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RUMORE nei luoghi di lavoro
Legislazione

Fino al 1991 il legislatore non fissava esplicitamente limiti di rumorosità negli ambienti di lavoro.

Si imponeva genericamente: "Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità" (art. 24 DPR 303/1956).

Nella pratica, tale norma, coordinata con l'art. 2087 C.C., ha permesso l'elaborazione di un'articolata giurisprudenza che in molte occasioni ha rappresentato un fattore deterrente verso la tolleranza per le lavorazioni rumorose.

Nel 1991 però, con il D. Lgs. 15 .8.1991 n. 277 (oggi abrogato), sono state recepite nell'ordinamento italiano, alcune direttive comunitarie tra cui la 86/188/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, che hanno modificato la regolazione giuridica.

L'art. 40. del Decreto Legislativo n° 277 del 1991, recepimento della direttiva 86/188/CEE, prescriveva al DATORE DI LAVORO l'obbligo di procedere alla valutazione del rumore presente nella propria azienda allo scopo di rilevare e valutare l'esposizione quotidiana dei lavoratori al rumore ed attuare gli interventi preventivi e protettivi indicati dal decreto stesso.

Le disposizioni del D. Lgs. 277/91 riguardavano tutte le attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del DPR 303 del 19/3/1956:

"...per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione. ... sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi".

Con il D. Lgs. 195/06 viene abrogato il D. Lgs. 277/91 per la parte relativa al rischio rumore. Con questo decreto vengono introdotti due livelli di azione (inferiore e superiore) ed un valore limite.

I livelli di azione fanno riferimento sia a dei livelli di picco che a delle dosi assorbite durante il periodo di riferimento lavorativo di otto ore. Il superamento o meno di queste soglie fa scattare degli adempimenti diversificati.

Il valore limite è calcolato tenendo conto dell'attenuazione fornita dai DPI indossati. Questa soglia non può essere superata.

Con l'emanazione del D.Lgs. 81/08 viene abrogato il D.Lgs. 195/06. Il nuovo Decreto al Titolo VIII Capo II riprende quanto previsto dal D.Lgs. 195/06, apportando delle variazioni in merito agli adempimenti previsti in caso di superamento dei livelli di azione.

E' possibile scaricare il Decreto Legislativo dalla pagina Leggi e Modulistica di questa sezione.

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TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 s.m.i.  aggiornato D.Lgs. 106/09


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Aggiornamenti Legislativi
Rumore nei luoghi di lavoro
Dicembre 2006
Rumore nei luoghi di lavoro


Safety News10 GENNAIO 2008

LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Bilancio a oltre 13 anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 626/1994



Spazio Esperti2006, GIUGNO

I rischi da esposizione lavorativa al rumore alla luce del nuovo D.Lgs. 10 Aprile 2006, n. 195

"Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"




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