La Sorveglianza Sanitaria prevede l'obbligo di formulazione del giudizio di idoneità specifica alla mansione cui il lavoratore è addetto. Tralasciando il significato del giudizio ed i problemi relativi alla sua formulazione, indicati in altra parte, si ricorda che il medico competente esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro:
- idoneità;
- inidoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Se dopo gli accertamenti sanitari previsti risulta difficile e esprimere un appropriato giudizio, il medico competente può continuare l'analisi acquisendo documentazione sanitaria dal lavoratore o avviandolo ad esami clinici, strumentali o di laboratorio più approfonditi previo consenso informato del lavoratore stesso.
Il giudizio di idoneità vale fino al successivo accertamento.
Per la parziale o temporanea inidoneità il medico competente, preferibilmente, indicherà il carattere temporale o limitato del giudizio e, per il caso di inidoneità parziale, è bene che indichi le condizioni con le quali il lavoratore potrà continuare a svolgere la propria mansione.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Contro i giudizi del medico competente esiste la possibilità di ricorso all'organo di vigilanza entro 30 giorni dalla data in cui è stato formulato.
Il medico è tenuto a fornire al datore di lavoro tutte le informazioni utili per la ricerca di una mansione alternativa in cui occupare il lavoratore ritenuto totalmente inidoneo o indicare a quali condizioni il lavoratore parzialmente inidoneo può continuare a svolgere la propria mansione. Sempre nel rigoroso rispetto della riservatezza sullo stato di salute.
Il datore di lavoro in relazione al giudizio di idoneità espresso dal medico competente attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
