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Articolo del 2009, Giugno

La difficile procedura di verifica dei documenti dei subappaltatori da parte dell'affidataria

Come orientarsi nel mare dei documenti

Autore: Geom. Paolo Zambianchi - area edilizia Romeo Safety Italia S.r.l.

Le imprese affidatarie spessono trovano grandi difficoltà nell'ottemperare ai disposti legislativi art. 97 e art. 101. Tali disposti impongono all'affidataria di effettuare la verifica di congruità del POS dei subappaltatori nonché di verificare l'idoneità tecnico professionali secondo i dettami dell'Allegato XVII.
In sostanza all'affidataria è demandato l'obbligo di verificare numerosi documenti, ed in particolare il POS, prima di consegnare gli stessi al Coordinatore (POS) o al Responsabile dei Lavori (documenti previsti dall'allegato XVII).
Come disposto dall'art.97 comma 3 lettera b e richiamato all'art. 101 comma 3, l'affidataria deve verificare la congruità del POS del subappaltatore al proprio, prima della consegna al CSE, il quale provvederà a verificare ulteriormente il POS. Solo a seguito di dette verifiche aventi esito positivo, possono iniziare i rispettivi lavori. Tale verifiche devono concludersi entro 15 gg.
Purtroppo spesso, 15 gg prima dell'inizio dei lavori spesso non si è ancora nelle condizioni di avere un POS, anzi spesso non c'è ancora un contratto.
Risulta quindi evidente che il poco tempo a disposizione debba essere utilizzato in modo proficuo.
Può essere quindi opportuno organizzare adeguatamente tali verifiche ed in particolare la verifica di congruità che, tradotto in termini semplici non è nient'altro che la verifica della rispondenza del POS del subappaltatore ai contenuti minimi prescritti dall'Allegato XV.
È sufficiente però leggere i contenuti minimi del POS prescritti dall'Allegato XV per rendersi conto che tra essi ed i documenti elencati nell'Allegato XVII ci sono numerose contiguità, numerosi elementi presenti nel POS debbono poi essere presenti per la valutazione tecnico-professionale.
In sostanza in presenza di un POS conforme all'Allegato XV potrebbero essere quindi già presenti documenti previsti dall'Allegato XVII.
Nel file scaricabile a fondo pagina sono contenute 2 tabelle utili alle affidataria per la consegna dei documenti al RL e al CSE. In tali tabelle viene identificata la contiguità sopra citata e può quindi essere utile utilizzarle per risparmiare prezioso tempo ed evitare di duplicare, spesso in modo inadeguato e non omogeneo, la carta.

Stralcio D.LGS.81/08


Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.


Articolo 101 - Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Qui le tabelle per la consegna dei documenti al RL e al CSE (in formato foglio di calcolo XLS)

scarica l'articolo modalità stampa

 
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