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Articolo del 2004, Ottobre

Stop ai cantieri in assenza di DURC

Modifica al D. LGS. 494/96

Autore: Damiano Romeo, amministratore unico della Romeo Srl

Per la seconda volta in un anno, la direttiva cantieri (D. Lgs. 494/96) viene modificata. La pubblicazione del D. Lgs. 06/10/2004 N° 251, G.U. N° 239 del 11/10/2004 di modifica del decreto Biagi (D. Lgs. 276/03), ritorna anche sui problemi dell’elusione contributiva e fiscale all’interno dei cantieri edili, spesso causa o concausa anche di infortuni gravi o mortali. Gli studi specifici e le ricerche confermano che tra le potenziali cause degli infortuni vi è anche la mancata formazione dei lavoratori, il mancato controllo sanitario a cura del medico competente, il mancato coinvolgimento dei lavoratori al processo di prevenzione all’interno del cantiere, ecc.. Da qui una presenza debole e vulnerabile di questi lavoratori (non regolarmente assunti) all’interno dei cantieri dove spesso incorrono in infortuni gravi.
La riforma riguarda una serie di problematiche inerenti i rapporti di lavoro, per almeno per tre aspetti, riguarda gli ambiti inerenti la sicurezza sul lavoro o aspetti ad essa collegati, questi sono:

  • Sospensione, art. 20 c. 2 D. Lgs. 251/2004, del permesso a costruire o della DIA in assenza di DURC;
  • Comunicazione, art. 20 c. 3 D. Lgs. 251/2004, alla commissione dell’impiego, delle assunzioni dei lavoratori il giorno prima della costituzione del rapporto di lavoro;
  • In caso di appalto di opere o di servizi, art. 6 D. Lgs. 251/2004, entro il limite di un anno della cessazione dell’appalto, vi è un obbligo "solidale" da parte del committente con l’appaltatore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Sospensione del permesso a costruire o della DIA in assenza di DURC.
Nel settore edile e delle costruzioni, sia pubblico che privato, la mancata regolarità contributiva da parte delle imprese esecutrici comporterà la sospensione dell’efficacia della concessione edilizia, del permesso a costruire o della DIA (autorizzazioni cosi come identificate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia DPR 06 giugno 2001, n. 380).
Con questa modifica si vuole dunque attribuire maggiore importanza alla regolarità contributiva: si arriva a renderla indispensabile per l’esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa della sicurezza. La scelta legislativa è sicuramente forte e decisa, gli esiti comunque restano incerti. Per le piccole attività, ad esempio le piccole ristrutturazioni affidate a micro imprese sicuramente emergeranno alcuni problemi, in quanto queste imprese spesso svolgono attività stagionali e non sempre hanno aperte le posizioni all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile. Quest’area imprenditoriale potrebbe avere non poche difficoltà a farsi rilasciare un attestato di regolare versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi, in quanto nel periodo antecedente il rilascio del certificato le posizioni assicurative potrebbero essere sospese o non attive a causa di problemi legati al mercato (es. stagionalità).
Dalla lettura attenta della lettera b-ter comma 8 dell’art. 3 D. Lgs. 494/96 cosi come modificato dall’art. 20 c. 2 D. Lgs. 251/2004 (il testo coordinato dell’art. 3 è riportato nella tabella 1) emergono alcuni aspetti molto significativi.
Il comma modificato recita:
"b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo". In particolare, il nuovo disposto legislativo indica che:

  • Il committente trasmette all’ente locale (amministrazione comunale), prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici (viene usato il plurale e non il singolare, ciò significa che devono essere trasmessi i nominativi di tutte le imprese coinvolte almeno alla data dell’inizio lavori);
  • Alla comunicazione va allegatala la dichiarazione sull’organico medio annuo ed il DURC delle imprese esecutrici (anche n questo caso viene usato il plurale);
  • Anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice va sempre inoltrato al comune il DURC dell’impresa che materialmente eseguirà i lavori (al fine di evitare le possibili speculazioni, il legislatore è stato prudente, la regolarità contributiva deve comunque riferirsi alle imprese che eseguono i lavori). Eventuali tentativi di indicare nella comunicazione di inizio lavori un’impresa in condizioni di regolarità (in possesso di DURC) e successivamente, prima dell’inizio dei lavori, sostituire l’impresa con impresa che non dispone di DURC, rappresenta una violazione della norma. In caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori è sospesa l’efficacia della DIA, della concessione edilizia o del permesso a costruire. In ogni caso occorre dimostrare la regolarità contributiva delle imprese esecutrici.

La riproposizione completa dell’art. 3 D. Lgs. 494/96 così come modificata dal D. Lgs. 251/2004 è riportata nella tabella 1, nella tabella n. 2, a seguito delle ultime modifiche apportate, vengono riepilogati gli obblighi del committente o del Responsabile dei Lavori (per la PPAA, ai sensi dell’art. 2 c. 2 D. Lgs. 494/96, gli obblighi sono riferiti al Responsabile del Procedimento).
Pur valutando positivamente la modifica legislativa rimane un problema ancora aperto: il DURC è dovuto solo dalle imprese esecutrici o anche dai loro subappaltatori?
Per analizzare il problema occorre capire meglio la struttura del settore delle costruzioni. Il comparto risulta articolato in una catena di appalti e di subappalti, spesso l’impresa esecutrice dispone in forma marginale di figure operaie, conseguentemente subappalta il lavoro ad altre imprese, in questo caso; se il DURC viene richiesto solo all’appaltatore e non al subappaltatore l’efficacia della norma viene di fatto svuotata. Generalmente gli appaltatori (imprese che si aggiudicano gli appalti) detengono macchine attrezzature, capacità tecniche, organizzative, ecc., i subappaltatori detengono la manodopera, (carpentieri, muratori, ferraioli, ecc.), conseguentemente la norma ha efficacia se l’impresa che detiene la manodopera può attestare la regolarità contributiva, se ciò viene attestato da chi detiene le macchine e le attrezzature la norma perde la sua efficacia. E allora anche i subappaltatori devono essere in possesso del DURC? Dalla lettura della norma anche se espressa in modo implicito si può affermare di SI!
L’art. 3 D. Lgs. 494/96 s.m.i., c. 8, l. b) indica che l’impresa esecutrice deve rilasciare "una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti" questa dichiarazione unitamente al DURC viene inviata al comune dove si eseguono i lavori. L’esecutore dichiara quale contratto applica (esempio edilizia industria) il rapporto tra l’appaltatore ed il subappaltatore è regolato dall’art. 15 del CCNL di categoria, che recita; "...L’impresa che nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, affida in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente CCNL, e negli accordi locali...". Il subappaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati il trattamento normativo previsto dal contratto degli edili, che prescrive l’iscrizione alla cassa edile sia pr gli appaltatori che per i subappaltatori, nel caso l’impresa appaltatrice (impresa che fornisce il lavoro al subappaltatore) sia iscritta alla medesima cassa, e lo abbia indicato nella dichiarazione di cui alla l. b) c. 8, art. 3 D. Lgs. 494/96 s.m.i..
A ulteriore conferma si veda anche l’art. 6 del D. Lgs. 251/2004 che modifica (come indicato nella terza sezione di questo articolo) l’art, 29 del D. Lgs. 276/03 in materia di appalto. La modifica conferma che: "il committente o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, ... A corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi", l’iscrizione a INPS, INAIL e Cassa Edile comportano il versamento nei tre enti dei contributi, previdenziali, assistenziali e assicurativi. Da qui l’obbligo, anche per i subappaltatori ,dell’iscrizione ai tre enti e conseguentemente la dimostrazione dell’iscrizione e della regolarità dei versamenti si ha attraverso l’attestazione di cui al DURC. In altre parole la regolarità contributive deve essere dimostrata da tutte le imprese presenti in cantiere indipendentemente che si tratti di imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Unica parziale eccezione viene fatta per le imprese che non appartengono al settore edile, per esempio elettricisti, impiantisti, idraulici, ascensoristi, montatori di carpenteria metallica, ecc., per i quali il contratto applicato e quello dei metalmeccanici e non prevede una equivalente cassa edile, in questo caso la regolarità contributiva potrà essere attestata solo dall’INPS e dall’INAIL.

Comunicazioni delle nuove assunzioni:
Altro elemento di rilievo è l’obbligo nei confronti delle imprese esecutrici di inoltrare, in via preventiva, ai centri per l’impiego la comunicazione circa la costituzione del rapporto di lavoro (assunzione in forma subordinata o autonoma in forma di collaborazione a progetto) il giorno antecedente alla data di instaurazione del rapporto. La comunicazione preventiva ha comunque bisogno di un ulteriore intervento del competente Ministero del Lavoro per diventare operativa. Al momento per tutti i datori di lavoro rimane in vigore il termine di cinque giorni per comunicare l’avvenuta assunzione di lavoratori dipendenti. La scelta, per le sole imprese edili, di derogare il D. Lgs. 297/02 in materia di assunzioni, vuole dare certezza dell’instaurazione del rapporto di lavoro ed è legata ad un bisogno di sicurezza e di lotta all’elusione. Alcuni statistiche sugli infortuni mortali nel settore delle costruzioni hanno dimostrato che circa il 10% delle morti nei cantieri riguardava lavoratori assunti nel giorno dell’infortunio. È proprio vero che il primo giorno di lavoro è un vero disastro? Le indagini che hanno seguito gli infortuni hanno spesso dimostrato che l’incidente mortale non si è sempre verificato il primo giorno di lavoro, ma nel corso del lavoro, da qui l’elusione. Il motivo per cui la maggior parte degli infortuni risultava capitata il primo giono di lavoro è presto spiegata. Il lavoratore prestava l’attività c/o il cantiere, i documenti per la sua assunzione erano in possesso dell’impresa e solo in caso di infortunio grave o mortale si provvedeva a comunicare al centro per l’impiego, nella stessa data dell’incidente la relativa assunzione, come dire, si provvedeva ad assumere il lavoratore solo ad incidente avvenuto dicendo che era il primo giorno di lavoro. La comunicazione preventiva dovrebbe disincentivare alcuni imprenditori con pochi scrupoli dal praticare queste forme di elusione, in quanto in caso di infortunio non potranno dimostrare l’assunzione del lavoratore, questa infatti deve essere registrata, art. 20 c. 3 D. Lgs. 251/2004, il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro, ne consegue che il lavoratore si reca in cantiere solo il giorno dopo la comunicazione al centro per l’impiego. In caso di assunzioni nella giornata di lunedì, la comunicazione deve essere fatta pervenire il venerdì precedente, in assenza il lavoratore deve iniziare a lavorare il martedì successivo alla comunicazione. Gli effetti positivi sulla sicurezza dovrebbero essere legate al fatto che i lavoratori assunti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ricevono formazione, informazione e addestramento, dispongono dei PDI, in altre parole non sonno degli intrusi nel processo del cantiere ma ne fanno parte integrante, da qui una potenziale riduzione dei rischi nei loro confronti e quindi una riduzione degli infortuni. La sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro per la mancata comunicazione al centro per l’impiego va da un min. di 100,00 € al un max di 500,00 €. Non è comunque la sanzione che può ridurre il tentativo di abuso, ma, in caso di infortunio grave o mortale, l’impossibilità a giustificare la presenza del lavoratore in cantiere, è sicuramente un deterrente nei confronti di una parte di imprenditori poco scrupolosi.

Obbligo solidale tra committente e appaltatore o tra appaltatore e subappaltatore:
L’art. 29, c. 2 del D. Lgs. 276/03 a seguito della modifica intervenuta art. 6 c. 2 D. Lgs. 251/2004, è finalizzato ad una maggiore forma di tutela nei confronti del lavoratore. La disposizione stende l’obbligo "solidale" tra il committente imprenditore o il datore di lavoro (ad eccezione della persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale) con l’appaltatore non solo per l’esecuzione di contratti di appalto di servizi ma anche di opere. Il legame "solidale" sarà riferito agli obblighi retributivi e contributivi, per la durata di un anno dalla cessazione dell’appalto. Un'altra novità riguarda il ruolo della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, la quale potrà disciplinare le modalità con cui si dovrà esplicare l’obbligo "solidale". In caso di violazione della norma il lavoratore può chiedere mediante ricorso al giudice, la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro committente.

In merito alle modifiche sopra indicate si può riepilogare che:

  • Il CCNL del settore edile già norma in modo dettagliato il rapporto tra appaltatore e subappaltatore, ivi compreso quanto attiene agli obblighi contributivi e previdenziali, vedasi quanto già espresso nel presente articolo;
  • Il lavoratore dell’impresa di subappalto, in caso di inadempienza del proprio datore di lavoro, anche dopo l’abrogazione della legge 1369/60 che prevedeva il divieto di intermediazione di manodopera, può chiedere, entro un anno dalla cessazione dell’appalto le eventuali spettanze economiche non erogate ivi compreso i versamenti nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, a riconoscere tali differenze retributive sarà l’appaltatore (datore di lavoro committente).

L’ unica eccezione riguarda il caso in cui il datore di lavoro committente è una persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale, in questo caso la persona fisica non risponde in quanto non è una società, in altre parole se il singolo soggetto (persona fisica) chiama un’impresa ad eseguire delle lavorazioni c/o una sua proprietà non può essere chiamato a rispondere di un’eventuale inadempienza retributiva o contributiva del datore di lavoro, solo le imprese che subappaltano il lavoro ne rispondono in quanto soggetti giuridici con obblighi "solidali" di "giusta retribuzione" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti o dei lavoratori in collaborazione (subappaltatori).

Tabella 1 (in corsivo le modifiche apportate dal D. Lgs. 251/2004)
D. Lgs. n° 494 del 14/08/1996, attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

  • Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
  • Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
  • Nei cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
    a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
    b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.
  • Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
    4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
  • Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
  • Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi debbono essere indicati nel cartello di cantiere.
  • Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
  • Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
    a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
    b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
    b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativi.

Tabella 2
Obblighi dei committenti a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 494/96 dal D. Lgs. 251/2004
Il committente o responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa deve:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavori autonomi in relazione ai lavori da affidare anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio.
  • chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.
  • chiedere un certificato di regolarità contributiva che può essere rilasciato oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse Edili che devono stipulare apposita convenzione con gli istituti per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva. (DURC)
  • trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori, unitamente alla documentazione indicata sopra. In assenza della documentazione di certificazione di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è prevista la sospensione dell’efficacia del titolo ablativo (permesso di costruire o DIA)

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