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Safety News
Notizia del 21 Gennaio 2002
Impianti elettrici ed impianti di messa a terra Nuove norme inerenti gli impianti elettrici, impianti contro le scariche atmosferiche ed impianti elettrici di messa a terra DPR 22/10/2001 n° 462 È stato pubblicato il DPR 22 0ttobre 2001 n°462 (G.U. n°6 del 08/01/2002) Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Il decreto semplifica gli adempimenti in materia di denuncia, verifica e controllo degli impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti di messa a terra, le principali modifiche sono:
- La messa in esercizio dell’impianto avviene a seguito del rilascio del certificato di conformità dell’installatore (art.2).
- Il rilascio del certificato di conformità da parte dell’installatore equivale all’omologazione dell’impianto (art.2).
- Entro 30gg dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA competenti per territorio. Nei comuni dove è stato attivato lo sportello unico la certificazione è presentata allo stesso (art.2).
- L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità degli impianti e trasmette le risultanze alla ASL o ARPA (art.3).
- Le verifiche a campione sono onerose e sono a carico del datore di lavoro.
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione dell’impianto ed a sottoporlo a verifica periodica:
- biennale per cantieri edili, locali adibiti ad uso medico e locali con rischio di incendio;
- quinquennale per gli altri luoghi, (art.4)
- Le verifiche periodiche, su richiesta dal datore di lavoro, vengono svolte dall’ARPA e dall’ASL, e le spese relative alla loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (art.4).
- Il soggetto che effettua la verifica rilascia un apposito verbale da custodire a cura del datore di lavoro (art.4).
- Per gli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione, l’omologazione è effettuata dalla ASL o ARPA (art.5).
- Il datore di lavoro per gli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione, è tenuto ad effettuare regolare manutenzione dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni, in particolare:
- la manutenzione è a cura dell’installatore;
- la verifica biennale è di competenza della ASL o ARPA che, rilascia il verbale, la verifica è onerosa (art.6).
- Verifiche straordinarie sono previste (art.7) nel caso di:
- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell’impianto;
- richiesta del datore di lavoro.
- Il datore di lavoro comunica all’ISPESL e alla ASL (o all’ARPA) la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali, il trasferimento o spostamento dell’impianto, (art.8)
- Sono abrogati art.9:
- gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547;
- gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
- Entrata in vigore il 24 gennaio 2002.

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