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Spazio Esperti
Articolo del 2008 Marzo
Nuove norme in materia di sicurezza degli impianti – Decreto 22 Gennaio 2008 In pensione la vecchia e celebre L. 46/90 Autore: Per. Ind. Fernando Carbone area Impianti Romeo Safety Italia S.r.l.
- Il 27 Marzo 2008 entreranno in vigore le disposizioni del nuovo Decreto 22 Gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quatordices, comma 13, lettera 4) della legge del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
Dopo un periodo incerto, che ha visto per una piccola fase transitoria l'entrata in vigore del capo V del DPR 380/01 (01 Gennaio 2008) ed abrogazione della L 46/90 e relativo DPR 447/91 con una conseguente carenza normativa in materia di impianti, è stato finalmente pubblicato sulla G.U. n° 61 del 12 Marzo 2008 il nuovo Decreto che sostituisce la L 46/90. Il Decreto che abroga il la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, e 14, il DPR 447/91, ed il capo V della parte II del Testo unico per l'edilizia (DPR 380/2001), prevede importanti novità ed innovazioni tra cui:
- l'estensione dell'ambito di applicazione agli impianti posti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Rientrano quindi tutti gli edifici adibiti ad uso civile, commerciale, industriale, ecc., differentemente dalla L 46/90 che si applicava esclusivamente agli impianti installati in edifici adibiti ad uso civile ad esclusione dei soli impianti elettrici dove la L 46/90 si applicava a tutti gli edifici a prescindere dalla destinazione d'uso;
- l'estensione agli impianti non connessi a reti di distribuzione con autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere e impianti posti all'esterno di edifici se collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
- l'obbligo di progettazione degli impianti elettrici in tutte le tipologie di edifici, oltre ai limiti fissati dalla vecchia L 46/90 e riportati in egual modo nel nuovo Decreto, scatta anche quando la potenza impegnata è superiore a 6 Kw. Come previsto anche dalla L 46/90, sono esclusi dall'obbligo di progettazione la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari;
- altra novità importante del nuovo Decreto è la "Dichiarazione di Rispondenza", nata per sanare quelle situazioni in cui gli impianti realizzati secondo la regola dell'arte (realizzati dopo l'entrata in vigore della L 46/90 13 marzo 1990 sino al 26 Marzo 2008) sono privi della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90. In questi casi in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti. Nel caso di impianti non soggetti ad obbligo di progettazione la suddetta dichiarazione di rispondenza può essere resa da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione;
- il progetto è necessario per tutti gli impianti, esclusi ascensori e montacarichi per cui sono in vigore specifiche disposizioni normative. Ne vengono varati due tipi: uno semplificato (schema dell'impianto da realizzare con varianti introdotte in corso d'opera), che può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e uno più complesso, sottoscritto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche, nel caso in cui l'impianto ricade nell'obbligo specifico di progettazione (es. impianti inseriti in un'attività soggetta al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi CPI, impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettive ramificate o con caldaie centralizzate che superano i 50 Kw di portata termica, ecc.);
- nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti amministrativi, il Decreto prevede che la dichiarazione di conformità ed il relativo progetto o certificato di collaudo degli impianti installati ove previsto, vengano trasmessi dall'impresa installatrice (entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori) soltanto allo Sportello unico del Comune ove ha sede l'impianto e non alla Camera di Commercio. Sarà infatti il Comune a dover inoltrare copia della stessa dichiarazione alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto per i necessari riscontri;
- la dichiarazione di conformità o di rispondenza nonché il libretto di uso e manutenzione, diviene indispensabile in caso di compravendita dell'immobile, perché deve essere allegata all'atto di trasferimento, a qualsiasi titolo dell'immobile. L'atto di trasferimento deve riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e deve contenere, salvo espressi patti contrari tra le parti, la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza;
- In caso di nuova fornitura o aumento di potenza oltre i limiti dimensionali fissati dal Decreto (6 Kw per gli impianti elettrici), il committente deve consegnare all'azienda del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua copia della dichiarazione di conformità dell'impianto o dichiarazione di rispondenza entro 30 gg dall'allacciamento. Tale obbligo era già attivo, ma solo per il metano, ai sensi dell'articolo 16 della delibera n. 40 del 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro i 30 gg, il fornitore o distributore, sospende la fornitura;
- sono stati variati i requisiti tecnico professionali dei responsabili tecnici delle imprese installatrici per l'ottenimento dell'abilitazione;
- all'inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione degli edifici, l'impresa installatrice degli impianti deve affiggere un cartello in cui sono riportati i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto ed i dati identificativi del progettista;
- per le violazioni derivanti dalla mancata applicazioni degli obblighi derivanti dal Decreto, si applicano le sanzioni amministrative da € 100,00 a € 10.000,00.
Il Decreto infine riporta i nuovi modelli da utilizzare a cura degli installatori, per l'emissione delle nuove Dichiarazioni di Conformità ai sensi del Decreto n° 37 del 22/01/2008. Si riporta in allegato il testo del Decreto.
DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
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