Videoterminali, D. Lgs. 626/94 s.m.i. Italia condannata dalla Corte Europea
Il nostro paese condannato per non aver definito le condizioni alle quali devono essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta
La Sesta Sezione della Corte Europea ha condannato l'Italia per non aver recepito correttamente nella propria legislazione l'art. 9, n. 3, della Direttiva del Consiglio del 29 maggio 1990 90/270/CE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.
Secondo i Giudici le disposizioni del DPR n. 547/55 e quelle del decreto legislativo n. 626/94, invocate dal governo italiano, non prescrivono in maniera sufficientemente chiara e precisa che i lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta qualora i risultati dell'esame degli occhi e della vista e di un esame oculistico, laddove quest'ultimo sia necessario, ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali.
Anche se il D. Lgs. n. 626/94 art. 55, prevede che la spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta sia a carico del datore di lavoro, tuttavia tale disposizione, secondo la Corte Europea, si limita a recepire nell'ordinamento italiano l'art. 9, n. 4, della direttiva 90/270. Essa, di per sé, non costituisce la trasposizione dell'art. 9, n. 3, della stessa direttiva, in quanto non prevede, come prescritto invece da tale articolo, che i lavoratori abbiano diritto a dispositivi speciali di correzione qualora i risultati dell'esame degli occhi e della vista o i risultati dell'esame oculistico, eventualmente indispensabile, ne evidenzino la necessità.
Con la sentenza C-455/000 del 24 ottobre 2002 la Sesta Sezione della Corte Europea dichiara e statuisce:
"Non definendo le condizioni alle quali devono essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)."
