Amianto e D. Lgs. 494/96
Nei cantiere dove si eseguono lavori di rimozione, incapsulamento o bonifica di manufatti contenenti amianto bisogna procedere con l’invio da parte del committente della notifica preliminare alla autorità competenti
Il DM (Ministero della Sanità) 20 agosto 1999 ed il DM (Ministero della Sanità) del 25 luglio 2001 (allegato 2 punto 8) prevedono l’obbligo di notifica preliminare, ex art. 11 D. Lgs. 494/96 così come modificato dal D. Lgs. 528/99, da inviare da parte del committente alla ASL e DPL competenti per territorio.
Nei cantieri di rimozione di manufatti contenenti amianto per essi si intendono:
- Lavori di mozione di coperture in eternit;
- Lavori di rimozione di intonaci con amianto;
- Lavori di rimozione di tubi e canne in cemento amianto;
- Lavori di scoibentazione di centrali termiche e/o tubi di riscaldamento coibentati con rivestimento in amianto;
- Lavori di rimozione di pavimenti in vynil-amianto.
Si dovrà inviare la notifica preliminare, si ricorda che oltre alla notifica l’appaltatore ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 277/91 dovrà altresì presentare alla ASL competente per territorio il Piano di Lavoro per lo smaltimento dell’amianto e che senza la preventiva autorizzazione della ASL i lavori non potranno iniziare.
