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Articolo del 2003, Maggio

La zonizzazione acustica dei comuni lombardi

Autore: Fernando Carbone, esperto in materia di acustica

La normativa vigente impone alle amministrazioni comunali di provvedere alla caratterizzazione acustica del proprio territorio in vista dell'adozione di piani di risanamento in ambito urbano.
Le azioni di pianificazione e di bonifica richiedono lo studio dei fenomeni di inquinamento, considerando le relazioni di causa-effetto tra le sorgenti di emissione e i livelli di inquinamento registrati. L'attuazione di tali azioni viene sviluppata integrando i piani di zonizzazione acustica con gli strumenti urbanistici esistenti (PRG, PUT), caratterizzando gli scenari di inquinamento acustico con opportuni modelli previsionali. In particolare gli interventi di pianificazione devono tenere in conto il ruolo primario assunto dal traffico autoveicolare, sorgente principale dell'inquinamento sia acustico, sia atmosferico.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

  • I principi fondamentali in materia di tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno sono stabiliti dalla Legge 26 ottobre 1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", entrata in vigore all'inizio del 1996. Dal punto di vista applicativo tale norma demanda all'emanazione di successivi decreti. Fino ad ora sono stati pubblicati i seguenti decreti applicativi:
  • D.M.A. 11/12/96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
  • D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
  • D.M.A. 31/10/97 Metodologia di misura del rumore aeroportuale
  • D.P.R. 11/12/97 Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili
  • D.P.C.M. 05/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
  • D.M.A. 16/03/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico
  • D.P.R. 18/11/98 Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
  • D.P.C.M. 16/04/99 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
  • Legge regionale Lombardia 10 agosto 2001 - n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"
  • Deliberazione Giunta Regionale (Regione Lomabardia) n.VII/9776 seduta del 2 luglio 2002 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

I Comuni devono classificare il territorio (rispetto ai valori di qualità) secondo i criteri dettati dalle leggi regionali, provvedendo ai piani di risanamento, coordinando gli strumenti urbanistici già adottati e da adottare.
I Comuni della Regione Lombardia, in presenza della legge regionale di riferimento, sono dunque tenuti a redigere il piano di zonizzazione acustica e ad effettuare le misure di rumore entro il 15/07/2003. Tali attività andranno eseguite in accordo con i contenuti del disegno di legge regionale e con il documento pubblicato dall'A.N.P.A. "Linee guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico".

IL TECNICO COMPETENTE

Tutte le attività di ordine tecnico effettuate nell'ambito di applicazione della Legge 447/95, quali misurazioni dell'inquinamento acustico, verifiche del rispetto delle norme, piani di risanamento acustico, attività di controllo, debbono essere svolte dalle strutture pubbliche e dai "Tecnici Competenti" riconosciuti dalle Amministrazioni regionali o provinciali (art. 2, 6, 7, 8). Al fine di definire questa figura il legislatore ricorre al criterio della "competenza basata sull'esperienza", che si traduce nel seguente requisito minimo: "... attività non occasionale in acustica ambientale della durata di due anni per laureati o possessori di diploma universitario in materie scientifiche e quattro anni per diplomati presso istituti tecnici".
In base all’art. 2, comma 6, del D.P.C.M. 31/3/98, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica, la regione Lombardia equipara il riconoscimento effettuato dalle altre regioni e permette, sul proprio territorio, l’esercizio dell’attività di tecnico competente.

QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE

I soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti previsti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico sono diversi; i principali sono lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie, le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, gli esercenti o proprietari delle infrastrutture pubbliche e private.

  • Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e rispettivi statuti (art.5 della Legge 447/95):
  • la classificazione in zone del territorio comunale,
  • il coordinamento con gli strumenti urbanistici già adottati,
  • l'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale,
  • il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive,
  • l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico,
  • il controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico
  • l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

Tutte le attività sopra elencate sono esercitate dai Comuni seguendo le direttive fornite dalle Leggi regionali.
I Comuni, inoltre, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro 447/95, devono adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico.
A seguito dell'emanazione della Legge 21/1/1994 n.61, sono state trasferite le competenze per i controlli ambientali dalla Aziende Sanitarie a nuove Agenzie Regionali che venivano prefigurate dalla legge citata e che sarebbero state istituite dalle singole Regioni.
Indicativamente rimangono di competenza delle Aziende Sanitarie le tematiche relative all'igiene edilizia in merito ai requisiti acustici degli ambienti adibiti ad uso abitativo o pubblico, eventuali pareri sanitari per i nuovi Piani Regolatori (ove previsti) e la tutela della salute dei lavoratori da inquinamento acustico negli ambienti di lavoro. Diventano invece di competenza delle Agenzie Regionali le attività di prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente di vita.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il DPCM 1/3/91 stabiliva che i Comuni dovevano adottare la classificazione acustica. Tale operazione, generalmente denominata "zonizzazione acustica", consiste nell'assegnazione a ciascuna porzione omogenea del territorio di una delle sei classi individuate dal decreto sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso dello stesso.
La Legge Quadro all'art. 6 ribadisce l'obbligo della zonizzazione comunale. I criteri generali per la classificazione in zone sono contenuti nelle "Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale " recitano: "La zonizzazione viene attuata con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente".
La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.
La classificazione viene attuata avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate; pertanto deve essere adeguatamente analizzata la situazione indicata negli strumenti di pianificazione al fine di rendere compatibili, dal punto di vista del rumore ambientale le destinazioni urbanistiche del territorio comunale sia per gli usi attuali sia per indirizzare gli sviluppi previsti in funzione dei livelli di rumorosità ambientale ammissibili, ponendo attenzione alla compatibilità acustica tra i diversi insediamenti particolarmente in periodo notturno.
Dal punto di vista applicativo il territorio non deve essere eccessivamente frazionato in zone a differente limite.

Operativamente le fasi per la predisposizione di un progetto di zonizzazione si possono sintetizzare nei seguenti punti:

  • analisi del PRG
  • analisi del PUT e sovrapposizione delle arterie stradali principali
  • attribuzione delle classi ad ambiti urbani definiti (classe I, V e VI)
  • attribuzione delle classi intermedie (II, III e IV)
  • elaborazione delle prima ipotesi di zonizzazione
  • analisi critica della bozza
  • rielaborazione del piano di zonizzazione

L'elaborato finale contenente la zonizzazione è rappresentato da una cartografia di scala opportuna (generalmente 1:5.000), con la suddivisione del territorio nelle sei classi e da una relazione tecnica descrittiva.

MISURE DI RUMORE

Le misure di rumore consentono di valutare lo stato di inquinamento acustico del territorio e costituiscono lo strumento conoscitivo di base per la redazione dei piani comunali di disinquinamento acustico. E' solo dal confronto tra la caratterizzazione acustica del territorio e la zonizzazione acustica, in particolare nel caso in cui il livello misurato risulti superiore a quanto previsto dalla zonizzazione, che si perviene all'individuazione delle aree per le quali occorrerà sviluppare un opportuno programma di indagine finalizzato alla bonifica. Le misure effettuate per caratterizzare il territorio dal punto di vista acustico non vanno quindi intese a scopo di vigilanza, ma finalizzate a fornire indicazioni sulla localizzazione di possibili zone acusticamente critiche.
Al fine della caratterizzazione del territorio le misure andranno localizzate prevalentemente in corrispondenza delle sorgenti principali di rumore individuabili sul territorio (traffico su strade di scorrimento primario, linee ferroviarie, insediamenti produttivi,...), secondo un approccio sorgente-orientato, teso inoltre ad individuare in modo separato, nel caso di presenza contemporanea di più fonti rumorose, il contributo di ciascuna sorgente al rumore globale.
I risultati delle campagne di misura saranno tanto più efficaci quanto più elevata è la densità dei punti di rilevamento.
In realtà paesaggistiche ristrette o comunque contenute sotto il profilo del numero di sorgenti e di articolazioni del territorio.
L'approccio al problema della caratterizzazione dell'inquinamento acustico del territorio comunale attraverso campagne di misura strumentali, potrebbe risultare leggermente oneroso dal punto di vista dei costi; sicuramente in realtà tipo quella di un paese tutto sommato raggruppato attorno ad un’unica sorgente di traffico prioritaria, costituita da una Strada Statale, pensiamo possa essere l’unico modo razionale per individuare la vera mappa acustica del territorio.
Per quanto concerne invece la valutazione degli effetti derivanti dall’inserimento di nuove strutture di viabilità, tipo bratelle tangenziali, è opportuno che misure strumentali vengano abbinate a strumenti previsionali di tipo matematico.
Per analizzare questi casi, risulta pertanto conveniente caratterizzare il territorio attraverso un approccio di tipo modellistico integrato con un numero limitato di misure sperimentali.
I modelli matematici consentono di prevedere il livello di rumore in un dato punto, in funzione del numero di sorgenti, delle caratteristiche delle sorgenti e della posizione relativa fra il punto di stima e ogni singola sorgente. Il livello prodotto da più sorgenti in un punto di stima, può essere scomposto nei singoli contributi di ogni sorgente.

IL PIANO DI RISANAMENTO

Nella Legge Quadro sono fissate le condizioni per le quali le Amministrazioni Comunali sono tenute a predisporre Piani di Risanamento Acustico, vale a dire nel caso di superamento dei valori limite di attenzione e nella contiguità di aree i cui valori differiscono più di 5 dBA.
Il termine "Piano di Risanamento" indica in genere un insieme di provvedimenti che, per quanto attiene alla gestione territoriale, siano in grado di conseguire gli obiettivi definiti in sede pianificatoria.
Fermo restando l'obiettivo generale del contenimento del rumore, un piano di risanamento acustico sarà contraddistinto dai provvedimenti di varia natura: di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (Norme tecniche attuative del PRG, Regolamento di Igiene, Regolamento Edilizio e di Polizia Municipale) e da veri e propri interventi concretizzabili in opere di mitigazione. Di tutte queste misure andrà valutata la fattibilità e l'efficacia in termini di avvicinamento ai limiti di legge anche al fine di individuare le priorità di intervento.
Il Piano di Risanamento Acustico interagisce quindi con i principali strumenti di gestione territoriale e in particolare con il Piano Urbano del Traffico, strumento in grado di ridisegnare il sistema della mobilità per il soddisfacimento sia della domanda di spostamento sia della migliore fluidità sui percorsi. Esso va inteso non come il progetto che riporta entro i limiti di legge i livelli sonori della città, ma piuttosto un insieme coordinato di interventi di progressiva mitigazione e miglioramento. Gli interventi saranno quindi numerosi, multiformi, differiti nel tempo e relativi ciascuno a piccole porzioni di tessuto urbano o a specifiche sorgenti.

ESTRATTO NORMATIVO

Legge ordinaria del Parlamento n° 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico

Art. 4. - Competenze delle regioni. 1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge: a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altre aree da destinarsi a spettacolo carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo ... omissis

Art. 6. - Competenze dei comuni 1. Sono di competenza dei comuni secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a), c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per ... omissis
Decreto Pres. Cons. Ministri del 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
Decreto Ministeriale del 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
Legge regionale Lombardia 10 agosto 2001 - n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"

Art. 2 - (Classificazione acustica del territorio comunale) 1. I comuni entro dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, approvano, con le procedure previste all'art. 3, la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 447/1995, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). ... omissis

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale tenendo conto che: a) la classificazione acustica deve essere predisposta ... omissis
Deliberazione Giunta Regionale (Regione Lomabardia) n.VII/9776 seduta del 2 luglio 2002 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale". Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 29 del 15/7/2002

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera a), che attribuisce alle regioni la definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio, in applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge medesima. DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico" spetta alla Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, tenuto conto delle disposizioni e delle limitazioni specificate alle lettere a)-m) del medesimo comma 3. ... omissis

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