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Safety News
Notizia del 19 Settembre 2001
Attrezzature per lavori in quota Attrezzature per lavori in quota la CE chiede modifiche entro il 2004 al D. Lgs. 626/94 Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 Luglio 2001, è stata pubblicata la direttiva n. 2001/45/CE del 27 Giugno 2001. Questo nuovo provvedimento modifica la direttiva 89/655/CEE (recepita con il Titolo Terzo del D.Lgs. n. 626/1994 r già precedentemente modificato dal D.lgs. n. 359/1999), relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro. La nuova direttiva riguarda alcune precise tipologie d’attrezzature di lavoro quali quelle solitamente utilizzate per eseguire lavori in quota: ponteggi, scale a pioli e sistemi d’accesso e di posizionamento mediante funi.
Il Legislatore europeo, evidenzia, con riferimento al settore delle costruzioni (dove la caduta dall’alto è la principale causa degli infortuni mortali ), che la misure di protezione collettiva contro le cadute dall’alto offrono una protezione migliore delle misure di protezione individuale, raccomandando che la scelta e l’uso di attrezzature adeguate per ciascun cantiere specifico, al fine di prevenire ed eliminare i rischi, dovrebbero essere integrati, se del caso, da un addestramento specifico e a indagini ulteriori. Le tre tipologie di attrezzature di lavoro prese in esame dalla nuova direttiva ( le scale a pioli, i ponteggi e le funi ) sono le attrezzature più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota; pertanto, la sicurezza e la salute dei lavoratori che effettuano questo tipo di lavori dipendono, in particolare, dall’uso corretto di tali attrezzature. Conseguentemente, il legislatore europeo richiede la definizione delle modalità d’uso di tali attrezzature da parte dei lavoratori in condizioni di massima sicurezza, raccomandando un adeguata formazione specifica dei lavoratori.
Disposizioni generali
Nelle disposizioni generali è ribadita la necessità di:
- un’attenta valutazione preventiva dell’effettiva esistenza di condizioni di sicurezza ed ergonomiche per i lavori in quota e un oculata scelta delle attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva alle misure di protezione individuale;
- un’effettiva compatibilità delle dimensioni delle attrezzature di lavoro con la tipologia dei lavori da eseguire nonché con le sollecitazioni prevedibili al fine di consentire una circolazione priva di rischi;
- una scelta del sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota, eseguita tenendo conto della frequenza di circolazione; del dislivello e della durata dell’impiego e della eventuale necessità di evacuazione in caso di pericolo imminente;
- Una scelta di utilizzo delle scale a pioli, quale posto di lavoro in quota, limitata ai casi in cui, l’impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risulti giustificato a causa del limitato livello di rischio e a motivo della breve durata di impiego ( limitata esposizione al rischio ) oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare;
- un impiego dei sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi ( prevedendo in funzione della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico, un sedile munito di appositi accessori ), ammesso solo in circostanze in cui, secondo la valutazione del rischio, risulti che il lavoro possa essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un'altra attrezzatura do lavoro più sicura non sia giustificato;
- Una valutazione delle condizioni metrologiche affinché le stesse non costituiscano un rischio per l’esecuzione dei lavori in quota. Le disposizione generali dell’allegato alla direttiva n. 2001/45/CE richiedono, inoltre che in funzione del tipo di attrezzature di lavoro adottate, devono essere individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori insiti nelle attrezzature in questione, rIvedendo, quando reputato necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.
Questi dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibili, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono avere interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. Infine, nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiedesse l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, le disposizioni generali richiedono l’adozione di misure di sicurezza equivalenti ed efficaci senza le quali non può essere eseguito. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente questo lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

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