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Spazio Esperti
Articolo del 2003, Aprile
Rischio da esposizione ad agenti chimici in edilizia Autore: Mario Agnello Modica, tecnico ASL Gorgonzola (Milano)
Si propone di inserire il seguente capitolo nel POS (o meglio, nel documento di valutazione dei rischi di cui il POS potrebbe diventare un documento contestualizzato per il singolo cantiere) e di compilare la seguente tabella (nelle singole colonne indicare la voce o il n° indicato nella legenda). Al termine indicare, sentito il Medico Competente incaricato dalla azienda, se il rischio è da ritenersi moderato.
In materia di esposizione ad agenti chimici il riferimento è dato dal DLvo 25/02 che integra il DLvo 626/94. Vengono definiti agenti chimici tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli, sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzato o smaltiti (compreso lo smaltimento di rifiuti) mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no, immessi o meno sul mercato. Vengono definiti agenti chimici pericolosi gli agenti classificati come sostanze pericolose o che corrispondono ai criteri stessi ai sensi del DLvo 52/97 (irritanti, tossici, nocivi, corrosivi, caustici, estremamente infiammabili, comburenti, esplodenti, etc). Sono considerati tali anche gli agenti chimici che, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute a causa delle loro proprietà o del modo in cui sono utilizzati. Vi rientrano anche cancerogeni, teratogeni, mutageni, che però vengono trattati in paragrafo apposito.
- Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve valutare la presenza di agenti chimici pericolosi ed in particolare:
- le loro proprietà pericolose;
- le necessarie informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore di tali agenti;
- il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi e le attività in cui è prevedibile (ad es. nella manutenzione) una notevole esposizione;
- i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici;
- gli effetti delle misure preventive e protettive da adottare o adottate;
- valutazione di eventuali rischi dati dalla combinazione di più agenti chimici pericolosi.
Il datore di lavoro deve eliminare o ridurre al minimo i rischi nei seguenti casi:
- a) qualora il rischio possa essere considerato come moderato - in tal caso:
- progettare e organizzare adeguatamente i sistemi di lavorazione;
- fornire attrezzature idonee e procedure di manutenzione adeguate;
- ridurre al minimo il n° dei lavoratori esposti;
- ridurre al minimo la quantità degli agenti presenti in funzione delle necessità di lavorazione;
- dare disposizioni e metodi di lavoro adeguati per la manipolazione, immagazzinamento; trasporto.
- deve essere garantita una efficace informazione e formazione per i lavoratori (esito valutazione dei rischi, informazioni sugli agenti chimici pericolosi, precauzioni adeguate, accesso alle schede tossicologiche e di sicurezza.
Il rischio moderato sarà stabilito da apposite norme integrative o valutata direttamente dal datore di lavoro.
- b) qualora il rischio sia significativo e la natura dell’attività lo consenta - in tal caso:
- eliminare o ridurre il rischio mediante sostituzione con altri agenti o processi meno pericolosi
- c) qualora il rischio sia significativo ma la natura dell’attività non lo consenta - in tal caso:
- progettare appropriati processi lavorativi, controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati, adottando misure tecniche adeguate;
- prevenire concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o chimicamente instabili ed evitare la presenza di fonti di accensione;
- assicurare un sufficiente controllo di impianti, apparecchi e macchinari, mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione;
- attuare appropriate misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte del rischio;
- attuare misure di protezione individuale;
- attuare sorveglianza sanitaria (per esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo) prima di adibire il lavoratore alla mansione con esposizione, periodicamente, alla cessazione del rapporto di lavoro, istituendo, a cura del Medico Competente, apposita cartella sanitaria e di rischio
- attuare monitoraggi, rendendo noti i risultati delle misurazioni ai rappresentanti dei lavoratori
- predisporre procedure di intervento in caso di incidenti o emergenza (nel piano di cui al DM 10.3.98)
Anche in questo caso deve essere garantita una efficace informazione e formazione per i lavoratori (esito valutazione dei rischi, informazioni sugli agenti chimici pericolosi, precauzioni adeguate, accesso alle schede di sicurezza.
- In base al DPR 256/74, al DPR 927/81, al DM 28/1/92, al DM 16/2/93 e seguenti (recepimento di numerose direttive CEE) i recipienti e contenitori di sostanze e preparati pericolosi devono recare una etichettatura indicante:
- il nome del preparato,
- il simbolo di pericolo (teschio, croce di Sant’Andrea, etc.),
- l’indicazione di pericolo (F - infiammabile, N - nocivo, X - tossico, etc.),
- un richiamo alla natura dei rischi specifici (R seguito da un numero e da una dicitura);
- un richiamo ai consigli di prudenza (S seguita da un numero e da una dicitura).
L’Azienda deve disporre delle schede di sicurezza relative alle sostanze in uso. Le aziende fornitrici di tali sostanze sono tenute a fornirle agli utilizzatori. Dette schede forniscono informazioni relative al produttore, al nome chimico e commerciale del prodotto, ai componenti, allo stato fisico, alle condizioni da evitare, ai mezzi di protezione personale, alle modalità di prevenzione contro gli incendi, gli spargimenti, per il primo intervento, alle modalità di imballaggio, trasporto, deposito, smaltimento, nonché l'eventuale obbligatorietà di visite mediche periodiche agli esposti. Sono quindi indispensabili al fine di valutare la manipolazione dei materiali, i rischi e le precauzioni da porre in opera. Dovranno essere poste a disposizione degli operatori e degli organi di vigilanza. Qualora l'azienda sia essa stessa produttrice di materie prime dovrà a sua volta redigere apposite schede da consegnare ai clienti (art. 4 DPR 547/55).
Per quanto attiene i valori di concentrazione delle varie sostanze e prodotti nell’aria al di sotto del quale i lavoratori possono operare ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti dannosi si può fare riferimento a valori Americani proposti dall’ACGH. Per ogni agente chimico è stato posto un valore limite (TLV) di esposizione dei lavoratori.
Vi sono 3 categorie di TLV:
- TLV-TWA valori di soglia media, ponderata nel tempo alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti nell’arco della giornata lavorativa (8 ore per 40 ore settimanali).
- TLV-STEL concentrazione massima limite alla quale i lavoratori possono essere esposti per un tempo max di 15 min. purché le esposizioni non siano più di quattro giornaliere, con un intervallo di almeno 60 min. ed il TLV-TWA non venga mai superato.
- TLV-C concentrazione max che non deve essere mai superata.
Come valori guida nel controllo della salute dei lavoratori devono essere considerati i TLV-TWA. Questi consentono escursioni al di sopra del valore di soglia, purché vengano compensate da valori di al di sotto di TLV equivalenti, durante il turno giornaliero (in alcuni casi è permesso calcolare tale valore per la settimana lavorativa anziché sulla giornata lavorativa).
- Con i TLV, i fattori da considerare per stabilire o meno se esiste una certa condizione di rischio, sono:
- la durata del superamento delle concentrazioni pericolose;
- la natura della sostanza;
- la sua capacità, ad alte concentrazioni, di causare intossicazioni acute, anche per brevi periodi;
- la possibilità di effetti cumulativi;
- la frequenza con la quale si verificano alte concentrazioni.
Valutazione del rischio e misure da adottarsi da parte del datore di lavoro
Tra i prodotti chimici recanti etichettatura che li contraddistingue tra i prodotti pericolosi troviamo:
| Nome prodotti pericolosi |
Etichettati come # |
Fasi di lavoro e modalità di impiego |
Usati in ambiente ^ |
Quantitativi annui |
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| Rischi per gli addetti " |
Rischi per terzi " |
Ore annue max |
Precauzioni adottate * |
Stoccaggio § |
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# irritanti, tossici, nocivi, corrosivi, caustici, estremamente infiammabili, comburenti, esplodenti, cancerogeni, teratogeni, mutageni " oltre a quanto indicato nella II colonna: etichettati come * precauzioni adottate (indicare il numero seguente)
- adozione di sistemi chiusi automatici o di metodi alternativi di lavorazione;
- sostituzione del materiale nocivo con altro a minor rischio, o diminuzione dei quantitativi e delle percentuali (ad es. diminuendo la % di solvente);
- segregazione in ambiente separato con adozione di apparecchi di controllo;
- aspirazione localizzata posta direttamente sulla sorgente o abbattimento in loco;
- adozione di sistemi di ventilazione che costituiscono una barriera tra operatore e sorgente;
- ricambi d’aria nell’ambiente sufficienti a mantenere (per effetto della diluizione) una concentrazione della sostanza nociva entro il limite di soglia; tale procedura va adottata anche in presenza di odori molesti, di temperature fastidiose, di presenza di micro inquinanti dispersi o su ambienti con grandi volumi d’aria, a prescindere dall’adozione di aspirazioni localizzate; un adeguato ricambio d’aria nell’ambiente di lavoro, deve però essere compensato con aria proveniente dall’esterno (tale modalità comporta notevoli costi gestionali a causa del dispendio energetico per il riscaldamento dell’aria di reintegro);
- adozione di mezzi di protezione personale (DPI) (fornitura agli addetti e adeguata informazione all’uso)
- sorveglianza sanitaria (per esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo) prima di adibire il lavoratore alla mansione con esposizione, periodicamente, alla cessazione del rapporto di lavoro, istituendo, a cura del Medico Competente, apposita cartella sanitaria e di rischio
- monitoraggi, rendendo noti i risultati delle misurazioni ai rappresentanti dei lavoratori
- procedure di intervento adeguate sia in caso di utilizzo normale che in caso di incidenti o emergenza (nel piano di cui al DM 10.3.98).
- acquisizione scheda di sicurezza
- tenuta in contenitori originali etichettati con frasi di rischio e di prudenza
- formazione, informazione, addestramento
- comunicazione delle informazioni a terzi e relativo coordinamento con altre imprese e lavoratori autonomi e col coordinatore per l’esecuzione dei lavori
§ in contenitori originali aperti o chiusi, all’aperto o in magazzino, separatamente o insieme ad altri prodotti aperto o chiuso
i nominativi dei lavoratori esposti vengono al Medico competente che si occupa della sorveglianza sanitaria. L’esposizione sopra menzionata, rapportata alle misure intraprese, in attesa di chiarimenti normativi può essere ragionevolmente definita come esposizione ...... (moderata o...).
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