DURC: novità e chiarimenti
DURC- Le novità ed i chiarimenti recentemente introdotti dall'Inps e dal Ministero del Lavoro: per gli edili richiesta telematica alle Casse Edili, per le altre imprese telematica a Inps o Inail, per gli autonomi nessuna richiesta.
In due differenti documenti del mese di Dicembre da parte del Ministero del Lavoro e da parte dell'Inps sono stati chiariti alcuni elementi di fondamentale interesse per aziende, imprese ed stazioni appaltanti private e pubbliche.
Finalmente si è approdati ad un chiarimento e ad una semplificazione che saranno fondamentali per dipanare una matassa, quella del Durc, che sembrava ingarbugliarsi sempre più.
Esaminiamo innanzitutto, con l'ausilio di tabelle esplicative, quali sono le modalità aggiornate per la richiesta e conseguentemente come devono orientarsi i vari attori che operano nel cantiere:


APPROFONDIMENTI ALLE TABELLE E ULTERIORI CHIARIMENTI
NESSUN DURC PER I LAVORATORI AUTONOMI: sebbene risultasse evidente ai più, la nota del Ministero del Lavoro ha chiarito che il Durc riguarda tutte le imprese esecutrici, operanti in qualità di appaltatori o subappaltatori, ma non i lavoratori autonomi, che d'altronde non hanno dipendenti per i quali versare contributi.
RICHIESTA TELEMATICA: indipendentemente dalla tipologia di impresa, al momento della prima richiesta, si dovrà passare attraverso i seguenti siti:
www.sportellounicoprevidenziale.it qualora trattasi di pubbliche stazioni appaltanti o SOA;
www.inps.it o www.inail.it nei restanti casi.
Attraverso tale procedura sarà possibile registrarsi e quindi richiedere successivamente per via telematica il Durc direttamente agli enti riportati nelle precedenti tabelle, tramite i loro siti.
TEMPISTICHE: le tempistiche previste sono di 30 giorni (rimandabili eventualmente di 10) ed in ogni momento l'utente, attraverso il C.I.P. (Codice Identificativo Pratica) potrà verificare lo stato di avanzamento. Il documento perverrà al richiedente tramite raccomandata A/R.
DURATE: Attraverso la nota del Ministero del Lavoro è stato ulteriormente e chiaramente ribadito che la durata del Durc è di 30 giorni dalla data di rilascio. Inoltre, in conseguenza dell'obbligo solidale da parte di appaltatore nei confronti dei propri subappaltatori e committente nei confronti entrambi, ne consegue la necessità di reiterare la richiesta del Durc anche nel prosieguo dell'opera, durante l'esecuzione dei lavori.
CONCLUSIONI
Attraverso l'informatizzazione e la semplificazione, quantomeno apparente, della prassi risulta quantomai importante rendere consuetudine la richiesta.
Questo documento deve necessariamente entrare a far parte integrante di tutti i documenti che vengono da sempre richiesti alle imprese ed in assenza dei quali si estromettono quelle inottemperanti.
PER CHI VOLESSE APPROFONDIRE
1. Nota del Ministero del Lavoro- Direzione generale per l'attività ispettiva del 22 dicembre 2005 prot. N° 3144
Accedi al documento dal sito welfare.org
Dalla pagina riassuntiva... www.welfare.org > lavoro > tutela condizioni di lavoro > attività ispettiva > interpello
Accedi al documento sul sito SafetyItalia
2. Circolare Inps del 30 Dicembre 2005 n. 122
Accedi al documento dal sito www.inps.it
Accedi al documento sul sito SafetyItalia
