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VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Chiarimenti e Casi Particolari

Gli Organismi Abilitati possono procedere alla verifica degli impianti in scadenza (realizzati prima e dopo l'entrata in vigore del DPR 462/01) anche in assenza di precedenti verifiche (o di omologazione) degli stessi da parte degli organi pubblici di vigilanza (ISPESL e/o ASL/ARPA).

Impianti preesistenti all'entrata in vigore della Legge 5 marzo 1990, n. 46

Fermo restando l'obbligo di effettuare la regolare manutenzione, il datore di lavoro invia, al posto della Dichiarazione di Conformità, la Dichiarazione di Rispondenza DIRI redatta ai sensi dell'art. 7 comma 6 D.M. 37/08 (la DIRI sostituisce l'atto notorio previsto dall'art. 6 DPR 392/94).
E' altresì necessaria la predisposizione della documentazione aggiornata dell'impianto, indispensabile per l'esecuzione delle verifiche periodiche oltre che per l'esercizio dell'impianto stesso, previa attivazione degli eventuali interventi di ristrutturazione dei medesimi.

Impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 e prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08

La denuncia potrà essere fatta presentando le copie della dichiarazione di conformità allo Sportello Unico o all'ISPESL e all'ASL territorialmente competenti (dove attivo), secondo le modalità previste per gli impianti di nuova installazione.
In assenza della dichiarazione di conformità, perché questa non è stata mai prodotta o è più reperibile, tale atto è sostituito da una Dichiarazione di Rispondenza DIRI redatta ai sensi dell'art. 7 comma 6 D.M. 37/08.
E' altresì necessaria la predisposizione della documentazione aggiornata dell'impianto, indispensabile per l'esecuzione delle verifiche periodiche oltre che per l'esercizio dell'impianto stesso, previa attivazione degli eventuali interventi di ristrutturazione dei medesimi.

Uno degli elementi più significativi del DPR è rappresentato dall'estensione anche ad altri soggetti dell'esercizio della funzione pubblica connessa alle verifiche periodiche. I tecnici degli organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, nell'espletare la propria funzione di verificatori, assumono infatti la veste di incaricati di pubblico servizio, esercitando "una pubblica funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, indipendentemente dallo stato giuridico dell'agente". Appare evidente, in pratica, che il verificatore dell'Organismo autorizzato ha poteri certificativi propri del pubblico ufficiale poiché al termine della verifica periodica sull'impianto consegna (articoli 4, comma terzo e 6 comma terzo del D.P.R. n. 462/2001) al datore di lavoro un verbale che deve essere conservato ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

modalità stampa

 
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TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 s.m.i.  aggiornato D.Lgs. 106/09


OBBLIGO DI FORMAZIONE PONTISTI


LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ATTIVITÀ INTERFERENTI - ART. 26 D. LGS. 81/2008


Safety News23 MARZO 2009

Definite le modalità per la comunicazione annuale del RLS all'INAIL da effettuare entro il 16 maggio 2009

Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009



Safety News11 LUGLIO 2008

Soppresso l'obbligo di indicare nell'atto di compravendita la conformità degli impianti negli edifici



Safety News15 GENNAIO 2008

Impianto elettrico di cantiere: protezioni, dotazioni, misure tecniche e verifiche

Autore: Ing. Pierluigi Colacino



Safety News21 GENNAIO 2002

Impianti elettrici ed impianti di messa a terra

Nuove norme inerenti gli impianti elettrici, impianti contro le scariche atmosferiche ed impianti elettrici di messa a terra DPR 22/10/2001 n° 462




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