Il D.P.R. n. 462/2001 non prevede sanzioni specifiche in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dallo stesso.
L'art. 87 del D.Lgs. no 81/08 sanziona il datore di lavoro per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche previste per legge dal DPR 462/01 e per la mancanza dei verbali di controllo degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2500 euro). Inoltre il datore di lavoro viene sanzionato dall'art. 68 qualora gli impianti non vengano sottoposti a regolare manutenzione (arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 2.000 a 10.000 euro, comma 1 punto b). per le modalità applicative valgono, conseguentemente, le procedure previste dal D.Lgs. n. 758/94.
Le sanzioni possono essere comminate dai tecnici ASL, ARPA, ISPESL, mentre i tecnici degli Enti di Terza Parte dovranno segnalare quanto riscontrato alle autorità competenti. Nel caso in cui, quindi, dalla verifica periodica dovessero risultare violazioni di legge si procede all'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 758/94.
In particolare, essendo l'obbligo di far sottoporre a verifica periodica gli impianti, a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione di queste verifiche, in sede di attività di vigilanza, diventa una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro.
Qualora, invece, il verificatore, nell'esecuzione delle verifiche, non svolga la sua funzione di garanzia nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, e di salvaguardia della loro sicurezza, non proteggendo adeguatamente tali soggetti, sarà penalmente responsabile dei danni causati alle persone dalla sua attività ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del Codice Penale. Inoltre, l'attività di verifica è da considerarsi un'attività pericolosa (dovendo seguire specifiche norme tecniche di sicurezza) ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile. Per tal motivo il verificatore , è anche civilmente responsabile, nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, dei danni provocati dall'impianto difettoso, secondo l'art. 2050, ed è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
