Datore di lavoro
Il D.P.R. 462/2001 (art. 2, commi 2 e 3) impone al datore di lavoro di inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto elettrico, la dichiarazione di conformità all'I.S.P.E.S.L. e all'A.S.L. o all'A.R.P.A. territorialmente competenti oppure allo sportello unico per le attività produttive nei comuni o nelle associazioni in cui è stato attivato.
Il datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo III) ha l'obbligo di accertare che i requisiti sicurezza degli impianti elettrici siano mantenuti efficienti nel loro esercizio.
Il datore di lavoro, al fine di mantenere gli impianti in efficienza, deve quindi provvedere alla regolare manutenzione degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Il datore di lavoro deve, inoltre, far sottoporre gli stessi impianti a verifiche periodiche, a suo carico.
- Le verifiche devono essere eseguite ogni 5 anni, qualora si tratti di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in luoghi dove non sussistano particolari rischi (es. piccole attività, ecc.).
- Mentre permane, a causa della maggiore pericolosità dei luoghi con particolare riferimento ai lavoratori ed ai frequentatori, l'obbligo per il datore di lavoro di far eseguire ogni 2 anni, la verifica periodica degli impianti installati in cantieri temporanei e mobili, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Il datore di lavoro, per effettuare la verifica, può rivolgersi (art. 4 commi 2, 3, 4) all'A.S.L., all'A.R.P.A. o ad eventuali organismi esterni indicati dal Ministero delle Attività Produttive, in base a criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI - CEI e alle procedure di cui alla Direttiva 11 marzo 2002 "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo A".
Il datore di lavoro deve conservare verbale relativo alla verifica periodica compiuta, rilasciatogli dal soggetto che ha eseguito la verifica periodica, così da poterlo esibire su richiesta degli organi di vigilanza.
Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di inviare la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto elettrico di messa a terra o del dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche, all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
Analogamente, il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto in luoghi con pericolo di esplosione, deve inviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore dell'impianto all'esito della verifica di conformità operata dallo stesso installatore, all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
Laddove sia presente lo sportello unico, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di conformità allo sportello unico.
Nei casi di impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 462/2001 (23 Gennaio 2002), il datore di lavoro ha solo l'obbligo di far effettuare le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 con la frequenza ivi prevista, salvo diversa interpretazione che dovesse provenire in proposito dai ministeri competenti.
Il datore di lavoro è obbligato a comunicare, con tempestività, all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL ed dell'ASL o dell'ARPA, eventuali variazioni relative agli impianti quali: la cessazione dell'esercizio, modifiche sostanziali preponderanti, il trasferimento o lo spostamento degli impianti.
Imprese installatrici
L'installatore deve, a seguito delle verifiche previste dalla normativa vigente, rilasciare la dichiarazione di conformità, prevista dall'articolo 7 del D.M. no 37 del 22/01/2008.
L'articolo 6, primo comma, del D.M. no 37 del 22/01/2008 prevede l'obbligo per le imprese installatrici di eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali costruiti a regola d'arte.
Verificatore
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Il verificatore, nel corso dell'attività di controllo, è obbligato dalla legge all'adozione di tutte le norme antinfortunistiche e laddove la sua attività causi un danno ad altro soggetto, è invertito l'onere della prova poiché, contrariamente a quanto stabilito per l'ordinaria azione risarcitoria extra contrattuale prevista dall'art. 2043 del codice civile, il danneggiante, per evitare di essere condannato al risarcimento del danno dovrà provare di avere utilizzato tutte le cautele previste per evitare il danno.
Secondo quanto ribadito dalle "Linee Guida sull'applicazione del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di impianti elettrici" della Regione Lombardia, "uno degli elementi più significativi del DPR è proprio rappresentato dall'estensione anche ad altri soggetti dell'esercizio della funzione pubblica connessa alle verifiche periodiche. Ne consegue che qualora nel corso di verifiche periodiche i soggetti incaricati rilevino situazioni che presentano le caratteristiche di un reato, dovranno attivarsi inoltrando denuncia scritta, o direttamente al P.M. competente o al personale ispettivo delle ASL con qualifica di UPG di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23/12/1978, n. 833, e ciò sia nel caso si tratti di operatori della ASL competente per territorio senza qualifica di UPG, sia nel caso si tratti di tecnici degli organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, in quanto anche questi ultimi assumono la veste di incaricati di pubblico servizio. Trattandosi ovviamente di verifiche che riguardano la materia della sicurezza ed igiene del lavoro, in caso di accertata violazione verranno applicate le procedure previste dal D. Lgs. 758/94".
Organismi abilitati
Gli organismi abilitati possono procedere alla verifica degli impianti in scadenza, realizzati prima dell'entrata in vigore del DPR 462/01, anche in assenza di precedenti verifiche da parte degli organi pubblici di vigilanza, ASL/ARPA e ISPESL.
Il verbale della verifica predisposto e rilasciato dagli organismi abilitati è equipollente al verbale rilasciato dagli organi ispettivi, a seguito di una verifica periodica.
Gli organismi abilitati devono fornire i propri verificatori di un tesserino di riconoscimento da utilizzare in sede di verifica agli impianti, su cui venga riportato il nominativo dell'Organismo, gli estremi del decreto di abilitazione, le generalità e la foto del verificatore.
