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VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Le Verifiche

Verifiche Impianti

Le verifiche sono atti di accertamento tecnico che devono essere effettuati, generalmente, periodicamente e consistono in un complesso di operazioni materiali che hanno lo scopo di accertare che l'impianto sia conforme a determinati requisiti tecnici.

Verifiche a campione

Il D.P.R. n. 462/2001 dispone, più precisamente all'art.3, che la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente, per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, atteso il grande numero di impianti esistenti sul territorio nazionale, sia effettuata a campione.
Le verifiche a campione sono eseguite dall'ISPESL che, d'intesa con le singole regioni, esercita, tramite tali verifiche, attività di controllo e sorveglianza, trasmettendone successivamente i risultati all'ASL o all'ARPA.

L'ISPESL, d'intesa con le singole regioni, stabilisce con cadenza annuale le verifiche a campione da eseguire, sulla base dei seguenti criteri:

  • localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
  • tipo di impianto soggetto a verifica;
  • dimensione dell'impianto.

Le spese per l'effettuazione delle verifiche sono a carico del datore di lavoro.

Per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, a causa della loro rilevante criticità, la prima verifica viene eseguita su tutti gli impianti denunciati dagli organi di controllo.

Verifiche periodiche

Le verifiche periodiche sono a cura del datore di lavoro, che deve rivolgersi, al riguardo, all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti o agli organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. n. 462/2001, art.4), le verifiche devono essere effettuate ad intervalli non superiori a 5 anni- e non più 2 anni, come precedentemente imposto. Nel caso particolare che gli impianti siano installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, le verifiche vanno eseguite, invece, ogni 2 anni, a causa proprio della maggiore pericolosità dei luoghi con particolare riferimento ai lavoratori ed ai frequentatori.

Analogamente, nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R. n. 462/2001, art.6), il datore di lavoro e' tenuto a far sottoporre l'impianto a verifica periodica ogni 2 anni.

Indipendentemente dal tipo di impianto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

Le verifiche sono effettuate a spese del richiedente ed il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che lo conserva per poterlo esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie sono eseguite dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

Le verifiche straordinarie sono effettuate, a tutela dell'incolumità pubblica, laddove una verifica periodica abbia esito negativo, oppure vi sia una modifica sostanziale dell'impianto o, infine, vi sia la richiesta dal datore di lavoro.

Evidentemente per consentire le verifiche predette il datore di lavoro (D.P.R. n. 462/2001, art. 8) è obbligato a comunicare, con tempestività, all'ufficio competente per territorio dell'I.S.P.E.S.L. e alle A.S.L. o all'A.R.P.A. la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o lo spostamento degli impianti.

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TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 s.m.i.  aggiornato D.Lgs. 106/09


OBBLIGO DI FORMAZIONE PONTISTI


LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ATTIVITÀ INTERFERENTI - ART. 26 D. LGS. 81/2008


Safety News23 MARZO 2009

Definite le modalità per la comunicazione annuale del RLS all'INAIL da effettuare entro il 16 maggio 2009

Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009



Safety News11 LUGLIO 2008

Soppresso l'obbligo di indicare nell'atto di compravendita la conformità degli impianti negli edifici



Safety News15 GENNAIO 2008

Impianto elettrico di cantiere: protezioni, dotazioni, misure tecniche e verifiche

Autore: Ing. Pierluigi Colacino



Safety News21 GENNAIO 2002

Impianti elettrici ed impianti di messa a terra

Nuove norme inerenti gli impianti elettrici, impianti contro le scariche atmosferiche ed impianti elettrici di messa a terra DPR 22/10/2001 n° 462




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