Gli Organismi Abilitati possono procedere alla verifica degli impianti in scadenza (realizzati prima e dopo l'entrata in vigore del DPR 462/01) anche in assenza di precedenti verifiche (o di omologazione) degli stessi da parte degli organi pubblici di vigilanza (ISPESL e/o ASL/ARPA).
- Per quanto riguarda gli impianti non denunciati, si possono distinguere due casi:
- impianti preesistenti all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46;
- impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 (13/03/1990) e prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08 (27/03/2008)
Impianti preesistenti all'entrata in vigore della Legge 5 marzo 1990, n. 46
Fermo restando l'obbligo di effettuare la regolare manutenzione, il datore di lavoro invia, al posto della Dichiarazione di Conformità, la Dichiarazione di Rispondenza DIRI redatta ai sensi dell'art. 7 comma 6 D.M. 37/08 (la DIRI sostituisce l'atto notorio previsto dall'art. 6 DPR 392/94).
E' altresì necessaria la predisposizione della documentazione aggiornata dell'impianto, indispensabile per l'esecuzione delle verifiche periodiche oltre che per l'esercizio dell'impianto stesso, previa attivazione degli eventuali interventi di ristrutturazione dei medesimi.
Impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 e prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08
La denuncia potrà essere fatta presentando le copie della dichiarazione di conformità allo Sportello Unico o all'ISPESL e all'ASL territorialmente competenti (dove attivo), secondo le modalità previste per gli impianti di nuova installazione.
In assenza della dichiarazione di conformità, perché questa non è stata mai prodotta o è più reperibile, tale atto è sostituito da una Dichiarazione di Rispondenza DIRI redatta ai sensi dell'art. 7 comma 6 D.M. 37/08.
E' altresì necessaria la predisposizione della documentazione aggiornata dell'impianto, indispensabile per l'esecuzione delle verifiche periodiche oltre che per l'esercizio
dell'impianto stesso, previa attivazione degli eventuali interventi di ristrutturazione dei medesimi.
- Un importante chiarimento, proposto dalle Linee Guida della Regione Lombardia, riguarda i casi in cui nell'ambito della stessa attività lavorativa sono presenti impianti che per norma devono essere sottoposti a verifiche con periodicità differenti. In questi casi, considerato che l'effettuazione delle verifiche con tempi differenti, nella stessa attività lavorativa, appare tecnicamente incongruente, vengono date le seguenti indicazioni:
- quando gli ambienti e le attività prevalenti comportano l'effettuazione di verifiche biennali, è opportuno che tutti gli ambienti vengano sottoposti a verifica biennale;
- nel caso contrario, quando gli impianti da sottoporre a verifica biennale riguardano solamente ambienti o attività secondarie o residue (ad esempio la sola centrale termica), si dovrà procedere necessariamente con periodicità differenti.
Uno degli elementi più significativi del DPR è rappresentato dall'estensione anche ad altri soggetti dell'esercizio della funzione pubblica connessa alle verifiche periodiche. I tecnici degli organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, nell'espletare la propria funzione di verificatori, assumono infatti la veste di incaricati di pubblico servizio, esercitando "una pubblica funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, indipendentemente dallo stato giuridico dell'agente". Appare evidente, in pratica, che il verificatore dell'Organismo autorizzato ha poteri certificativi propri del pubblico ufficiale poiché al termine della verifica periodica sull'impianto consegna (articoli 4, comma terzo e 6 comma terzo del D.P.R. n. 462/2001) al datore di lavoro un verbale che deve essere conservato ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
