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Oneri della Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili

L'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e la determina dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici indicano le modalità per la determinazione degli oneri della sicurezza, il principio di individuare gli oneri della sicurezza sui quali le imprese non possono fare sconti o ribassi d'asta risale al 1994, da allora la normativa si è infittita, norme e disposizioni riguardano sia le opere pubbliche che i lavori privati, in particolare:

La legislazione attualmente applicabile è la seguente:
Legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i. "Legge Merloni" (parzialmente abrogata dal codice degli appalti D. Lgs. 163/06)
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 "Regolamento di attuazione della Legge 109/94" (la sua abrogazione è prevista dal codice degli appalti D. Lgs. 163/06 fra un anno)
DM n° 145 del 19.04.2000 regolamento recante il capitolato generale d'appalto (di recente abrogato dal codice degli appalti D. Lgs. 163/06)
D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti", entrato in vigore il 01.07.2006
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. conosciuto come "Testo Unico della Sicurezza"
L'autorità di vigilanza sui lavori pubblici ha emanato le seguenti determinazioni:
Determinazione 15.12.1999 n. 12 norme di sicurezza nei cantieri
Determinazione 26.07.2000 n. 37 calcolo degli oneri di sicurezza
Determinazione 10.01.2001 n. 02 chiarimenti sul calcolo degli oneri di sicurezza
Determinazione 29.03.2001 n. 11 oneri di sicurezza
Determinazione 30.01.2003 n. 02 carenze del piano di sicurezza e coordinamento
Comunicato stampa del 07 novembre 2001 sicurezza nei cantieri
Determinazione 26.07.2006 n. 04 oneri della sicurezza e apprestamenti

Quest'ultima determinazione abroga tutte le precedenti determinazioni che riguardavano la questione oneri della sicurezza.
Il regolamento del 2003 (DPR 222, ora abrogato) interviene adeguatamente sull'argomento, infatti il decreto, indica con chiarezza all'allegato I gli apprestamenti della sicurezza e le opere provvisionali da considerare quali elementi e/o opere inerenti la sicurezza sui quali stimare i relativi oneri.
Nell'allegato N° 1 del presente, si riporta l'elenco di cui all'allegato del DPR 222/03.
La determinazione del 26.07.2006, n. 4, dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che segue di pochi mesi un'altra importante disposizione tecnica, le linee guida approvate in data 01.03.2006 dalla conferenza delle regioni sull'applicazione del DPR 222/03, rappresenta un importante tassello nel quadro normativo riferito agli oneri.
La lettura combinata dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, del DPR 222/03, delle linee guida del 01.03.2006 (approvare dalle regioni) e la determinazione n. 4.2006 dell'autorità raffigurano una situazione completamente nuova rispetto a qualche anno fa; tutti, per il futuro, tecnici, committenti, PP.AA., devono far riferimento a queste tre disposizioni tecnico normative.
Le cause degli infortuni gravi e mortali che persistono nei cantieri sono molteplici, tra questi sicuramente i costi relativi alla manodopera dove tra ribassi d'asta mediamente del 20% a cui, quasi sempre si aggiunge un ulteriore riduzione del 20% dato dall'affidamento del subappalto, non aiuta certo a lavorare in sicurezza. Il miglioramento delle condizioni di sicurezza all'interno dei cantieri, va perseguito agendo su più fronti, la commissione che ha elaborato le linee guida, oltre ad aver svolto un buon lavoro ha saputo conciliare diverse posizioni presenti sul territorio nazionale, l'argomento però è complesso e per il futuro è necessario pensare a ulteriori interventi volti al miglioramento del sistema, soprattutto degli oneri, chiarendo ancora di più: quali sono, come si determinano, a chi vanno, chi li paga, cosa fare in caso di inadempienza dell'impresa, ecc., ecc..

La nuova determinazione dell'autorità

Ponteggi, parapetti, recinzioni, passerelle, trabattelli, ma anche tutte le baracche di cantiere (bagni, docce, spogliatoi e refettori, locali di ricovero), sono strumenti a garanzia della sicurezza, della salute e dell'igiene dei lavoratori edili e dunque rientrano a pieno titolo tra quei costi della sicurezza da stimare a parte, non soggetti a ribasso nelle gare di lavori pubblici (D. Lgs 163/06 ex legge 109/94), e non soggetti a sconti per i lavori privati (D. Lgs. 81/08 art. 100).
Le linee guida approvate dalla conferenza stato regioni ed elaborate da ITACA individuano vedi allegato 2 con maggior chiarezza le voci che entrano a far parte degli oneri della sicurezza per le quali predisporre apposito computo metrico, alcuni dubbi che serpeggiavano da tempo, ad es. il ponteggio è tutto onere della sicurezza?, i DPI sono oneri della sicurezza? e gli impianti elettrici? A queste domande si trova una risposta leggendo l'appendice II delle linee guida citate.
L'orientamento intrapreso dall'autorità è di fatto un ribaltamento di quanto prima sostenuto, precedentemente infatti, anche a causa di un conflitto normativo tra il DM 145/00 art. 5 e il DPR 222/03 art. 7, il costo delle opere cosiddette provvisionali (che servono cioè all'allestimento di cantiere) non rientravano (secondo il DM 145/00) tra gli oneri di sicurezza, la determinazione n. 4.2006 dell'autorità fa una scelta chiara indicando come corretta l'impostazione del DPR 222/03, gli apprestamenti sono da considerare oneri della sicurezza!
Tra gli elementi che hanno determinato l'inversione di tendenza, sicuramente l'art. 7 del DPR 222/03. Questo articolo indica tra le voci che compongono i costi della sicurezza, "i costi degli apprestamenti previsti nei piani di sicurezza nei cantieri", tra questi sono comprese anche le opere provvisionali, che conseguentemente non devono essere considerati nelle spese generali ribassabili. La determinazione ricorda l'elenco delle opere provvisionali indicate nel regolamento che sono: "Mezzi e servizi di protezione collettiva connessi agli obblighi del D. Lgs. 626/1994, recinzioni di cantiere ponteggi, trabattelli, bagni, refettori, spogliatoi, ...".
La determinazione, riguarda la pubblicazione delle linee guida messe a punto da ITACA sull'applicazione del DPR 222/03, documento approvato lo scorso 1° marzo 2006 in sede di conferenza delle regioni.
La lettura congiunta delle linee guida e della determinazione chiarisce un altro aspetto importante, i DPI, a meno che non siano prescritti dal CSE per attività interferenti, non fanno parte degli oneri della sicurezza, ma sono un onere a carico dell'appaltatore, principio questo condiviso sul quale però serpeggiavano tentativi di diversa interpretazione.
Analizzando la determinazione, altro capitolo importante riguarda il metodo di calcolo dei costi della sicurezza. L'Autorità dichiara di condividere il sistema elaborato appunto dalle Regioni e indicato nelle Linee Giuda. Il documento distingue tra i "costi di sicurezza generali", legati al D. Lgs. 81/2008 s.m.i. (come i dispositivi di protezione individuali, la formazione, la sorveglianza sanitaria, ecc.) dai "costi di sicurezza contrattuali", (ponteggi, trabattelli, parapetti, impalcati, protezioni fisiche, intavolati, armature, ecc.) specifici e diversi per ogni lavorazione. Solo questi ultimi devono rientrare nel piano per la sicurezza e, di conseguenza, rappresentano i veri e propri oneri non ribassabili. Mentre i costi generali sono compresi nelle spese generali di cui all'analisi prezzi, art. 15 allegato XXI del D. Lgs. 163/06. La stima degli oneri contrattuali deve essere fatta attraverso un vero computo metrico, la determinazione suggerisce di utilizzare il metodo proposto dalle linee guida approvate.
La determinazione dice basta all'abuso fin qui fatto attraverso il quale gli oneri della sicurezza si calcolano con tabelle percentuali, oggi questo tipo di calcolo semplificato ma non congruo e non analitico, non può essere più fatto. La determinazione si occupa anche delle varianti e precisa che per ogni perizia (variante in corso d'opera) va rielaborato un nuovo piano per la sicurezza o meglio va aggiornato il PSC in essere. L'aggiornamento del piano comporta una revisione degli oneri della sicurezza, per cui la variante sarà costituita, oltre che dai documenti tecnici (disegni, grafici, capitolato, specifiche tecniche, ecc.), da una nuova stima delle opere e da una stima integrativa degli oneri, quest'ultimi non saranno sottoposti a ribasso d'asta e/o a sconti.
Significativo, in merito a quali sono gli apprestamenti della sicurezza da prendere in considerazione è poi l'appendice I delle linee guida dove si chiarisce che nello stesso cantiere vi possono essere apprestamenti che sicuramente sono da quantificare quali oneri della sicurezza, ed attrezzature che pur essendo anche al servizio della sicurezza non vanno computati nella stima degli oneri.
L'Autorità invita poi le stazioni appaltanti a segnalare nel casellario informatico delle imprese non solo quelle che hanno commesso violazioni della sicurezza che hanno portato a risolvere i contratti, ma anche quelle che, per violazioni alla sicurezza "minori" si sono visti sospendere il cantiere.
Per concludere oltre a quanto affermato dalla determinazione, al fine di contribuire alla riduzione degli infortuni, anche attraverso la leva degli oneri della sicurezza, bisognerebbe per il futuro pensare al un ulteriore passo, gli elementi, ancora carenti, che meritano un approfondimento possono essere così riassunti:

  • Per gli appalti scorporati occorre un chiarimento, del ministero, dell'autorità, o di chi per essi, tale elemento deve precisare il fatto che lo scorporo dell'appalto comporta anche lo scorporo degli oneri, frazionare un appalto (scorporarlo) ed affidarlo a più imprese con modalità e tempi diversi, significa frazionare anche gli oneri, ad ogni impresa vanno affidati specifiche lavorazioni per i quali devono essere riconosciuti gli oneri relativi;
  • Occorre poi, ripristinare quanto precedentemente previsto dal DPR 554/99 all'art. 34 in materia di analisi prezzi, dove nell'analisi era previsto di prendere in considerazione la componente della sicurezza "aggiungere all'importo ...... una percentuale per le spese relative alla sicurezza". Ciò a conferma di quanto affermato dalla determinazione, che "i costi di sicurezza generali" rappresentano una componente dei costi anche se ribassabili. Il recente D. Lgs. 163/06 ha fatto un passo indietro abrogando questa norma. Come dire che nelle analisi dei prezzi non si deve tenere conto dei costi indiretti della sicurezza (oneri generali), quali i costi per il servizio di prevenzione, per la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, ecc.
  • Altro capitolo riguarda i prezziari, spesso questi riportano colonne con dati in percentuale sull'incidenza degli oneri della sicurezza, è necessario ribadire quanto indicato nella determinazione n. 4.2006, il computo degli oneri deve essere frutto di una stima analitica per singole voci a corpo o a misura (computo metrico) tutti gli altri sistemi vanno abbandonati quanto prima.
  • La scelta di cui sopra va ponderata correttamente nella fase di progettazione, il computo metrico delle opere si deve sommare al computo metrico della sicurezza, nel caso nei prezziari vi siano prezzi che contengono parte degli oneri della sicurezza questi devono essere aggiornati, l'importo dei lavori è frutto di due computi, il primo inerente le opere, il secondo inerente gli oneri della sicurezza, quest'ultimo pur rappresentando insieme al primo il costo dell'opera non è soggetto a ribasso d'asta.
  • Occorre poi chiarire le modalità di pagamento degli oneri, questi devono essere riconosciuti a fronte della messa in opera degli apprestamenti, opere provvisionali, ecc., stabilendo che possono essere remunerati in percentuale sui SAL, o attraverso un libretto delle misure, continuare ad inserire gli oneri nel calderone del contratto, senza definire le modalità di pagamento, non serve a molto, soprattutto non migliora la sicurezza del cantiere.
  • Per ultimo, valutando positivamente sia la determinazione n. 4.2006, che le proposte elaborate da ITACA, ed approvate dalla conferenza delle regioni, occorre evidenziare come uno strumento cosi importante (le linee guida) abbia la necessità di entrare nel merito di una questione posta dalla legge (art. 7 DPR 222/03) l'ammortamento degli apprestamenti di sicurezza. Il legislatore in modo corretto ha introdotto questo principio, il pagamento di un onere di sicurezza all'appaltatore deve tenere conto di quante volte il bene strumentale (ponteggio, trabattello, parapetto, baracca, ecc.) può essere utilizzato. Ad esempio un parapetto smontabile del tipo guardiacorpo, viene acquistato dall'impresa, e se mantenuto in efficienza può essere utilizzato per un periodo che va oltre dieci anni, in questo caso, supponendo una vita del bene strumentale decennale, il prezzo del parapetto, da considerare negli oneri, non può essere quello di acquisto o di noleggio, ma del parapetto il cui costo si distribuisce (ammortizza) in dieci anni. Naturalmente gli interventi di manutenzione, e le ore di lavoro per montaggio e smontaggio vanno considerate ad ogni impiego. Non entrare nel merito dell'ammortamento (anche se è un argomento difficile e spinoso) significa involontariamente orientare i computi metrici degli oneri della sicurezza verso soluzioni di utilizzo di apprestamenti a noleggio. In questo caso i costi complessivi dell'opera avrebbero un incremento, infatti il prezzo di un noleggio di un parapetto guardiacorpo è maggiore di un prezzo dello stesso parapetto ammortizzato.

Intervenire su questi problemi aperti degli oneri della sicurezza, può aiutare a ridurre gli infortuni gravi e mortali che ancora si verificano nel settore, occorre più coraggio, bisogna essere più determinati, a parere di chi scrive, si pagano gli oneri della sicurezza solo a chi sostiene le spese per allestire gli apprestamenti e non a chi fa da intermediario perché vincitore di una gara d'appalto, mentre nei confronti di chi non adempie si procede almeno con la sospensione delle singole attività lavorative, l. f) art. 92 D. Lgs. 81/08 s.m.i..



Allegato n. 1
(DPR 222/03, allegato n. 1)

"1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze".



Allegato n. 2
Appendice II - Tabella delle voci di costo della sicurezza (Allegato I, DPR 222/03)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA
Apprestamenti (Allegato 1, comma 1) Ponteggi Si, se previsti nel PSC
Trabattelli
Ponti su cavalletti
Impalcati
Parapetti
Andatoie
Passerelle
Armature pareti scavo
Gabinetti
Locali per lavarsi
Spogliatoi
Refettori
Locali ricovero/riposo
Dormitori
Camere di medicazione
Infermerie
Recinzioni di cantiere
Attrezzature (Allegato 1, comma 2) Centrali di betonaggio No
Impianti di betonaggio
Betoniere
Gru
Autogrù
Argani
Elevatori
Macchine movimento terra
Macchine movimento terra speciali e derivate
Seghe circolari
Piegaferri
Impianti elettrici di cantiere
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche Si
Impianti antincendio
Impianti di evacuazione fumi
Impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo No
Impianti fognari
Infrastrutture (Allegato 1, comma 3) Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici No
Percorsi pedonali
Aree deposito materiali
Attrezzature e rifiuti di cantiere
Mezzi e servizi di protezione collettiva (Allegato 1, comma 4) Segnaletica di sicurezza Si
Avvisatori acustici
Attrezzature per il primo soccorso
Illuminazione di emergenza
Mezzi estinguenti
Servizi di gestione delle emergenze
Misure di coordinamento (Articolo 7, comma 1 lettera g)) Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Si
Riunioni di coordinamento
Riunioni di informazione


Allegato n. 3
Esempio di "computo metrico" per costi della sicurezza

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7
Voce Descrizione dell'apprestamento, misura o procedura Unità di misura Quantità Costo unitario (a misura) Costo a corpo Costo totale
Tipologia Riferimento alla fase od alle fasi nel quale viene utilizzata




Codice Riferimento ad eventuale elaborato grafico






Allegato n. 4
Appendice I (esempi di costi della sicurezza per singoli punti dell'articolo 7 comma 1 DPR 222/03 da Linee Guida).

Il ponteggio della facciata nord e la parapettatura dalla falda sud sono costi della sicurezza essendo questi elementi catalogabili nella voce "apprestamenti".
La piattaforma sviluppabile del lato ovest non è un costo della sicurezza essendo catalogabile nella voce "attrezzatura"; sono invece costi della sicurezza tutti gli "apprestamenti" necessari alla sua installazione ed uso in sicurezza (ad esempio la delimitazione temporanea dell'area di stazionamento del mezzo e la relativa cartellonistica di sicurezza).

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AUTODIAGNOSI ADEMPIMENTI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO


TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 s.m.i.  aggiornato D.Lgs. 106/09


OBBLIGO DI FORMAZIONE PONTISTI


LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ATTIVITÀ INTERFERENTI - ART. 26 D. LGS. 81/2008


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