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Articolo del 2005, Marzo

Lavori in quota. A pochi mesi dall'entrata in vigore ancora dubbi

Autore: Damiano Romeo, amministratore unico della Romeo Srl

Il recepimento della direttiva comunitaria n° 2001/45/CE (lavori in quota) è avvenuto con il D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, che affronta i rischi e le relative misure di sicurezza di tre distinte attività o lavorazioni che avvengono in altezza, esse sono:

  • uso delle attrezzature per lavori in quota (su coperture, facciate, tetti, ballatoi, cupole, impianti, camini, passerelle, ecc.) protetti da sistemi di anticaduta (i sistemi sono dati da funi, ganci, linee vita, ancoraggi, ecc.);
  • uso delle scale a pioli per lavori in quota (per alcune attività di breve durata si possono utilizzare le scale a mano per lavori in quota, a condizione che le scale medesime rispondano a requisiti di sicurezza ben stabiliti);
  • uso dei ponteggi per effettuare lavori in altezza (essendo l'uso dei ponteggi pericolosa, la volontà del legislatore è orientata, da una parte su una puntuale attività di formazione ed addestramento del personale, dall'altra attraverso la messa a disposizione di strumenti pratici quale ad es. del piano di montaggio, la redazione dei progetti dei ponteggi nei casi che questi siano montati fuori dagli schemi, ecc.);
  • sistemi di accesso mediante funi (su facciate, coperture, impianti, ecc.).

In assenza di nuovi interventi legislativi (approvazione del Testo Unico "TU" da parte del governo) il D. Lgs. 235/03, entrerà in vigore (art. 7) il 19 luglio 2005. Entro questa data i datori di lavoro che effettuano attività in quota devono provvedere da alcuni adempimenti in parte sanzionati. Esistono però elementi che possono mettere in dubbio l'attuazione della legge:

  • In caso di approvazione del TU, il D. Lgs. 235/03 sarebbe sostanzialmente abrogato. I contenuti del decreto sui lavori in quota inglobati nel nuovo testo seguirebbero le sorti di quest'ultimo, la data di entrata in vigore sarebbe diversa rispetto a quella del luglio 2005.
  • La bozza di Testo Unico attualmente in discussione tra il Governo, la conferenza stato regioni e le parti sociali all'allegato VIII modifica i contenuti della formazione già previsti dal D. Lgs. 235/03;
  • La conferenza stato regioni (c. 8 art. 36 quater D. Lgs. 235/03"in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi") non si è espressa sul numero delle ore e contenuti della formazione per coloro che effettuano attività di montaggio dei ponteggi ed operano generalmente in quota;

Per imprese, professionisti, enti bilaterali, tecnici ed enti di controllo aumentano gli elementi di confusione e disagio. A luglio 2005 entrerà in vigore la direttiva comunitaria per i lavori in quota? La formazione dovrà essere fatta come prevede il D.Lgs. 235/03 per gli addetti che hanno meno di due anni di esperienza? In assenza delle indicazioni della conferenza, con quali criteri, modalità e con quale durata si può promuovere la formazione?
Il tutto è aggravato dal fatto che nell' incontro del 3 marzo c.a. vi è stata una rottura tra Ministero e Conferenza Stato-Regioni, quest'ultime hanno valutato negativamente alcune modifiche proposte da governo ritenendole peggiorative. Considerato che il parere della Conferenza è vincolante, il TU potrebbe subire un arresto. Gli scenari che si prospettano sono legati da una parte all'approvazione del TU e dall'altra dalle eventuali decisioni della conferenza stato regioni, gli sviluppi ipotizzabili potrebbero essere i seguenti:

  • Approvazione del TU entro il 30/06/2005;
  • Proroga del TU a data successiva, conseguente entrata in vigore al 19.07.05 del D. Lgs. 235/03; Definizione, indipendentemente dall'approvazione del TU, da parte della conferenza stato regioni dei soggetti formatori, della durata dei corsi, degli indirizzi e dei requisiti minimi per la validità dei corsi.

Proviamo ad analizzare gli adempimenti per le imprese in relazione ai tre possibili scenari.

Approvazione del TU entro il 30/06/2005:
In questa ipotesi ci troveremmo di fronte a:

  • nuova data di entrata in vigore degli adempimenti già previsti dalla direttiva "lavori in quota";
  • modifica delle scadenze formative per i lavoratori che operano in quota, il TU non prevede la formazione differenziata dei lavoratori in base all'anzianità di lavoro.

Ai problemi sopra indicati va aggiunta la probabile difficoltà legata al fatto che la mancata decisione della conferenza stato-regioni in merito a criteri, contenuti, durata, ecc., dei corsi renderà questi poco fattibili.
In conclusione vi sarebbe una proroga dei termini formativi ed un'incertezza sui contenuti e tempi della formazione medesima.

Proroga del TU a data successiva, conseguente entrata in vigore del D. Lgs. 235/03:
Nel caso di entrata in vigore del D. Lgs. 235/03 a seguito di una eventuale proroga per l'approvazione del Testo Unico, rimane l'obbligo dei datori di lavoro di procedere con l'attività formativa nei confronti dei lavoratori. Se, però, da una parte la legge decreta l'obbligo della formazione, dall'altra la Conferenza Stato-Regioni non delinea criteri precisi sulla durata e i contenuti dei corsi, rendendone di fatto quasi impossibile l'attivazione. Se si dovesse verificare questa condizione anomala (obbligo formativo e scadenze certe a fronte di un'incertezza sui contenuti, criteri e modalità della formazione), in attesa del pronunciamento della conferenza, si consiglia le imprese almeno di procedere con un'attività di formazione preliminare da effettuare all'interno dell'azienda, tale formazione potrebbe incentrarsi sull'uso corretto DPC e DPI.
Particolare attenzione andrà prestata, durante la prima formazione all'uso ed all'addestramento dei DPI di III categoria (D. Lgs. 475/92) per i quali in ogni caso bisogna procedere con la verifica dell'apprendimento almeno sulla parte di uso delle cinture di sicurezza, (DPI queste di III categoria.)

Definizione, da parte della conferenza stato regioni dei soggetti formatori, della durata dei corsi, degli indirizzi e dei requisiti minimi per la validità dei corsi:
La conferenza, visto quanto previsto dalle norme in riferimento sia del D. Lgs. 235/03 che dal T.U. in fase di discussione, dovrà procedere con la definizione dei:

  • soggetti formatori, (soggetti che possono erogare la formazione);
  • durata (durata dei corsi suddivisa in parte teorica, parte pratica e relativo addestramento);
  • indirizzi (aspetti e orientamenti a cui i corsi si devono rifare);
  • requisiti minimi di validità dei corsi (rapporto teoria pratica, attrezzature di cui disporre, test di apprendimento, verifiche materiali ecc.).

Resta inteso che, in caso di pronunciamento della Conferenza occorrerà indipendentemente dall'approvazione del TU, avviare i corsi almeno per i lavoratori che hanno meno di due anni di esperienza nel settore.
In termini di contenuti è auspicabile che quest'ultima (la commissione) si esprima con estrema chiarezza in merito a:
Soggetti formatori: tra essi vi dovrebbero essere, regioni, enti paritetici (enti bilaterali), università, organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ISPESL, enti accreditati dalle regioni, ecc.
Durata: dalle verifiche fatte c/o alcuni enti i corsi già in essere vengono sviluppati mediamente in una forbice che va da 24 a 40 ore per gli operai e da 40 a 56 per i tecnici, è prevedibile che all'interno di questa forbice si trovi la durata media dei corsi.
Indirizzi: tra gli indirizzi la discussione è in parte incentrata sull'uso dei dispositivi collettivi, sugli aspetti strutturali dei ponteggi, resistenza dei singoli elementi, carico e portata, uso corretto, analisi dei punti critici, ecc.
Requisiti minimi di validità del corso: l'attività formativa dovrà vedere un rapporto coerente teoria-pratica, la messa a disposizione delle opere provvisionali (ponteggi), la disponibilità delle cinture di sicurezza, (individuate come DPI di III categoria) la messa a disposizione di dispositivi retrattili, la simulazione di prove, la lettura di schemi e progetti, ecc..

Conclusioni: A fronte di obblighi sanzionati, sono parecchi gli elementi non definiti, date, contenuti, criteri, indirizzi didattici, ecc..
Il parere negativo (parere vincolante) della conferenza Stato-Regioni del 3 marzo nei confronti del Ministero del Lavoro, fa aumentare le probabilità che la data di scadenza del 30 giugno p.v. non sia rispettata. In questa prospettiva viene da chiedersi: "vi sarà conseguentemente una successiva proroga del TU ad altra data, presumibilmente a fine anno?" Nel contempo il 19 del prossimo mese di luglio entrerà in vigore il D. Lgs. 235/03?
Viste le difficoltà incontrate dalla conferenza stato regioni anche in materia di formazione per RSPP e ASPP (vedasi i ritardi in merito D. Lgs. 195/03), non è da escludere, per questa data, il mancato pronunciamento della conferenza sull'attività formativa di cui alla direttiva sui lavori in quota.
Per le imprese coinvolte ed i soggetti collegati rimane una situazione difficile. È consigliabile in questa fase di poca chiarezza che le imprese provvedano, in via provvisoria, ad adempiere almeno in modo parziale agli obblighi nominativi in modo particolare per quanto concerne:

  • l'utilizzo (montaggio e smontaggio) ponteggi metallici fissi;
  • l'utilizzo scale a mano per effettuare lavori in quota di breve durata;
  • la posa e l'uso di sistemi di anticaduta.

Sarebbe utile provvedere ad un primo modulo formativo, che comunque non sostituisce quanto previsto dalle norme vigenti, ma ha una funzione di "tamponamento" del problema dando ai lavoratori i primi elementi conoscitivi. E' consigliabile attivare corsi, ad esempio della durata minima di una giornata, che trattino i seguenti argomenti:

  • informazioni strutturali sul comportamento dei ponteggi quali strutture metalliche;
  • modalità di corretto uso dei ponteggi, montaggio, smontaggio, manutenzione;
  • modalità di corretto uso di DPI di III categoria;
  • addestramento all'uso dei DPI di III categoria;
  • sistemi di aggancio delle funi di anticaduta e dei dispositivi retrattili;
  • corretto utilizzo delle scale portatili.

Di seguito si riporta stralcio del D. Lgs. 235/03, testo che, ad eccezione degli aspetti formativi, sostanzialmente viene riconfermato nella bozza del T.U. in fase di discussione.

Allegato 1
Estratto del D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
Omissis

Art. 5.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota).
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non é giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non é giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro é eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli).
1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b)le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.
In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi).
1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro é esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed é messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio é impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio é stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi).
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente,una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza).
É ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Omissis

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