Raffronti sui valori massimi di fibre aerodisperse
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Valori minimi del rischio di esposizione (ff/1) |
Valori limite di esposizione (ff/1) |
| Dir. 83/477/Cee |
250 |
1.000 Crisotilo 500 Altri |
| Dir. 91/382/Cee |
200 Crisotilo 100 Altri |
600 Crisotilo 300 Altri |
| D. M. 06/09/94 |
< 2 Valutazione mediate analisi SEM < 20 Valutazione mediate analisi MOCF |
> 2 Valutazione mediate analisi SEM > 20 Valutazione mediate analisi MOCF |
| D.Lgs. 81/08 |
100 |
100 |
La tabella evidenzia come la normativa nel tempo abbia adottato valori massimi ammissibili di fibre di amianto areodisperse sempre più restrittivi, tranne che nella più recente normativa che non si è ancora coordinata con il Decreto Ministeriale apparentemente più limitante. Una interpretazione è quella di riferire i valori del D. Lgs. 81/08 ai soli addetti agli interventi di bonifica. Riteniamo che sia più cautelativo per la salute dei lavoratori riferirsi al Decreto Ministeriale del 1994.
La valutazione dei rischi
In caso vi siano Manufatti Contenenti Amianto (MCA) nell'ambiente di vita (abitazioni, condomini, ecc.) o di lavoro (uffici, scuole, fabbriche, ecc.) il "proprietario" dell'immobile, e nel caso di ambiente di lavoro anche il "datore di lavoro" devono procedere con la predisposizione del "Documento di Valutazione dei Rischi".
Tale documento è finalizzato ad:
- individuare i manufatti contenenti amianto;
- indicare la eventuale necessità di procedere con delle analisi di laboratorio e/o analisi ambientali;
- individuare lo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto;
- dare indicazioni sull'eventuale necessità di procedere con interventi di bonifica e/o rimozione dei manufatti contenenti amianto;
- monitorare lo stato di conservazione dei manufatti stessi;
- informare i potenziali esposti (residenti, lavoratori, utenti, ecc.) all'inalazione di fibre di amianto a quali sono i rischi di esposizione;
- programmare eventuali interventi di controllo, manutenzione, bonifica.
