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Articolo del 2005, Giugno

Il D.Lgs. 8 Luglio 2003, n. 235 riguardante modifiche al titolo III del D.Lgs. 626/94 ''USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (LAVORI IN QUOTA)'' novita' riguardanti l'utilizzo delle scale a pioli

Autore: Arch. Luca Lucchini, esperto in campo di sicurezza sul lavoro

Il Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27 agosto 2003 ha pubblicato il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 "Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori", che abbraccia i rischi e le relative misure di sicurezza riguardanti i lavori in quota.

GENERALITÀ

Il Decreto modifica ed integra il Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro" del D.Lgs. 626/94, inserendo:

  • Alla fine dell'articolo 34 un ulteriore comma:
  • c-bis) - lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

La presente informativa mira ad approfondire gli aspetti della nuova norma inerenti esclusivamente le novità riguardanti l'utilizzo delle scale a pioli e, più in dettaglio, ad analizzare la problematica legata all'utilizzo, all'acquisto ed alla manutenzione delle stesse in ambito aziendale.
Ciò tenuto conto che l'impiego di scale portatiti è generalizzato in ogni Azienda e che il loro impiego scorretto provoca nel nostro Paese, ogni anno, circa 22.000 infortuni.

CARATTERE "SOCIALE" DEL D.LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Occorre premettere che il D.Lgs. 626/94 cui il D.Lgs. 235/03 pone modifiche ed integrazioni è il risultato di una serie di Direttive dell'Unione Europea di carattere "sociale" e non "di prodotto" recepite dal sistema giuridico italiano a partire dal 1994.
Il che significa che quanto contenuto nella norma de quo riguarda non tanto le norme secondo cui debbono essere costruite macchine ed attrezzature (compito delle "Direttive di prodotto"), ma i requisiti di sicurezza, igiene e salute dei luoghi di lavoro: in pratica, le "Direttive sociali" possono essere definite, giuridicamente, delle "norme d'uso" che indicano esclusivamente la maniera corretta di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro, mentre le Direttive di prodotto possono essere definite "norme di costruzione" che indicano come le attrezzature di lavoro debbano essere costruite per essere sicure.
Quindi, in nessun articolo del D.Lgs. 626/94 si ritrova alcunché riguardante le caratteristiche costruttive delle scale a pioli, come d'altra parte di nessun'altra macchina o attrezzatura.

NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI A CARICO DELLE AZIENDE A RIGUARDO DELL'UTILIZZO DI SCALE A PIOLI

Gli articoli 36-bis e 36-ter inseriti nel D.Lgs. 626/94 dal recente D.Lgs. 235/03 introducono alcuni obblighi a carico del Datore di lavoro in merito alla prevenzione e protezione del rischio da utilizzo di scale a pioli:

Art. 36-bis. - Obblighi del Datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
 
  • Il Datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
    • priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
    • dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
  • Il Datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
    Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
  • Il Datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
  • Il Datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
  • Il Datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
  • Il Datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
  • Il Datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter. - Obblighi del Datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli
 
  • Il Datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
    • le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
    • le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
    • lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
    • le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
    • le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
    • le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
  • Il Datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Dei due articoli, quello più ricco di novità è certamente il 36-bis, essendo il 36-ter una mera conferma di quanto già da moltissimo tempo sancito dagli "storici" D.P.R. 547/55, 164/56 e 323/56, ancora in vigore:

Decreto Presidente Repubblica 27/04/1955, n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni."

.....................

Capo II - Scale fisse.

Art. 16. SCALE FISSE A GRADINI. -
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

Art. 17. SCALE FISSE A PIOLI. -
Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.


Capo III - Scale e ponti sospesi.

Art. 18. SCALE SEMPLICI PORTATILI. -
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di:
  • dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
  • lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richiestele misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).

Art. 19.
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Art. 20. SCALE AD ELEMENTI INNESTATI. -
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto è prescritto nel punto a) dell'art. 18, si devono osservare le seguenti disposizioni:
  • la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
  • le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
  • nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
  • durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
Art. 21. SCALE DOPPIE. -
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m.5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Art. 22. SCALE AEREE E PONTI MOBILI SVILUPPABILI. -
Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque azionate, devono essere munite di dispositivi indicatori per la messa a livello del carro e per la elevazione massima e minima della volata, nonché di calzatoie o di alti dispositivi per assicurare in ogni caso la stabilità del carro.
Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome del costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima.

Art. 23. PONTI E SEDIE SOSPESI. -
I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che perle modalità di montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie di resistenza.
Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale deve essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa autofrenante.
I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo in modo che ne sia assicurata la stabilità ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.

Art. 24. UTENSILI A MANO. -
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

.....................
Decreto Presidente Repubblica 07/01/1956, n. 164
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni."


.....................

Art. 8. SCALE A MANO
Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio.
È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
Durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate.
Quando non sia attuabile l'adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona.
La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti.
Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto.
Decreto del Presidente della Repubblica 20/03/1956, n. 323
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici."

.....................

Art. 3. Scale ad elementi innestati. -
La lunghezza massima delle scale ad elementi innestabili, non deve essere maggiore di 21 metri.
Le scale in opera lunghe 18 metri o più devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione.
Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
Nelle operazioni di costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione delle linee telefoniche, è ammesso lo spostamento laterale di scale portatili ad elementi innestati per lunghezza non superiore a 18 metri e per ampiezza di spostamento non superiore a m. 1,50, mentre un solo lavoratore vi si trova sopra, purché il lavoratore sia munito e faccia uso di cintura di sicurezza e siano osservate le altre disposizioni di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
Allo spostamento della scala devono concorrere, stando al piede, almeno due lavoratori; può essere consentito che un solo lavoratore concorra allo spostamento, stando al piede, quando la scala non supera 12 metri di lunghezza.
Possono essere adibiti a lavorare su scale di lunghezza superiore a 15 metri soltanto i lavoratori il cui addestramento sia stato accertato dai vigili del fuoco. Tale condizione deve risultare da un certificato rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco medesimo.

SCADENZE PER GLI ADEGUAMENTI

Le Aziende devono adeguarsi al D.Lgs. 235/03 dal prossimo 19 luglio 2005.

CONSIDERAZIONI ED IMPLICAZIONI IMMEDIATE DELLE NUOVE PRESCRIZIONI

L'entrata in vigore della nuova norma non prevede particolari traumi a carico delle Aziende, non essendo inserite prescrizioni particolarmente restrittive o innovative.
Appare tuttavia opportuno in questa sede approfondire gli aspetti "hard" delle scale, ovvero quelli inerenti le caratteristiche costruttive delle stesse, non specificando, le norme finora analizzate, quali siano le caratteristiche strutturali nonché i collaudi e le certificazioni che garantiscano le Aziende rispetto ad un acquisto oculato delle attrezzature e ad un loro corretto mantenimento in perfetta efficienza nel tempo, visto che il mercato di questo prodotto non è del tutto trasparente.

Collaudo
Innazitutto, non esiste il collaudo delle scale, non essendoci alcuna norma dello Stato che ne preveda l'obbligo o disciplini tale istituto: sono presenti vecchie circolari emanate a suo tempo dall'ormai abolito ENPI (Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni), che possono essere utilizzate volontaristicamente dai Produttori o Rivenditori ma che non scagiona gli stessi da qualsiasi responsabilità.

Direttiva Macchine e marchio CE
La "Direttiva Macchine", ovvero il Decreto di recepimento delle Direttive comunitarie inerenti i principi di sicurezza di macchine ed attrezzature che ne prevede una precisa certificazione da parte del Produttore, non è applicabile alle scale, non rientrando queste nella definizione di Legge di macchine.
Esistono due norme tecniche europee volontarie riguardanti specificatamente le scale, la UNI-EN 131-1 ("Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali") e la UNI-EN 131-2 ("Scale. Requisiti, prove, marcatura"), ma non sono mai state trasformate in Direttiva Europea.
Tutto ciò implica l'impossibilità di avere, sul mercato, scale dotate legittimamente di marchio CE che garantisca il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza rispetto ad una Direttiva Europea.

Acquisti oculati
Ma allora come fa un'Azienda ad acquistare scale che garantiscano il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza così come previsto dall'articolo 28, lettera a) del D.Lgs. 626/94?

D.Lgs. Governo 19/09/1994, n. 626
"Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro."

.....................

Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
  • Con Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della Sanità e dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione Consultiva permanente:
    • è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza [...];
.....................

Con la pubblicazione del D.M. 23/03/2000 "Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili" è stata colmata una evidente lacuna legislativa.
Per effetto di questo fondamentale Decreto, che risponde proprio al succitato articolo 28, lettera a) del D.Lgs. 626/94, chiunque voglia produrre scale può farlo conformemente a quanto indicato dalle norme UNI-EN 131-1 e 131-2, purché faccia certificare il prodotto da un Ente abilitato.
Per citare un esempio, in Italia, esiste un pool di Aziende (Associate ACAL) che, avvalendosi del Politecnico di Milano come Ente certificatore, appongono sui loro prodotti il marchio "ACAL EN 131", bypassando, di fatto, la mancanza di possibilità di apporre il marchio CE ma garantendo ugualmente gli acquirenti delle scale rispetto ai requisiti di sicurezza.

Il DPR 547/55

Fino alla pubblicazione dell D.M. 23/03/2000 l'unico riferimento normativo certo per la produzione delle scale era il D.P.R. 547/55, pur con tutti i limiti più sopra indicati.
Per completezza di informazione, si evidenzia che quest'ultimo non viene cancellato dal Decreto del 2000 e, di conseguenza, rimane una norma tecnica specifica che rappresenta una "alternativa" della quale i Costruttori hanno piena facoltà di avvalersi a tutti gli effetti di Legge, senza però la possibilità di avvalersi della certificazione di un Ente abilitato.

CONCLUSIONI

In conclusione, si allega alla presente informativa un opuscolo contenente una serie di consigli pratici sull'uso delle scale in sicurezza.

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