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RUMORE nei luoghi di lavoro
Il Documento di Valutazione dei Rischi da Rumore

La valutazione del rumore va eseguita su tutte le imprese che potenzialmente possono avere lavoratori esposti e deve essere aggiornata ad opportuni intervalli di tempo (mediamente ogni quattro anni) o ogni qualvolta si verifica una modifica nelle lavorazioni, che influisce in modo sostanziale sul rumore emesso.

La valutazione deve essere effettuata da tecnici attraverso la consultazione del RSPP, dei lavoratori e sotto la responsabilità del datore di lavoro. Gli esiti della stessa, nonché i criteri e le modalità di effettuazione, vanno indicati in un rapporto che deve essere tenuto a disposizione dell'organo di vigilanza.

Strumentazione di misura

Le misurazioni per la valutazione dell'esposizione a rumore possono essere effettuate sia mediante fonometri convenzionali sia mediante fonometri integratori che forniscono al termine del rilievo il livello energetico medio presente nella posizione in esame.

Valutazione tecnica dei rischi da esposizione a rumore

La norma assume come parametri di riferimento dei valori d'azione superiori e inferiori (ovvero livelli di esposizione il cui superamento implica da parte delle Aziende l'attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori esposti) e dei valori limite (ovvero livelli di esposizione il cui superamento è vietato):

  • valori limite di esposizione (tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale): rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa [140 dB(C) riferito a 20 micro Pa];
  • valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa [137 dB(C) riferito a 20 micro Pa];
  • valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa [135 dB(C) riferito a 20 micro Pa].

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

  • il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
  • siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

La norma prevede la possibilità da parte di Aziende ed Enti di richiedere deroghe all'uso dei DPI ed al rispetto del valore limite di esposizione, ma secondo precise e rigide modalità autorizzative:

D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


Omissis

Art. 197. - Deroghe
  • Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
  • Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.
  • La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
  • Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Omissis

Le misure di prevenzione e protezione da adottare sono le seguenti:

FASCIA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI DA ATTUARE NOTE
A Nessun ulteriore obbligo a carico del Datore di lavoro. Per le situazioni dove il Lex, 8h risulta minore del valore inferiore di azione ma sono presenti alcune singole lavorazioni aventi valori di pressione sonora superiori agli 80 dB si consiglia comunque di fornire i DPI dell'udito ai lavoratori.

Non superato il valore inferiore di azione:

LEX,8h= 80 dB(A)

ppeak= 112 Pa

[135 dB(C) riferito a 20 micro Pa]

B Il Datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori DPI dell'udito (la scelta deve coinvolgere i lavoratori o i loro rappresentanti) e deve sottoporre a Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente i lavoratori se questi ne facciano espressa richiesta o se il Medico Competente ne affermi l'opportunità.

Superato il valore inferiore di azione:

LEX,8h= 80 dB(A)

ppeak= 112 Pa

[135 dB(C) riferito a 20 micro Pa]

C Il Datore di lavoro deve obbligare i lavoratori ad indossare i DPI dell'udito (la scelta deve coinvolgere i lavoratori e/o i loro rappresentanti) e deve sottoporre a Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente i lavoratori esposti.

Superato il valore superiore di azione:

LEX,8h= 85 dB(A)

ppeak= 140 Pa

[137 dB(C) riferito a 20 micro Pa]

D Cessione immediata dell'esposizione ed individuazione delle misure di Prevenzione e Protezione, finalizzate a riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione ed evitare eventuali nuovi superamenti

Superato il valore limite:

LEX,8h= 87 dB(A) a DPI indossati

ppeak= 200 Pa a DPI indossati

[140 dB(C) riferito a 20 micro Pa]

D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


Omissis

Art. 195. - Informazione e formazione dei lavoratori
  • Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Omissis

Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36. - Informazione ai lavoratori
  • Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
    • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
    • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
    • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
    • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
  • Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
    • sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
    • sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
    • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
  • Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
  • Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Omissis


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TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 s.m.i.  aggiornato D.Lgs. 106/09


OBBLIGO DI FORMAZIONE PONTISTI


Aggiornamenti Legislativi
Rumore nei luoghi di lavoro
Dicembre 2006
Rumore nei luoghi di lavoro


Safety News10 GENNAIO 2008

LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Bilancio a oltre 13 anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 626/1994



Spazio Esperti2006, GIUGNO

I rischi da esposizione lavorativa al rumore alla luce del nuovo D.Lgs. 10 Aprile 2006, n. 195

"Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"




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