreto fornisce indicazioni su quali sono le misure da adottare per garantire i requisiti minimi di sicurezza, integrando anche quanto già previsto dal D.Lgs. 626/94 e dal D.M. 10.03.98, all'interno dei locali destinati ad uffici.
Vengono pertanto stabiliti criteri omogenei in merito alla prevenzione incendi negli uffici, ma cosa più importante viene data rilevanza al rischio derivante dall'affollamento previsto all'interno dei locali, parametro che diventa criterio per la classificazione.
APPLICAZIONE DEL DECRETO
Quanto previsto dal decreto si applica con i criteri di seguito indicati:
- La nuova regola tecnica si applica a:
- Edifici e locali di nuova costruzione;
- Edifici e locali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (Aprile 2006) in cui si insediano uffici di nuova realizzazione;
- Edifici e locali esistenti e già adibiti ad uffici alla data di entrata in vigore del decreto qualora siano oggetto di modifiche sostanziali, per le quali si intendono gli interventi di ristrutturazione edilizia (Testo Unico dell'Edilizia art. 3 comma 1 lettera d del D.P.R. 380/2001).
- La nuova regola tecnica non si applica a:
- Uffici in cui sono presenti meno di 25 persone.
- Uffici inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali ed artigianali.
OBBLIGHI ED ADEGUAMENTI
La nuova regola tecnica contiene le indicazioni per la progettazione e per l'adeguamento dei locali destinati ad uffici partendo della necessità o meno di richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi.
- Per gli uffici rientranti nell'attività identificata con il n. 89 dal D.M. 16/02/82 (superiori a 500 addetti) non viene richiesto nessun adeguamento nei seguenti casi:
- qualora sia presente il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
- qualora siano in corso lavori di adeguamento per come previsto dal progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Per gli edifici in possesso di Nulla Osta Provvisorio (NOP), privi di CPI o di progetto approvato la nuova regola tecnica prevede opere di adeguamento necessarie per ottemperare alle esigenze di sicurezza degli occupanti cercando di conciliarle con le oggettive difficoltà di eseguire ingenti lavori strutturali e/o impiantistici.
CLASSIFICAZIONE
La nuova regola tecnica parte dal principio alla base della prevenzione incendi che mette al primo posto la incolumità delle persone e a seguire la protezione dei beni architettonici e dell'ambiente (art. 1 del D.P.R. 577/1982).
Gli edifici ed i locali destinati a uffici nella nuova regola tecnica vengono classificati in diverse tipologie prendendo come parametro l'affollamento ipotizzabile al loro interno, secondo seguente schema:
| TIPO |
Numero minimo presenze |
Numero massimo presenze |
| Tipo 1 |
Da 26 |
Fino a 100 |
| Tipo 2 |
Da 101 |
Fino a 300 |
| Tipo 3 |
Da 301 |
Fino a 500 |
| Tipo 4 |
Da 501 |
Fino a 1000 |
| Tipo 5 |
Oltre 1000 |
|
MASSIMO AFFOLLAMENTO IPOTIZZABILE
- Se l' affollamento è un parametro fondamentale è necessario fissare i criteri per la sua determinazione, pertanto la nuova regola tecnica fornisce i parametri per la determinazione del massimo affollamento ipotizzabile, suddividendo i locali in base al loro utilizzo:
- aree destinate ad attività lavorativa:
una persona ogni 10 m2 di superficie in pianta e comunque il numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%;
- aree in cui è previsto l'accesso al pubblico:
quattro persone ogni 10 m2 di superficie in pianta;
- spazi per riunioni, conferenze e simili:
numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte capacità motorie.
CRITERI DI PROGETTAZIONE
La nuova regola tecnica contiene i criteri di progettazione e, come le altre norme di prevenzione incendi, definisce le caratteristiche dell'opera, ma non solo, contiene indicazioni precise anche relativamente all'accesso da parte dei soccorritori e dei loro mezzi.
Non dimentichiamo che tre sono i principi da seguire quando ci si vuole difendere dagli incendi: salvezza delle persone presenti all'interno, controllo e contenimento dell'incendio per la tutela del bene, protezione delle squadre di soccorso.
Viene data rilevanza alla protezione passiva (stabilità delle strutture), alla possibilità di propagazione degli incendi (compartimentazione) alle caratteristiche di resistenza al fuoco dei materiali utilizzati anche per quanto concerne gli arredi, che devono essere di classe 1.
Vista la rilevanza che assume l'affollamento, ne derivano le indicazioni sul calcolo della capacità di deflusso e su come organizzare i sistemi di vie di fuga e sulla larghezza delle porte.
Non meno importante è la classificazione dei locali accessori (depositi), sempre presenti negli edifici destinati ad uffici, che tiene conto del carico di incendio presente all'interno degli stessi.
Difficile trovare uffici nei quali non sia previsto l'impianto di condizionamento e di ventilazione dei locali, la nuova regola tecnica definisce i requisiti e gli obiettivi da raggiungere nella loro realizzazione.
Si parla di prevenzione incendi quindi il punto 10 del titolo II della regola tecnica indica quali mezzi e quali impianti installare e con quale modalità.
Assumono rilevanza i sistemi di rilevazione e di allarme incendio, viene ribadita l'importanza della segnaletica di sicurezza con particolare attenzione all'indicazione delle vie di fuga, ai punti di raccolta e spazi calmi, l'ubicazione dei mezzi antincendio, i divieti, i pulsanti di sgancio e di allarme.
GESTIONE DELLE EMERGENZE
- Tutti i luoghi in cui si svolge attività lavorativa deve essere applicato il D.Lgs. 626/94, in tutti i luoghi di lavoro devono essere seguite le prescrizioni del D.M. 10.03.98, la nuova regola tecnica in particolare sottolinea:
- la necessità di ridurre della probabilità di insorgenza di un incendio;
- la necessità di avere personale informato e formato (SQUADRA ANTINCENDIO);
CONCLUSIONI
La nuova regola tecnica si applica ad uffici con più di 25 presenze, soggette al controllo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, cosa fare nelle realtà che non rientrano in questa casistica?
La risposta è semplice il D.Lgs. 626/94 ed il D.M. 10.03.98 si applicano a tutti i luoghi di lavoro ed entrambi hanno come obiettivo la riduzione del rischio derivante dagli incendi e dalla presenza di più persone all'interno dei locali adibiti ad uffici.
La nuova regola tecnica non vuole sostituirsi alle due norme sopraccitate, ma solo colmare la mancanza di una regola tecnica specifica per un'attività che in alcuni casi è soggetta al controllo da parte dei Comandi dei Vigili Fuoco.
A chi si rivolge la nuova regola tecnica? Ai progettisti che hanno incarico di progettare edifici e locali destinati ad uffici, ai Datori di Lavoro che devono adempiere agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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