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VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Messa in Esercizio e Omologazione

La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche per quanto stabilito dal D.P.R. 462/2001 (art. 2), non può essere effettuata prima della verifica di conformità eseguita dall'installatore dell'impianto il quale, all'esito della stessa, è obbligato a rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente (art. 7 D.M. no 37 del 22/01/2008).

Per tali tipi di impianti la norma, introducendo una importante innovazione, prevede che tale dichiarazione di conformità equivalga a tutti gli effetti alla omologazione dell'impianto.

In ogni caso entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro deve sottoscrivere ed inviare la dichiarazione di conformità all'I.S.P.E.S.L. e all'A.S.L. o all'A.R.P.A. territorialmente competenti oppure allo sportello unico per le attività produttive nei comuni o nelle associazioni in cui è stato attivato.

La procedura descritta rimane pressoché invariata per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione (art. 5). Questi, analogamente ai precedenti, non possono essere messi in esercizio prima della verifica di conformità operata dallo stesso installatore dell'impianto il quale, all'esito della stessa, rilascia al datore di lavoro la dichiarazione di conformità che l'interessato, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, invia all'A.S.L. o all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Tuttavia per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, a differenza di quelli sopra esaminati, proprio a causa della loro evidente criticità che presentano, la dichiarazione di conformità non equivale all'omologazione che deve, invece, essere effettuata dall'A.S.L. o dall'A.R.P.A. competenti per territorio che effettuano la prima verifica, sempre onerosa per il richiedente, di tutti gli impianti denunciati.

La verifica di conformità effettuata dall'installatore dell'impianto, così come le altre verifiche, è onerosa e le spese per la sua effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

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TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 s.m.i.  aggiornato D.Lgs. 106/09


OBBLIGO DI FORMAZIONE PONTISTI


LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ATTIVITÀ INTERFERENTI - ART. 26 D. LGS. 81/2008


Safety News23 MARZO 2009

Definite le modalità per la comunicazione annuale del RLS all'INAIL da effettuare entro il 16 maggio 2009

Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009



Safety News11 LUGLIO 2008

Soppresso l'obbligo di indicare nell'atto di compravendita la conformità degli impianti negli edifici



Safety News15 GENNAIO 2008

Impianto elettrico di cantiere: protezioni, dotazioni, misure tecniche e verifiche

Autore: Ing. Pierluigi Colacino



Safety News21 GENNAIO 2002

Impianti elettrici ed impianti di messa a terra

Nuove norme inerenti gli impianti elettrici, impianti contro le scariche atmosferiche ed impianti elettrici di messa a terra DPR 22/10/2001 n° 462




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