Finanziaria 2007, nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro ed emersione del lavoro nero
La finanziaria 2007, tra le varie misure innovative approvate, prevede una serie di norme che hanno come obbiettivo primario quello di sostenere le politiche di contrasto al lavoro sommerso e di prevenire gli incidenti sul lavoro.
Per quanto riguarda la normativa sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro, si segnala quanto previsto dal comma 1177, che prevede la quintuplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norma in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1 gennaio 1999. Disposizione assai importante e significativa, se si pensa che interessa tutte le violazioni previste dalle normative base in tema di sicurezza sul lavoro (D.P.R. 547/1955, D.P.R. 303/1956 e D.Lgs. 626/1994).
Sempre al fine di incentivare e rafforzare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la finanziaria 2007 prevede importanti modifiche al codice degli appalti (D.Lgs. 163/06) generalizzando ed estendendo il requisito del rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro relativamente alla qualificazione per eseguire i lavori pubblici; una sorta di carta d'identità per le imprese che intendono partecipare alle gare d'appalto.
Il rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza emerge anche da quanto previsto dai comma 780-781, nei quali vengono introdotte particolari forme di sgravi per le aziende, sotto forma di riduzione dei premi INAIL, che siano in regola con il D.Lgs. 626/94, che abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione, e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente.
Ancora più articolati ed incisivi sono gli interventi indirizzati alla lotta contro il lavoro nero, soprattutto nell'ambito dell'edilizia, settore particolarmente interessato al problema.
Significativa è la norma di modifica all'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 626/04, riguardante il rapporto tra committente, appaltatore e lavoratore autonomo; il comma 910 prevede che "l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
Impiegare lavoratori non in regola potrebbe costare molto caro non solo a chi usufruisce materialmente e direttamente della manodopera irregolare (appaltatore o subappaltatore), ma anche al committente, che è chiamato ad un controllo costante e meticoloso dei soggetti che contribuiscono all'esecuzione dell'opera appaltata.
Sempre su questo filone sono impostate le norme di modifica alla legge Biagi (D.Lgs. 276/03) che prevedono, da un lato, l'estensione della responsabilità solidale tra committente e appaltatore anche al subappaltatore per quanto riguarda i trattamenti retributivi, contributivi e previdenziali dei lavoratori, e, dall'altro lato, l'estensione di tale responsabilità da 1 anno a 2 anni dalla cessazione dell'appalto.
Altre norme di dettaglio prevedono nuovi obblighi a carico delle Camere di Commercio, consistenti nel fornire informazioni sulle imprese, finalizzate al contrasto del lavoro irregolare (fornire i dati delle utenze).
Inoltre importanti interventi vengono effettuati sul controllo della regolarità contributiva e retributiva delle aziende, con la previsione di una estensione del DURC a tutti i settori con decorrenza dal 1.7.2007; l'importanza di tale documento, che rappresenta un elemento fondamentale per valutare la regolarità della manodopera impiegata nelle imprese, viene ulteriormente rafforzata con la previsione che "in assenza del DURC non saranno riconosciuti benefici normativi e contributivi".
Sempre nell'ottica della lotta al lavoro nero, il comma 1178 della finanziaria introduce pesanti sanzioni, da euro 4000 a 12.000, per l'omessa istituzione e omessa esibizione dei libri matricola e di paga previsti dagli art. 20 e 21 del DPR 1124/65.
Infine, la costituzione e la regolarizzazione del rapporto di lavoro sono disciplinate da due disposizioni della finanziaria.
Il comma 1180 prevede espressamente che "i rapporti di lavoro subordinato, autonomo o in forma coordinata e continuativa o a progetto, devono essere comunicati il giorno prima l'instaurazione ed avere data certa" (non più, pertanto, entro i 5 giorni successivi), mentre nei commi da 1192 a 1201 viene illustrato un particolare procedimento di regolarizzazione dei lavoratori irregolari, sottoposto tuttavia a particolari condizioni sia temporali sia personali.
Infatti la normativa prevede che potranno essere oggetto di regolarizzazione, entro il 30.9.2007, i lavoratori impiegati irregolarmente ma solo relativamente al periodo non antecedente a più di 5 anni dalla presentazione dell'istanza.
Tale opportunità viene tuttavia riservata solo per quei datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale o territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative.