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Articolo del 2005, Settembre

Nuove regole riguardanti la scelta, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte messe in opera lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio

Autore: Arch. Luca Lucchini, esperto in campo di sicurezza sul lavoro

Il Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale N. 271 del 18 novembre 2004 ha pubblicato il Decreto Ministeriale (Ministero dell'Interno) 3 novembre 2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio", che riguarda i criteri da seguire per la scelta, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette all'obbligo del controllo dei Vigili del Fuoco ai fini dell'ottenimento del "Certificato di Prevenzione Incendi" di cui al D.P.R. 29/07/1982 n. 577 e tabellate nell'Allegato B del D.M. 16/02/1982.

GENERALITÀ

Il Decreto stabilisce che i dispositivi di apertura manuale debbano essere innanzitutto conformi alle norme di buona tecnica UNI EN 179:2002 (per quelli a "maniglia a leva" ed a "piastra a spinta") e UNI EN 1125:2002 (per quelli a "barra orizzontale") o ad altre equivalenti.

La presente informativa, partendo dal D.M. 3 novembre 2004, vuole approfondire anche gli altri aspetti inerenti le novità riguardanti la scelta riguardanti la scelta, la messa in opera e la manutenzione dei dispositivi in ambito aziendale.

REQUISITI DEI DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE DELLE PORTE DELLE USCITE DI SICUREZZA

La Normativa Europea
Ai sensi della Direttiva Europea 89/106/CEE riguardante i prodotti da costruzione (quella, per essere precisi, che stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza "R.E.S." cui i prodotti da costruzione devono rispondere per potere liberamente circolare nel mercato europeo e le procedure di attestazione della conformità, con relativa apposizione della marcatura CE), su mandato della Commissione Europea, il CEN (Comitato Europeo di Normazione) ha elaborato una serie di norme tecniche: tra queste, la EN 179 e la EN 1125, riguardanti i dispositivi di apertura manuale delle porte delle uscite di sicurezza.
In virtù della succitata Direttiva Europea, le due norme, recepite in Italia ufficialmente con la pubblicazione, rispettivamente, della UNI EN 179:2002 e della UNI EN 1125:2002, sono diventate di applicazione obbligatoria a partire dallo scorso 1° aprile 2003: ciò ha comportato che da tale data possono essere commercializzati ed utilizzati nei Paesi della Comunità Europea solo quei dispositivi di apertura manuale delle porte delle uscite di sicurezza conformi ai requisiti espressi dalla relativa norma di riferimento e conseguentemente marcati CE: il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, oltre che a ribadire tale obbligo, prevede, all'articolo 11, il ritiro dal mercato dei prodotti privi di marcatura CE ed il divieto di incorporazione o installazione negli edifici dei prodotti senza la stessa.

La UNI EN 179:2002
La norma, avente il titolo "Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova" definisce lo standard per fornire ad una via di fuga una porta che garantisca sicurezza ed efficacia con una apertura che avvenga mediante un'unica operazione. Caratteristica fondamentale di tali dispositivi è che siano idonei a quelle situazioni di emergenza nelle quali le persone coinvolte hanno familiarità con le uscite e con i dispositivi di cui queste sono dotate ed in cui sia molto improbabile che si verifichi una situazione di panico. Pertanto, i dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta vanno installati esclusivamente nelle uscite di emergenza (quelle in cui non sono prevedibili situazioni di panico).

La UNI EN 1125:2002
La norma, avente il titolo "Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova" definisce lo standard per fornire ad una via di fuga una porta (apribile nel verso dell'esodo) che garantisca sicurezza ed efficacia con una apertura che avvenga mediante una semplice spinta, con il minimo sforzo e senza una conoscenza preventiva delle uscite e con i dispositivi di cui queste sono dotate: il tutto in un luogo in cui ci sia la possibilità che si verifichi una situazione di panico (edifici pubblici o comunque aperti al pubblico, locali di pubblico intrattenimento, negozi, ecc.). Pertanto, i dispositivi antipanico per uscite di emergenza azionati mediante una barra orizzontale sono i soli installabili nelle uscite antipanico (quelle in cui sono prevedibili situazioni di panico).

SCELTA DEI DISPOSITIVI E LORO CARATTERISTICHE

Il D.M. 3/11/2004 fornisce una serie di informazioni che permettono una corretta scelta del dispositivo giusto in funzione delle condizioni d'uso previste.

Dispositivi azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta

dispositivi di emergenza
  • Tali dispositivi possono essere installati lungo le vie di esodo quando abbia luogo uno dei seguenti casi:
    sotto un titolo;
  • l'attività sia aperta al pubblico ma la porta sia utilizzabile da meno di 10 persone;
  • l'attività non sia aperta al pubblico e la porta sia utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ma inferiore a 26.

Superati tali limiti, le porte lungo le vie di esodo debbono essere obbligatoriamente equipaggiate da dispositivi azionati mediante barra orizzontale.

Dispositivi azionati mediante barra orizzontale

dispositivi antipanico
  • Tali dispositivi (universalmente noti come "maniglioni antipanico") debbono essere obbligatoriamente installati lungo le vie di esodo quando abbia luogo uno dei seguenti casi:
  • l'attività sia aperta al pubblico e la porta sia utilizzabile da più di 10 persone;
  • l'attività non sia aperta al pubblico ma la porta sia utilizzabile da un numero di persone superiore a 25;
  • l'attività preveda lavorazioni e/o stoccaggi di materiali che comportino pericoli di esplosione e rischi specifici di incendio con la presenza di oltre 5 lavoratori addetti.

Elementi da considerare per una scelta oculata

codifica marcatura CEL'analisi della sequenza dei numeri e dei caratteri della marcatura qui a lato inserita (da leggersi a partire da sinistra) permette di comprendere cosa questi rappresentino e di identificare le eventuali alternative possibili (in carattere corsivo vengono indicati i livelli rappresentati nella immagine a lato, mentre in carattere normale vengono indicate le possibili alternative):

Categoria d'uso:
Livello 3 = alta frequenza d'utilizzo per uso pubblico (*)

Durata:
Livello 6 = 100.000 cicli di aperture/chiusure
Livello 7 = 200.000 cicli di aperture/chiusure

Peso max. della porta:
Livello 5 = fino a 100 Kg.
Livello 6 = fino a 200 Kg.

Adatto per applicazione su porte tagliafuoco:
Livello 0 = non adatto
Livello 1 = adatto

Sicurezza:
Livello 1= il maniglione è sicuro per l'utenza (*)
Resistenza alla corrosione:
Livello 3 = alta resistenza (96 ore in nebbia salina)
Livello 4 = altissima resistenza (240 ore in nebbia salina)

Sicurezza antieffrazione:
Livello 2 = garantisce un buon livello di sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico (*)
Altezza della barra rispetto alla superficie della porta:
Livello 1 = fino a 150 mm.
Livello 2 = fino a 100 mm.

Tipologia di azionamento della barra:
Tipo A = dispositivo antipanico con azionamento a "push-bar" ("barra a spinta")
Tipo B = dispositivo antipanico con azionamento a "touch-bar" ("barra a contatto")

Note: (*) Per tale prestazione le norme non prevedono alternative.

Nella configurazione delle porte a due ante con battuta dotate di dispositivo antipanico, ciascuna anta si deve aprire quando viene azionato il dispositivo su di essa installato:


esempi di configurazione porte

COMPITI E RESPONSABILITÀ

  • L'applicazione obbligatoria a partire dallo scorso 1° aprile 2003 delle norme UNI EN 179:2002 e della UNI EN 1125:2002 introduce per i Fabbricanti, i Progettisti, i Distributori, gli Installatori e gli Utilizzatori una serie di compiti e di obblighi. In particolare:
  • il Fabbricante deve garantire che i prodotti siano progettati e costruiti nel rispetto dei requisiti minimi essenziali previsti dalle norme; possono circolare sul mercato europeo solo i dispositivi di apertura manuale marcati CE corredati dalle informazioni necessarie alla scelta, all'utilizzo, all'installazione ed alla manutenzione ("libretto d'uso e manutenzione");
  • il Progettista deve conoscere le direttive e le eventuali norme attuative così come deve conoscere i prodotti ed il relativo loro campo di utilizzo; deve agire con attenzione per evitare che vengano immessi sul mercato prodotti non marcati CE;
  • il Distributore deve agire con attenzione per evitare che vengano immessi sul mercato prodotti non marcati CE, segnalando alle Autorità Nazionali di controllo tutte le situazioni irregolari che dovessero essere riscontrate;
  • l'Installatore deve garantire che la messa in opera sia effettuata in conformità a quanto previsto dalle istruzioni di montaggio fornite dal Fabbricante e che non vengano alterate o modificate le caratteristiche del prodotto al momento della sua messa in esercizio, fornendo attestato di corretta installazione;
  • l'Utilizzatore è responsabile del rispetto delle regole di manutenzione previste dal Costruttore e da questo indicate sulla documentazione tecnica fornita a corredo dal dispositivo.

OBBLIGHI E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTILIZZATORE

  • Per l'Utilizzatore finale (ovvero il Titolare dell'attività) dei dispositivi di apertura manuale vigono i seguenti obblighi:
  • conservare la dichiarazione di conformità CE del dispositivo fornitagli dal Fabbricante;
  • conservare la dichiarazione di corretta installazione del dispositivo fornitagli dall'Installatore;
  • effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni contenute nel "libretto uso e manutenzione" o altro documento fornitogli dal Fabbricante;
  • annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul "Registro manutenzione ai fini antincendio" di cui all'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (lo stesso, per intenderci, ove si annotano gli interventi sulle altre risorse antincendio quali estintori, idranti, naspi, ecc.).

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