Protezione da agenti chimici
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
D.Lgs. 25 del 2 Febbraio 2002 - Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (Supplemento n. 40 /L alla G.U. n. 57 dell’8 Marzo 2002)
L’art. 2 del Decreto va ad integrare il titolo VII del D.Lgs. 626/94 aggiungendo il Titolo VII bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI.
Il nuovo decreto non va ad abrogare quanto in vigore, ma amplia i contenuti dell’art. 60 del D.Lgs. 626/94 definendo il rischio derivante da agenti chimici ed introducendo le indicazioni al datore di lavoro per la tutela e la salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dagli agenti chimici.
Il decreto determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori e si applica a tutti gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, che vengono distinti tra agenti chimici ed agenti chimici pericolosi, fermo restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 230 del 1995, e del titolo VII del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 25 Febbraio 2000 n. 66.
Gli agenti chimici pericolosi sono definiti come da decreti legislativi 3 Febbraio 1997 n. 52 e 16 Luglio 1998 n. 285.
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al trasporto di agenti chimici pericolosi, mentre rimane invariata la normativa per le attività che espongono all’amianto.
Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro determina l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.
Sulla base di quanto emerso dalla valutazione dei rischi il Datore di lavoro adotta specifiche misure di protezione e prevenzione finalizzate all’eliminazione o riduzione del rischio, mediante la sostituzione con altri agenti e/o processi.
Fermo restando quanto previsto dagli art. 12 e 13 del D.M. 10.03.98, dovranno essere fornite disposizioni che tengano conto delle possibili conseguenze derivanti dalla presenza di agenti chimici in caso di incidenti o di emergenze.
Il datore di lavoro deve garantire l’informazione e formazione dei lavoratori su quanto emerso dalla valutazione dei rischi e sulle precauzioni ed azioni più adeguate da intraprendere per proteggere se stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro.
Viene fatto divieto di produrre o utilizzare gli agenti chimici indicati nell’allegato VIII quinquies.
I lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, il medico competente crea ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio che sarà custodita presso l’Azienda.
E’ prevista la consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.
E’ istituito un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici, finalizzato all’aggiornamento normativo in materia.
Rimane in vigore quanto previsto dai decreti legislativi 3 Febbraio 1997 n. 52 e 16 Luglio 1998 n. 285.
I datori di lavoro che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi.
