Linee Guida Regione Lombardia
La Regione Lombardia porta alla terza revisione le Linee Guida per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE
Punto 1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Parti strutturali di Impianti rientranti nell’applicazione del D. Lgs. 494/96:
Anche alla luce del documento di cui alla regione Emilia Romagna in merito alle linee guida sono stati rivisti ed ampliati i casi di opere impiantistiche per i quali si applica il D. Lgs. 494/96 s.m.i., ciò in riferimento soprattutto alle parti strutturali degli impianti.
Punto 1.3.1 - Individuazione del rapporto Uomini-Giorno:
In merito al rapporto Uomini-Giorno viene indicata, oltre ai tre metodi suggeriti nelle precedenti linee guida, (A, B e C), anche la determina dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 26 luglio 2000 n. 37 (vedasi in merito Ambiente & Sicurezza n.18/2000) attraverso la quale, inerentemente al singolo appalto, è possibile individuare l’incidenza del costo della mano d’opera mediante la quale individuare successivamente il rapporto uomini-giorno.
Punto 1.3.2 Metodi di stima - Aggiornamento del costo medio di un Uomo- Giorno:
Si è provveduto, al fine di determinare correttamente gli uomini-giorno, all’aggiornamento in base al Prezziario della Camera di Commercio di Milano (terzo trimestre 2001) del costo medio di un uomo giorno.
Al fine di facilitare il compito degli operatori e predisporre le stime in modo corretto, il costo della mano d’opera è stato aggiornato riportando i valori in Euro.
Punto 2 - Committente
È stato chiarito con maggiore dettaglio che, per i lavori pubblici; il Committente, o il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le opere sotto-soglia (inferiori a 200 uomini giorno, per le quali non viene predisposto il PSC) si assicura che durante la fase di progettazione vengano individuati dal progettista gli oneri della sicurezza (che dovranno essere fissati in maniera adeguata e tale da non implicare elusione delle prescrizioni di tutela) da non sottoporre a ribasso d’asta, così come indicato nella determinazione dell’autorità di vigilanza n. 12 del 15 dicembre 1999.
Punto 2.1.1 - Notifica preliminare;
Sono state introdotte n. 2 sostanziali modifiche:
- la notifica preliminare andrà aggiornata mediante apposita comunicazione agli organi di vigilanza (ASL e DPL) nei casi di:
- Modifica dei dati del committente o del responsabile dei lavori (o sostituzione di uno di questi);
- Modifica della natura dell’opera;
- Modifica o sostituzione di uno dei coordinatori per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori;
- Modifica della data presunta di inizio lavori;
- Modifica della durata presunta dei lavori (o della data di fine lavori);
- Modifica (integrazione e/o sostituzione) delle imprese già selezionale.
- Per i lavori che comportano interventi di bonifica, incapsulamento o rimozione di manufatti contenenti amianto ai sensi del DM (Ministero della Sanità) del 20 agosto 1999, così come modificato dal DM del 25 luglio 2001, bisognerà provvedere a notificare il cantiere ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. 494/96 s.m.i..
Punto 2.2 - Rischi particolarmente aggravati:
In merito ai rischi particolarmente aggravati (allegato II del D. Lgs. 494/96 s.m.i.) la commissione, viste le richieste pervenute dagli operatori del settore, ed alla luce di altri orientamenti emersi a livello locale (ASL di Sondrio, Linee guida regione Emilia Romagna, ecc.), pur mantenendo i criteri di valutazione che hanno ispirato il precedente documento, ha rivisto, aggiornato ed implementato gli esempi in cui i rischi sono da intendersi come aggravati.
I nuovi esempi sui rischi particolarmente aggravati, implementati ed aggiornati, sono riportati nell’allegato h).
Punto 2.6 - Responsabile dei Lavori (RL) e Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Per i lavori pubblici, le funzione e compiti del RUP nel caso in cui assuma la funzione di RL è stato esplicitato, per come previsto dall’art. 8 del DPR 554/99, che la designazione deve contenere la chiara indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico.
Punti 5.4.2 e 5.4.3 - Consultazione RLS:
Viene ribadita in termini di consultazione degli RLS la necessità, in assenza del rappresentante aziendale, di consultare il rappresentante territoriale (RLST) in merito ai contenuti dei PSC e POS.
Sono stati ribaditi, in una logica di compartecipazione al processo della sicurezza all’interno di un’impresa, i ruoli diversi tra Datori di Lavoro (DL), RSPP, ed RLS.
Punto 7.3.1 - Legge Salvi (legge 327/2000):
La Legge 07/11/2000 n. 327 conosciuta come "legge Salvi" è una novità rispetto alle precedenti linee guida, (vedasi anche Ambiente & Sicurezza n.22/2000) questa norma, in merito alle opere pubbliche, prevede in particolare che:
a) l’obbligo, per gli enti appaltanti, di verificare che il valore economico delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro;
b) la verifica dell’avvenuto adempimento, da parte dell’azienda aggiudicataria dell’appalto, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Punto 8.2 - Il Piano Operativo di Sicurezza (POS):
L’esperienza di questi anni ha permesso ai tecnici di meglio definire la questione dei POS, la legge 109/94 e il D. Lgs. 494/96 non danno una definizione esauriente, la definizione indicata nelle linee guida è la seguente: "piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m.i., e all’articolo 31, comma 1-bis), lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i., per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m.i.".
Tabelle Sanzioni:
Il testo delle linee guida riporta le tabelle delle sanzioni che sono state riviste ed aggiornate riportando i relativi importi in euro (€).
Si è anche tenuto conto della circolare n. 83/2001 del Ministero del Lavoro che comunica le modalità secondo le quali vanno fatte le conversioni Lira/Euro, in relazione alla circolare citata la conversione va fatta sempre mediante l’eliminazione dei decimali per difetto (troncamento dei decimali) pertanto, nel caso, ad esempio, di una conversione matematica pari a € 103,99 la sanzione sarebbe di € 103,00.
La nuova versione delle linee guida, oltre a proporre nuovi allegati, integra e modifica alcuni modelli della precedente versione.
Gli allegati ed i modello rappresentano uno strumento indispensabile per governare i problemi della sicurezza in una logica di gestione corretta dei processi e riduzione dei potenziali conflitti tra gli operatori del settore.
Le linee guida sono disponibili in formato pdf al link (fonte) di seguito indicato.
Fonte: Safetyitalia di Romeo s.r.l. - Linee Guida Regione Lombardia
