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VIBRAZIONI MECCANICHE
Le grandezze fisiche e le modalità di stima dei tempi di esposizione adottate dalla normativa
Il D.Lgs. 81/08 adotta le modalità di stima del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche in ambito lavorativo inserita nella Direttiva Europea 2002/44/CE.
- Innanzitutto, la norma definisce le due modalità con cui le vibrazioni si trasmettono nell'organismo umano, proprio secondo la medesima casistica indicata, come già visto, dagli studi clinici ed epidemiologici:
- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;
- vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Come più sopra indicato, sono proprio le due modalità di trasmissione delle vibrazioni nell'organismo umano a caratterizzare le due macrocategorie di disturbi e lesioni a carico dei lavoratori: disturbi e lesioni vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolo-scheletrici a carico del sistema mano-braccio per la prima; disturbi e lesioni osteoarticolari, neurologici e muscolo-scheletrici al rachide per la seconda.
Proprio per tale motivo la norma assume come parametri di riferimento il valore d'azione ed il valore limite (entrambi standardizzati al periodo di riferimento della giornata lavorativa di 8 ore) sia per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio che per le vibrazioni trasmesse al corpo intero.
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
"ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"
Omissis
Art. 201. - Valori limite di esposizione e valori d'azione
- Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.
- per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
1. il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; 2. il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2.
- per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
1. il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 2. il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.
- Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
Omissis

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 10 GENNAIO 2008
LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Bilancio a oltre 13 anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 626/1994

 2005, OTTOBRE
I rischi da esposizione lavorativa a vibrazioni meccaniche
D.Lgs. 19 Agosto 2005, n. 187 "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche"

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