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Safety News
Notizia del 19 Ottobre 2004

No DURC, no DIA!

Modificato il D. Lgs. 494/96, STOP AI CANTIERI IN ASSENZA DI DURC

Per la seconda volta in un anno, la direttiva cantieri (D. Lgs. 494/96) viene modificata. La pubblicazione del D. Lgs. 06/10/2004 N° 251, G.U. N° 239 del 11/10/2004 di modifica del decreto "Biagi" (D. Lgs. 276/03), ritorna anche sui problemi dell’elusione contributiva e fiscale.

La riforma riguarda una serie di problematiche inerenti i rapporti di lavoro, per almeno per tre aspetti, riguarda gli ambiti inerenti la sicurezza sul lavoro o aspetti ad essa collegati, questi sono:

  • Sospensione, art. 20 c. 2 D. Lgs. 251/2004, del permesso a costruire o della DIA in assenza di DURC;
  • Comunicazione, art. 20 c. 3 D. Lgs. 251/2004, alla commissione dell’impiego, delle assunzioni dei lavoratori il giorno prima della costituzione del rapporto di lavoro;
  • In caso di appalto di opere o di servizi, art. 6 D. Lgs. 251/2004, entro il limite di un anno della cessazione dell’appalto, vi è un obbligo "solidale" da parte del committente con l’appaltatore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Sospensione del permesso a costruire o della DIA in assenza di DURC

Nel settore edile e delle costruzioni, sia pubblico che privato, la mancata regolarità contributiva da parte delle imprese esecutrici comporterà la sospensione dell’efficacia della concessione edilizia, del permesso a costruire o della DIA (autorizzazioni cosi come identificate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia DPR 06 giugno 2001, n. 380).
Con questa modifica si vuole dunque attribuire maggiore importanza alla regolarità contributiva: si arriva a renderla indispensabile per l’esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa della sicurezza.

Dalla lettura attenta della lettera b-ter comma 8 dell’art. 3 D. Lgs. 494/96 cosi come modificato dall’art. 20 c. 2 D. Lgs. 251/2004 emergono alcuni aspetti molto significativi.

Il comma modificato recita:
"b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo".
In particolare, il nuovo disposto legislativo indica che:

  • Il committente trasmette all’ente locale (amministrazione comunale), prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici (viene usato il plurale e non il singolare, ciò significa che devono essere trasmessi i nominativi di tutte le imprese coinvolte almeno alla data dell’inizio lavori);
  • Il committente trasmette all’ente locale (amministrazione comunale), prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici (viene usato il plurale e non il singolare, ciò significa che devono essere trasmessi i nominativi di tutte le imprese coinvolte almeno alla data dell’inizio lavori);
  • Anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice va sempre inoltrato al comune il DURC dell’impresa che materialmente eseguirà i lavori (al fine di evitare le possibili speculazioni, il legislatore è stato prudente, la regolarità contributiva deve comunque riferirsi alle imprese che eseguono i lavori). Eventuali tentativi di indicare nella comunicazione di inizio lavori un’impresa in condizioni di regolarità (in possesso di DURC) e successivamente, prima dell’inizio dei lavori, sostituire l’impresa con impresa che non dispone di DURC, rappresenta una violazione della norma. In caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori è sospesa l’efficacia della DIA, della concessione edilizia o del permesso a costruire. In ogni caso occorre dimostrare la regolarità contributiva delle imprese esecutrici.

Per ulteriori informazioni vedasi l’articolo in Spazio Esperti.

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