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Safety News
Notizia del 09 Aprile 2001
Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici Determina n° 11 del 29 Marzo 2001 "Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili" L'autorità di vigilanza sui lavori pubblici è intervenuta con la Determinazione n° 11/01 su tre spinose questioni:
- Il significato da attribuire all'inciso "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese" di cui all'art. 3 D.Lgs. 494/96 s.m.i.
- In quali casi il Coordinatore per l'assunzione dei lavori, art. 3 comma 4 del D.Lgs. 494/96 debba essere nominato anche nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione sia affidata ad una o più imprese.
- Se, nel caso di incarichi di progettazione affidati anteriormente al 24 Marzo 1997 ma non ancora appaltati, il piano di sicurezza debba essere redatto.
In merito ai problemi sopra esposti l'Autorità si è così espressa:
- L'inciso "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese", di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 14 Agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, fa riferimento ad ogni ipotesi in cui i lavori appaltati vengono eseguiti da più imprenditori, anche non contemporaneamente, ed escludendo che dal relativo computo possano essere ricompresi i lavoratori autonomi. I lavoratori autonomi risultano esclusi in quanto, non sono considerati "Datori di Lavoro", gli stessi diventano datori di lavoro e rientrano nel conteggio solo se hanno dei dipendenti;
- La disposizione di cui all'art. 3, comma 4, medesimo indicato Decreto Legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, fa riferimento, oltre che all'ipotesi del subappalto, ad ogni altro caso in cui intervenga, nel corso della realizzazione dei lavori, altra impresa che si aggiunga a quella inizialmente affidataria; con la precisazione che, sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici è da intendersi come fisiologica la presenza di più imprese in cantiere Quindi anche il subappaltatore rientra nel computo delle imprese (almeno due) per il quale si procede all'applicazione del D.Lgs. 494/96;
- Ai sensi del disposto di cui al relativo art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 19 Novembre 1999, n. 528, le norme di questo testo normativo trovano applicazione anche nel caso in cui vi sia stato affidamento di incarico di progettazione prima del 24 Marzo 1997 e sempre che non sia intervenuta alla data del 18 Aprile 2000, l'approvazione dl progetto esecutivo; al contrario, invece, troverà applicazione la normativa vigente alla data di affidamento dell'incarico di progettazione nel caso in cui, alla predetta data del 18 Aprile 2000, non sia intervenuta l'approvazione dl progetto esecutivo medesimo.

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