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Articolo del 2003, Giugno

Valutazione, gestione e controllo del rischio chimico

Autore: Giuseppina Paolantonio, consulente e formatrice in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il decreto 25/02: campo di applicazione

Il decreto legislativo del 2 febbraio 2002 n. 25 ha modificato il D.Lgs. n. 626/1994 aggiungendovi il titolo VII-bis "Protezione da agenti chimici" dopo il titolo VII "Protezione da agenti cancerogeni"; è entrato in vigore il 23 marzo del 2002 e le attività già in essere rientranti nel campo di applicazione del decreto vi si dovevano uniformare entro il 23 giugno 2002, mentre le nuove attività potranno avere inizio solo previa predisposizione preliminare della valutazione del rischio chimico e attuazione delle misure preventive e protettive ritenute necessarie alla riduzione del rischio.
Il provvedimento in oggetto determina i "requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza" che devono essere applicati in presenza di prodotti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, con l'esclusione: - dei materiali radioattivi (si vedano, al riguardo, le relative norme di riferimento: il D.P.R. n. 185/1964, il DM n.449/1990 ed il D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni); - dell'amianto (D.Lgs. n. 277/1991, L. n. 257/1992, D.M. 6 settembre 1994); - dei prodotti cancerogeni e mutageni di categoria 1 e 2 (classificati con le frasi di rischio R45, R46, R49), rispetto a quanto già previsto specificamente nel titolo VII del D.Lgs. n. 626/1994.
Il decreto prevede che il datore di lavoro effettui una specifica valutazione del rischio derivante da agenti chimici negli ambienti di lavoro e intraprenda una serie di misure molto articolate di prevenzione e di protezione nei confronti dei lavoratori esposti, mentre prima dell’emanazione del D. L.gs 25/02 il cosiddetto "rischio chimico" veniva valutato e gestito solitamente nell’ambito della valutazione generale dei rischi prevista dal D.Lgs 626/1994 con la possibilità di un processo di valutazione poco attento alla specificità presentata da questa categoria di rischio.
Un aspetto sostanziale riguarda il fatto che le nuove disposizioni valgono per tutti i luoghi di lavoro dove siano presenti agenti chimici pericolosi, rispetto alle attività di produzione, manipolazione, immagazzinamento e nei processi di eliminazione o trattamento dei rifiuti; inoltre le norme si applicano in generale anche alle attività di trasporto degli agenti chimici pericolosi fatte salve le disposizioni più specifiche in materia. Risulta pertanto vasto e differenziato l’ambito di applicazione sulle attività lavorative (alcuni esempi: aziende manifatturiere industriali, di trasporto, di trattamento rifiuti, agricole, imprese di pulizia, imprese edili, ospedali, laboratori, ecc.).

Identificazione dei pericoli derivanti da agenti chimici

  • E’ opportuno effettuare un’analisi iniziale rispetto alle proprietà pericolose degli agenti chimici, anche per circoscrivere la portata delle nuove disposizioni rispetto al proprio insediamento o attività produttiva.
    Infatti la categoria di prodotti sottoposti alle disposizioni introdotte dal D. L.gs 25/02 è molto vasta, comprendendo infatti per esplicita previsione del testo legislativo:
  • gli agenti chimici anche prodotti non intenzionalmente nei luoghi di lavoro, e dunque non solo quelli acquistati e quando pericolosi soggetti all’obbligo di fornitura di regolamentare scheda di sicurezza: un esempio significativo è costituito dai fumi di saldatura, certamente nocivi, la cui composizione quali-quantitativa può però variare in modo notevole a seconda del tipo di saldatura effettuata e del supporto su cui viene effettuata;
  • gli agenti chimici provvisti di valore limite di esposizione professionale: qui si apre un problema applicativo, dal momento che i valori limite stabiliti a livello nazionale sono pochissimi (oltre al valore per il piombo, indicato in Allegato VIII-ter, vi sono per alcuni cancerogeni/mutageni quelli stabiliti nel D. L.gs 66/2000) e non sono mai stati recepiti i valori limite indicati a livello comunitario (che al 2000 erano una sessantina, peraltro finora non periodicamente aggiornati) ed ancora esistono moltissimi valori limite stabiliti dall’autorevole ente statunitense ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists - che vengono aggiornati annualmente da un apposito comitato scientifico e la cui validità è riconosciuta a livello internazionale (inoltre, nelle more della legislazione nazionale, sono recepiti da alcuni CCNL);
  • i prodotti chimici ritenuti pericolosi, e non solo quelli classificati tali, ad esempio:
    • quelli che possiedono proprietà chimico-fisiche che, pur non determinandone l’assegnazione alle classi di pericolosità stabilite a livello comunitario per l’etichettatura armonizzata, costituiscono comunque un potenziale pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori esposti (es. polvere con granulometria molto fine, oppure prodotto che sversato a terra costituisce una patina scivolosa, ecc.);
    • quei preparati chimici - ovvero miscugli di sostanze chimiche - che non risultano classificati non in quanto privi di sostanze pericolose, ma perché il contenuto di tali componenti non supera i limiti di concentrazione stabiliti per l’attribuzione del preparato ad una categoria di pericolosità: l’utilizzo di questi prodotti con determinate modalità di lavoro può quindi esporre il lavoratore ai componenti pericolosi (ad esempio nella formulazione di una vernice all’acqua vi sarà sempre una certa percentuale di solvente organico, il cosidetto co-solvente, e nell’applicazione del prodotto il lavoratore sarà esposto sostanzialmente ai vapori del co-solvente, solitamente molto volatile a temperatura ambiente, che magari risulta essere classificato); in questi casi risulta fondamentale che il datore di lavoro conosca nei dettagli la composizione anche dei prodotti non classificati, per poter effettuare una corretta valutazione del rischio a cui sono esposti i lavoratori.

E’ evidente come in questa fase risulti fondamentale l’apporto fornito dalla scheda informativa in materia di sicurezza (anche chiamata più semplicemente "scheda di sicurezza" o "scheda tossicologica"), che per molti utilizzatori professionali nella veste di datori di lavoro rappresenta l’unica, o comunque la più importante ed accessibile fonte informativa sui prodotti in uso . L’affidabilità di una scheda di sicurezza può essere verificata attraverso la rispondenza ai requisiti indicati nel D.M. Salute 7 settembre 2002.

Valutazione del rischio chimico

  • Una volta identificati, secondo i criteri sopra espressi, quali siano gli agenti chimici pericolosi presenti, il datore di lavoro effettua la valutazione del rischio associato alla presenza e/o all’utilizzo degli agenti chimici nelle varie attività lavorative, prendendo in considerazione fattori quali:
  • le proprietà pericolose (identificate nell’analisi preliminare di cui sopra),
  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione (ovvero la frequenza e la durata di utilizzo, nonché i quantitativi in uso per ogni esposizione),
  • i risultati di eventuali misurazioni ambientali eseguite in precedenza o effettuate ad hoc,
  • i risultati emersi dalla sorveglianza sanitaria quando già posta in atto (evidente l’importanza del coinvolgimento in questa fase del Medico Competente),
  • le circostanze ambientali in cui viene svolta l’attività comportante l’uso degli agenti chimici, nonché le caratteristiche impiantistiche delle attrezzature e le modalità di lavoro seguite dagli addetti (ad esempio: locale di lavoro che determina il ristagno di vapori, macchinario automatizzato o che riduce al minimo l’intervento manuale, presenza di aspirazione conformata sul punto di emissione o di sola ventilazione forzata, distanza e posizione dell’addetto rispetto all’emissione ed alla possibilità di contatto cutaneo, ecc.),
  • il grado di protezione offerto da eventuali Dispositivi di Protezione Individuale adottati ad integrazione delle misure di protezione collettiva ed alla fonte del rischio attuate.

Dai risultati di questa analisi preliminare il datore di lavoro effettua una classificazione delle attività lavorative in "attività a rischio moderato" e "attività a rischio più che moderato": in entrambi i casi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. 626/94 (Misure generali di tutela), i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi dovranno essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

  • progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
  • fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
  • riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
  • riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • misure igieniche adeguate;
  • riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
  • metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

E’ anche possibile, a fronte di evidente entità moderata del rischio, che il datore di lavoro operi una semplice "giustificazione" senza effettuare una vera e propria "valutazione"; il decreto attuativo che indicasse con precisione quando il rischio fosse da considerare moderato non è mai stato emanato, si può comunque ritenere di essere in presenza di un rischio senz’altro "moderato" quando l’agente chimico non sia classificato pericoloso, o quando pur appartenendo ad una classe di pericolosità le modalità d’uso non siano tali da determinare una significativa esposizione (quantità esigua, frequenza sopradica, durata limitata, inclusione in matrice o processo a ciclo chiuso, ecc.).
Quando i lavoratori sono esposti ad un rischio chimico valutato come "moderato" il datore di lavoro - se risultano applicate anche le misure preventive e protettive generali di cui sopra - può non sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria; resta inteso che il singolo lavoratore potrà richiederla comunque, qualora ritenga di aver subito modificazioni del suo stato di salute; inoltre l’organo di vigilanza potrà prescrivere un programma di sorveglianza sanitaria differente da quello stabilito dal datore di lavoro.

Attività a rischio più che moderato: la prevenzione

Qualora la valutazione del rischio chimico porti a definire un’attività come "a rischio più che moderato", il datore di lavoro deve obbligatoriamente ridurre nel tempo il livello di rischio nell’ambito del "moderato", mediante la programmazione di specifiche misure preventive e protettive, oltre naturalmente all’adozione delle misure generali definite più sopra. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure nell’indicato ordine di priorità:

  • progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
  • appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
  • misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
  • sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Gli addetti esposti a rischio chimico "più che moderato" devono essere inseriti in apposito "registro degli esposti" in cui vanno dettagliate ed aggiornate tutte le informazioni relative all’esposizione che sono state oggetto della valutazione; inoltre devono necessariamente essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria, nel cui merito - essendo stata abolita la tabella ex articolo 33 del D.P.R. n. 303/1956 inerente tipologia e periodicità degli accertamenti sanitari in relazione a determinate attività o sostanze chimiche - si deve pronunciare il Medico Competente stabilendo uno specifico protocollo di indagine; è evidente l’utilità di un coinvolgimento della figura del Medico Competente anche a priori, ovvero nella fase della valutazione, dal momento che è la figura preposta all’interpretazione a fini preventivi delle evidenze emerse dalla sorveglianza sanitaria già attuata. Il decreto ha inoltre apportato un’importante novità rispetto al ruolo del Medico Competente, che al cessare dell’esposizione, oltre a consegnare al lavoratore copia della cartella individuale sanitaria e di rischio, dovrà eventualmente consigliarlo sulla necessità di sottoporsi nel tempo ad ulteriori accertamenti sanitari mirati alla precoce evidenziazione di alterazioni dello stato di salute riconducibili alla pregressa esposizione ad agenti chimici.
Una previsione esplicitamente introdotta dal D.L.gs 25/2002 rispetto riguarda la necessità di effettuare periodicamente il monitoraggio ambientale degli agenti chimici aerodispersi, che qualora siano fissati dei valori limite di esposizione professionale a cui sia possibile riferirsi riveste un’importanza fondamentale sia per la prevenzione che per il controllo dell’esposizione (ma è questa un’opportunità alquanto disattesa nelle realtà produttive, ad eccezione del comparto chimico); le metodiche standardizzate sono riportate nell’allegato VIII-septies e rimandano alle norme tecniche UNI-EN.
Non viene però indicata nel provvedimento una periodicità minima di effettuazione delle misurazioni, né sarebbe stato possibile fare altrimenti data l’estrema variabilità di situazioni riscontrabili nei diversi comparti produttivi; va però sottolineato come in alcune situazioni sia solo la misurazione dei livelli ambientali a poter chiarire senza dubbio la situazione espositiva degli addetti (ad esempio, i lavoratori addetti all’impermeabilizzazione con conglomerati bituminosi sono esposti a Idrocarburi Policiclici Aromatici, dal momento che la presenza di questi non viene solitamente dichiarata nelle materie prime ma si può sviluppare durante l’uso del prodotto a caldo? E se sono esposti, a quali composti della famiglia degli IPA, dal momento che non tutti sono accusati di essere cancerogeni, ed in quale misura?).
Appare rilevante anche la disposizione per cui, qualora si ravvisi il superamento dei valori limite professionali consigliati, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare in forma scritta la circostanza, il livello di concentrazione raggiunto e le possibili cause del superamento ai lavoratori - attraverso il loro Rappresentante per la Sicurezza - ed agli Organi di Vigilanza.

Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

La nuova normativa, mantenendo quanto predisposto dal D.Lgs. 626/94 (artt. 12 e 13), sancisce, anche per il rischio chimico, l’obbligo di programmare procedure di intervento adeguate in caso di incidenti o di emergenze, ivi comprese periodiche esercitazioni di sicurezza e fornitura di appropriati mezzi di pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento.
Un aspetto particolarmente sottovalutato per la prevenzione delle emergenze chimiche riguarda la disposizione degli stoccaggi: questa deve sempre essere effettuata rispettando le incompatibilità presentate dai prodotti chimici, che diversamente possono dar luogo a reazioni pericolose (reazioni violente, esplosive, fortemente esotermiche, con formazione di sottoprodotti instabili, con formazione di gas infiammabili, ecc.): esistono alcune "tipiche" classi di prodotti chimici incompatibili (acidi forti/basi forti, materie comburenti/materie combustibili, acqua/metalli alcalini, ecc.), ma ogni sostanza chimica ha specifiche incompatibilità con altri materiali e ciò deve essere attentamente e preventivamente valutato. Le informazioni relative a questi aspetti si possono reperire in letteratura, ma dovrebbero essere indicate alla sezione 10 della scheda informativa in materia di sicurezza; specialmente per i preparati o miscugli costituiti da più sostanze chimiche è fondamentale ricevere queste informazioni dal fornitore, che è il soggetto a conoscenza dell’esatta composizione quali-quantitativa del prodotto.
Un'altra indicazione preziosa a livello preventivo riguarda i metodi ed i materiali per la pulizia in sicurezza di superfici interessate da sversamenti di prodotti chimici che presentano pericoli per la sicurezza o derivanti da incompatibilità, situazione che può rivestire carattere di emergenza locale o generale: il rischio derivante deve essere contenuto attraverso la predisposizione di apposite istruzioni operative, che ricalchino quanto evidenziato dalla scheda di sicurezza alla sezione 7.

Informazione e formazione dei lavoratori

Qualunque sia la classificazione dell’attività risultante dalla valutazione del rischio chimico, e fermo restando quanto già previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

  • dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
  • informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
  • formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
  • accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano sempre aggiornate e fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del livello di rischio risultante dalla valutazione del rischio.

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